Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8706 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE CATERINA PIERDOMENICO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1793/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25/05/06, depositata l’01/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato De Caterina Pierdomenico, difensore del ricorrente

che si riporta ai motivi;

e’ presente il P.G. in persona del Don. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, F.M., impugna la sentenza n. 1793 del 2006 della Corte d’appello di Napoli che, in accoglimento del gravame proposto dall’odierno intimato, P.G., aveva in parte riformato la sentenza del Tribunale di Benevento.

Avanti tale giudice il F. aveva richiesto il pagamento della somma ancora dovuta per i lavori effettuati per la ristrutturazione di un fabbricato del P.G..

Il Tribunale, espletata CTU, condannava il P. al pagamento della somma di Euro 4.934,80, respingendo la sua domanda riconvenzionale.

2. – La Corte d’appello, adita dal P., accoglieva parzialmente l’appello, respingendo sia la domanda del F. che la riconvenzionale del P.. La Corte territoriale qualificava, infatti, come contratto d’appalto il rapporto intercorso tra le parti, escludendo la pattuizione a forfait ed individuando in L. 7 milioni il corrispettivo convenuto per i lavori. L’appaltatore, peraltro, non aveva provato particolari difficolta’ imprevedibili di esecuzione, ne’ ulteriori opere effettuate rispetto a quelle pattuite (non contenute nel preventivo e commissionate successivamente). Di conseguenza, se pure si erano determinati costi aggiuntivi, questi ultimi non potevano essere richiesti, perche’ imputabili alla negligenza dell’appaltatore, che non aveva adeguatamente valutato i costi dei lavori da eseguirsi, pur avendo visionato il luogo e verificato preventivamente gli elaborati progettuali.

3. – L’odierno ricorrente formula un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione di norme, peraltro non indicate, per avere il giudice d’appello qualificato il contratto d’appalto “a misura” e ritenuto pattuito corrispettivo di L. 7 milioni, che costituiva invece solo un preventivo di spesa. Osserva che nel contratto d’appalto a misura, il corrispettivo puo’ ritenersi pattuito soltanto nel caso in cui le parti abbiano stabilito il prezzo per ogni unita’ di misura, cosa non avvenuta nel caso in questione.

4. – Parte intimata non ha svolto attivita’ in questa sede.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. — Il ricorso e’ infondato e va respinto. Infatti, la Corte di appello, nel ritenere che non si trattasse d’un appalto a forfait, ha inteso ed espressamente affermato che tale opinione traeva conforto dalla constatazione che le parti non avevano espressamente escluso la possibilita’ di variazioni in aumento del prezzo nell’ipotesi di maggiori oneri per l’appaltatore, il che non significa affatto, come pretende il ricorrente, che abbia anche affermato, neppure implicitamente, trattarsi d’appalto a misura. La Corte, quindi, si e’ limitata ad affermare, applicando principi giurisprudenziali costanti in materia, che il preventivo di un appalto, ove sia stato determinato il prezzo complessivo e non soltanto il prezzo per unita’ di misura, presuppone che l’appaltatore abbia effettuato il calcolo delle unita’ di misura rapportandole al prezzo unitario e, quindi, formulato la proposta relativa all’esecuzione dell’opera per un prezzo complessivo che, una volta accettata dal destinatario committente, puo’ subire modifiche solo ove si verifichino le condizioni di cui all’art. 1664 c.c., da dedurre e provare in giudizio, il che la CA, dopo averne ammesso la possibilita’ in astratto nel caso di specie, ha poi escluso sia stato dedotto ed accertato in concreto.

La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione diversi da quelli prospettati.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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