Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8705 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso

lo studio dell’avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALVARO PIETRO, giusta deliberazione della Giunta

Municipale n. 87 del 5.10.09, come modificata dalla deliberazione

della Giunta Municipale n. 89 del 12.10.09, e giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 320/2008 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione

Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Alvaro che insiste per

l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) E’ stata depositata ex art. 380 bis c.p.c. relazione che di seguito si riproduce, emendata con modifiche formali. “Il Comune di Riace impugna per cassazione la sentenza depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata in data 14 dicembre 2006, che aveva accolto un’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da C.R.. Costei aveva impugnato il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di Riace, dell’avvenuta violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data 16 dicembre 2005. A fondamento della opposizione, l’opponente aveva eccepito la nullita’ del verbale in quanto emesso da organo incompetente; l’illegittimita’ per mancata contestazione immediata della violazione; la mancata dimostrazione della corretta funzionalita’ del dispositivo elettronico;

l’inidoneita’ tecnica della strumentazione di accertamento della velocita’ sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura; vizi formali del verbale stesso.

Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocita’ era stata accertata a mezzo Velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune, rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facolta’ per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocita’. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui e’ stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza. Il Tribunale precisava altresi’ di non condividere quanto affermato da Cass., n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4, evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis. In proposito, il Tribunale osservava che tale interpretazione avrebbe l’effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilita’ di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di’ contestazione, delle ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), non fosse piu’ sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di contestazione immediata.

Il Tribunale respingeva l’appello incidentale dell’opponente in ordine ad altri motivi di opposizione. Riteneva, infine, che non sussisteva prova che fosse stata fornita agli automobilisti informazione dell’avvenuta installazione di un autovelox sulla via (OMISSIS)”.

2) Il Comune di Riace con atto notificato il 26 ottobre 2009 ha proposto ricorso per cassazione. L’opponente e’ rimasto intimato.

Parte ricorrente propone un primo motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. esec. C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Premesso che a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita sono previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S. dell’art. 201 C.d.S., non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato art. 201, possa essere effettuata a seguito della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocita’ anche su strade diverse da quelle indicate nel citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 o nel decreto prefettizio di cui al medesimo art. 4. Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., da considerarsi ammissibile anche se formulato in piu’ punti (Cass 26737/08): Vige nel nostro ordinamento giuridico un’esclusione generalizzata dell’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita’ al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. A e B? b) E’ da considerarsi legittimo ai sensi D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4 convertito dalla L. n. 168 del 2002, l’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita’ da parte del Comune di Riace sulla via (OMISSIS), con contestazione differita in virtu’ delle eccezioni previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis? c) E’ ammissibile la contestazione differita dell’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocita’ qualora nel verbale di contestazioni siano contenuti i richiami all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. E e all’art 384, comma 1, lett e) del Reg.to n. 495 del 1992 circa l’impossibilita’ della contestazione immediata, sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo perche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile? d) E’ consentito al giudice dell’opposizione il sindacato, in sede giudiziaria, sulla possibilita’ concreta di contestazione immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell’amministrazione? Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimita’, la quale ha reiteratamente affermato che il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo’ costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocita’ e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude “tout court” l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008;

Cass., n. 2243 del 2008).

La tesi del Tribunale, che pure, come detto, ha dato conto dell’orientamento affermato da Cass. n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perche’ a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all’accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, cosi’ come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l’apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata. Ed infatti va ribadito che, a fronte dell’affermata possibilita’ di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta “ipso facto” la legittimita’ del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06).

3) Con il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonche’ contraddittorieta’ della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, parte ricorrente espone tre profili di doglianza.

In primo luogo si duole dell’errore processuale (irrilevante e’ l’omessa indicazione in rubrica dell’art. 360, n. 4 riferendosi i nn. 3 e 5 agli altri profili) commesso dalla sentenza per aver pronunciato ultra petita, posto che ne’ l’atto di opposizione, ne’ ovviamente in sede di appello incidentale, era stato fatto valere il motivo di annullamento della sanzione relativo alla pretesa mancanza di idonea informazione agli automobilisti della installazione di un autovelox sulla via (OMISSIS) in comune di Riace. La censura, cui si riferisce utilmente il punto a) del quesito, e’ fondata: dalla sentenza, che riporta meticolosamente in narrativa i motivi di opposizione svolti nel ricorso davanti al giudice di pace, nonche’ i motivi dell’appello incidentale, emerge nitidamente che l’opponente non fece valere questo preteso vizio dell’atto sanzionatorio, ditalche’ il tribunale ha errato nel ritenere che vi fosse stata specifica contestazione in tal senso dell’opponente e conseguentemente ad annullare il verbale impugnato. L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del C.d.S., ai sensi dell’art. 204 bis dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicche’’ il giudice non puo’ rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Cass. 656/10; 17625/07).

Gli altri due profili del secondo motivo di ricorso risultano inammissibili ex art. 366 bis c.p.c. ma essi, relativi all’onere della prova e al vizio di motivazione in ordine all’assenza dei cartelloni di segnalazione, sono comunque assorbiti dalla prevalente decisione relativa al primo aspetto della censura.

4) Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria; parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimita’, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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