Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8706 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11677/2006 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARA 35,

presso lo studio dell’avvocato MARZI Filippo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTI FERDINANDO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Sabina, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CONTALDO QUINTINO giusta delega in

calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 534/2005 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA,

emessa il 7/6/2005, depositata il 06/07/2005, R.G.N. 894/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato FILIPPO MARZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS) F.V. alla guida della propria mercedes si scontrava con il ciclomotore condotto da M. R., di proprietà di F.G., che procedeva nell’opposto senso di marcia a fari spenti (ore 21 circa) nel comune di (OMISSIS). Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa la F.V. conveniva il F.G. e l’assicuratrice Toro per il risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano opponendosi alle domande e sostenevano che la vettura svoltando a sinistra aveva omesso di dare la precedenza. Il giudice di pace con sentenza del 3 luglio 2003 rigettava la domanda. La decisione era impugnata dalla F.V. che ne chiedeva la riforma; resistevano le controparti. Il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 6 luglio 2005 rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

Contro la decisione ha proposto ricorso V.A.M., affidato a due motivi di censura. Il ricorso che reca in epigrafe il nome e cognome della V. e dei suoi difensori, reca a margine una procura sottoscritta da F.V., con formula generica che non indica la sentenza da impugnare.

Resiste con controricorso la Toro Assicurazioni eccependo l’inammissibilità del ricorso, ma a sua volta il controricorso, pur notificato alla V. e non alla F.V., risulta privo della procura speciale per la difesa dinanzi a questa Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 1 e 5, recando la indicazione di una parte ricorrente diversa dalla parte interessata e legittimata al ricorso, ed una procura generica, a margine del ricorso stesso, sottoscritta dalla F.V. ma priva della indicazione della sentenza in ordine alla quale il mandato si intende riferito. Inammissibile anche il controricorso, privo della procura speciale e la memoria, sottoscritta dalla F.V., che non vale a sanare i vizi procedurali come sopra rilevati. (Cfr. Cass. 22 marzo 2003 n. 4721 e Cass. 22 maggio 2000 n. 6675).

Nulla per le spese non essendo valida la costituzione della Toro assicurazioni, per la mancanza di procura idonea.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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