Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8706 del 04/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20004/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/08/2010 r.g.n. 412/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 luglio – 4 agosto 2010 (nr. 520/2010) la Corte d’appello di Potenza accoglieva parzialmente l’appello proposto da A.M. nei confronti della società Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro (nr. 1034/2007) che aveva respinto la domanda dell’ A. per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 2 gennaio 2003 – ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 – “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso la filiale di (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

La Corte di merito riteneva che la formulazione del contratto a termine non rispondesse al canone di specificità previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, in quanto carente della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della assenza, della sede di lavoro nonchè del numero dei lavoratori da sostituire.

A tale vizio di genericità si aggiungeva l’omesso adempimento dell’onere della prova in ordine alla sussistenza della dedotta necessità sostitutiva, in quanto la parte resistente dopo avere richiesto in primo grado di essere ammessa alla prova per testi e dopo avere reiterato in appello le istanze istruttorie non aveva chiesto in udienza la ammissione del mezzo di prova – neppure a seguito dell’informativa disposta dall’ufficio – in tal modo rinunziando alla richiesta di prova.

Le conseguenze della invalidità del termine erano quelle della nullità parziale del contratto ex art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., comma 2 cc. e del risarcimento del danno, con decorrenza dalla costituzione in mora del datore di lavoro, nella specie intervenuta con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il 18.11.200, detratto l’importo dell’aliunde perceptum, quale emergente dalle dichiarazioni dei redditi in atti, oltre ai redditi percepiti successivamente.

La eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso era stata formulata da Poste Italiane soltanto in appello ed era pertanto tardiva.

Per la Cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane spa, articolando cinque motivi.

Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società Poste Italiane deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Censura la sentenza per avere ritenuto la genericità della clausola del termine; assume che l’obbligo di specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle mansioni, della durata del contratto e della filiale di applicazione del dipendente e che diverse indicazioni non potevano trarsi, diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell’appello, dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 241/2009, in quanto le sentenze interpretative di rigetto del giudice delle leggi erano prive di efficacia vincolante.

La previsione in contratto della facoltà di recesso anticipato era collegata ad elementi oggettivi; in ogni caso la pattuizione era irrilevante ai fini di causa sia perchè la società non se ne era avvalsa sia perchè la sua eventuale invalidità non avrebbe viziato le altre clausole.

2. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lsg. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione alla direttiva comunitaria 99/70 CE ed all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES.

Il motivo attiene alla medesima statuizione di genericità della causale; assume la società ricorrente che le esigenze giustificative del contratto a termine nel regime del D.Lsg. n. 368 del 2001, non dovevano rivestire carattere di eccezionalità od imprevedibilità ma potevano essere riferite all’ordinario andamento della attività aziendale; il concetto di specificità delle ragioni doveva pertanto essere interpretato nel senso che la causale doveva essere riferita a ragioni obiettive.

La sentenza impugnata erroneamente aveva evocato la esigenza di evitare abusi e la clausola di non regresso.

3. Con il terzo motivo la società denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 art. 115 c.p.c..

Censura la statuizione di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

4. Con il quarto motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2697 c.c. e art. 414 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

La censura ha ad oggetto la statuizione relativa al risarcimento del danno.

La società deduce la assenza di prova del danno sofferto dal lavoratore; evidenzia, altresì, che questi non aveva offerto la prestazione lavorativa e che l’offerta non poteva essere ravvisata nella richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

5. Con il quinto motivo la società denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – il contrasto delle norme di diritto applicate nella quantificazione del danno con lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per difetto di interesse della parte ricorrente.

Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; sez. 3, 20/11/2009, n. 24540; Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. 18 settembre 2006 n. 20118).

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale è pervenuta alla dichiarazione di nullità della clausola del termine per un duplice e concorrente ordine di ragioni:

– Da un lato la ritenuta genericità della causale;

– Dall’altro la mancanza di prova della esigenza dedotta in contratto. Sotto questo profilo la Corte territoriale ha ritenuto che in sede di appello la società Poste Italiane aveva rinunziato alla richiesta dei mezzi istruttori per non averli richiesti alla udienza di discussione della causa (pagina 8 della sentenza, dal terzo periodo).

Tale seconda ratio decidendi – di ordine processuale e dunque indipendente dalla statuizione di genericità della causale – non ha formato oggetto di impugnazione ed è pertanto divenuta definitiva.

Il rilevato difetto della prova della esigenza sostitutiva è ragione autonomamente decisiva giacchè la validità formale della clausola, assunta da Poste Italiane spa, non esonererebbe, comunque, la parte dall’onere di provare il rapporto di causalità tra la ragione dedotta in contratto e la assunzione in concreto del lavoratore.

Il terzo motivo è infondato.

La statuizione della Corte territoriale, si pone in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2014, n. 7244; 21/05/2008, n. 12985) alla cui stregua la mancanza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., comma 1, ma la mera sostituzione della clausola nulla ex art. 1419 c.c., comma 2, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; ciò anche in mancanza di una norma che espressamente stabilisca le conseguenze di tale omissione, giacchè la sanzione da applicarsi ben può essere ricavata dai principi generali e, comunque, interpretando la norma nel quadro delineato dalla direttiva 1999/70/Ce, della quale il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è attuazione.

In ordine alla statuizione sul risarcimento del danno appare assorbente la censura svolta con il quinto motivo, con cui si invoca la applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva, come la norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta.

Tale ricorso incontra il limite del giudicato; tuttavia se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente tra la statuizione di invalidità della clausola del termine e le statuizioni economiche consequenziali la impugnazione proposta nei confronti della prima principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del quinto motivo e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Salerno affinchè provveda a rinnovare il giudizio in applicazione dello ius superveniens.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

Accoglie il motivo concernente la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia -anche per le spese – alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA