Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8707 del 29/03/2021
Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 29/03/2021), n.8707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27000/2019 proposto da:
A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni,
del Foro di Brescia, con studio in via Vittorio con Emanuele II, n.
109;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 286/2019 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 04/02/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– A.H. ha impugnato per cassazione la sentenza di rigetto della protezione internazionale e di quella subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
-a sostegno della domanda il richiedente, cittadino pakistano dichiarava di avere lasciato il suo Paese a causa di un conflitto maturato all’interno della famiglia per motivi politici, aggiungendo di non aver denunciato alle autorità le violenze ed i maltrattamenti in quanto un amico lo aveva convinto a lasciare il Pakistan per recarsi in Italia ove avrebbe potuto reperire un lavoro;
– la Corte d’appello di Venezia pronunciando sull’impugnazione avverso l’ordinanza che confermava il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato evidenziando come nel corso dell’intervista avanti alla competente Commissione territoriale il richiedente abbia accennato a non meglio precisati problemi avuti con i fratelli, con la conseguenza che non appare sussistere un motivo di persecuzione rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda in esame;
– aggiungeva ancora la corte, con riguardo all’esclusione della protezione sussidiaria, che non sussistono i presupposti previsti e che non è ravvisabile nella zona di provenienza del richiedente asilo, una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno od internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal richiedente sulla base di due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 2, 3 CEDU, per avere la corte territoriale escluso la protezione sussidiaria omettendo di considerare la situazione generale della regione del Punjab, nonchè per avere omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione del Paese di provenienza;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere escluso il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso umanitario ritenendo non allegata una specifica condizione di vulnerabilità;
– in via preliminare, rileva il Collegio che al ricorso è allegata una copia incompleta della sentenza impugnata e dalla quale non è possibile evincere le ragioni poste a fondamento della decisione della corte territoriale;
– in applicazione di quanto ripetutamente riconosciuto da questa Corte, la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., solo ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass. 14426/2018; id. 14347/2020);
– poichè nel caso di specie la lettura delle pagine 3, 4 e 5 (nell’ordine con cui sono prodotte) della sentenza impugnata, evidenzia, dal punto di vista grammaticale, periodi non conclusi, ritiene il Collegio che l’incompletezza della produzione, che non riguarda una sola pagina della motivazione, non consenta di desumere con la necessaria certezza le argomentazioni svolte dalla corte territoriale a sostegno del dispositivo;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;
– nulla è dovuto per le spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021