Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8707 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22669/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

CEREIM S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra

Chiarinelli del foro di Rieti, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Conca d’Oro, n. 278, presso lo studio degli avv.ti Igino Cacace

e Chiara Mestichelli;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 516/14/11 pronunciata il 21.6.2011 e depositata il 6.7.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La CEREIM s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare a tassazione i ricavi realizzati nel 2004 per IRES, IRAP ed IVA sulla base delle risultanze di quanto accertato dai militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto ad esaminare i movimenti bancari dei conti correnti intestati alla società medesima ed ai soci.

2. La Commissione tributaria adita accoglieva il ricorso, ritenendo giustificati sia i versamenti che non avevano formato oggetto di rilievi, che i prelevamenti “effettuati per il normale mantenimento della famiglia”.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 516/14/11, pronunciata il 21.6.2011 e depositata il 6.7.2011, in quanto l’Ufficio, in aperta violazione della L. n. 212 del 2000, nella motivazione, aveva richiamato il processo verbale di constatazione (P.V.C.) notificato alla parte appellata in data 11.04.2004, mentre i rilievi mossi con l’accertamento impugnato (n. (OMISSIS)) si riferivano ad altro P.V.C. della G.d.F. di (OMISSIS), notificato alla parte in data 24.05.2006.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

5. La CEREIM s.r.l. resiste con controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che erroneamente la C.T.R., in applicazione dell’art. 7 citato, aveva ritenuto che l’Ufficio, nella motivazione dell’avviso, avesse richiamato il processo verbale di constatazione (P.V.C.) della Brigata G.d.F. di (OMISSIS) in data 11.4.2004, mentre i rilievi mossi con l’accertamento impugnato si riferivano ad altro P.V.C. della stessa Brigata G.d.F., notificato alla parte in data 24.5.2006.

1.2. La doglianza dell’Agenzia appare fondata.

1.3 Dall’avviso di accertamento notificato alla società contribuente, riprodotto dall’agenzia ricorrente nel ricorso in esame, risulta evidente che l’atto impositivo richiamava effettivamente il processo verbale di constatazione del 24.5.2006 contenente il chiaro riferimento al contenuto del precedente verbale dell’11.4.2004 il cui contenuto era noto al legale rappresentante della società il quale aveva sottoscritto per ricevuta detto atto in data 24.05.2006.

1.4. Conseguentemente non risultano violati nè la L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto dei diritti del contribuente), nè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 42, comma 2, nè art. 56, comma 5, i quali regolamentano le modalità di motivazione degli accertamenti tributari.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce “nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

3. Con il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto immotivatamente che i prelievi dai conti correnti bancari fossero riconducibili alle necessità familiari.

3.1. Detti motivi (secondo e terzo) che, per evidente connessione, possono essere trattati unitariamente, vanno accolti.

3.2. Come affermato reiteratamente da questa Corte, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 comma 1, n. 2, “la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche al medesimo D.P.R., art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari” (cfr. Cass. Sez. 5 n. 1519/17).

3.3. In base a detta presunzione legale prevista dal citato art. 32, i “dati ed elementi” attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38,39,40 e 41, (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); la stessa disposizione normativa prevede poi la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi e può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).

3.4. Ora è indubbio che l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine” (cfr. sentenza citata).

3.5. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il contribuente (socio-dominus) quale autore delle movimentazioni delle somme risultanti dal conto corrente; pertanto, avvalendosi legittimamente della presunzione stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), lo ha ritenuto titolare del reddito corrispondente.

3.6. Era conseguentemente onere della società contribuente, a norma del cit. art. 32, fornire la prova che aveva tenuto conto di tale importo nella propria dichiarazione dei redditi ovvero che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta, dimostrando analiticamente l’irrilevanza di ciascuna singola operazione.

3.7. E’ evidente, pertanto, la illegittima applicazione dell’art. 32, da parte dei giudici, che hanno erroneamente affermato, senza motivazione alcuna, la riconducibilità di dette somme alle necessità familiari del socio-dominus, anche se queste non risultavano documentate, non avendo il contribuente medesimo allegato alcunchè a sostegno, malgrado l’onere probatorio che gravava su di lui ai sensi della disposizione normativa in esame.

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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