Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8705 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10150/2006 proposto da:

L.P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

(OMISSIS) in persona del Vice-Direttore Generale Rag. L.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHELINI 10 INT 8,

presso lo studio dell’avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BALISTRERI Giuseppe giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2005 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,

emessa il 13/12/2005, depositata il 13/12/2005, R.G.N. 613/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2005 la spa Montepaschi Serit di Caltanisetta proponeva opposizione avverso l’atto di precetto dell’avv. L.P.C. (quale procuratore nella causa definita con la sentenza n. 773 del 2005 da parte del giudice di pace di Caltanisetta), con il quale si intimava il pagamento delle spese liquidate in sentenza, quantificate in Euro 500,00, oltre ulteriore somma di Euro 584,22 per specifica di procuratore in calce alla sentenza, ed ulteriori Euro 596,25 per spese e diritti dell’atto di precetto.

La opponente deduceva la nullità del precetto, sottoscritto da un difensore sprovvisto di regolare procura alle liti e la non dovutezza delle voci tabellari.

Si costituiva il L.P. e chiedeva il rigetto della domanda attrice, deducendone la inammissibilità per tardività e l’incompetenza per materia del giudice adito, proponeva inoltre domanda per condanna al risarcimento da responsabilità aggravata.

Il giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 13 dicembre 2005, così decideva: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie l’opposizione proposta da Montepaschi Serit spa Concessione di Caltanisetta e per l’effetto dichiara non dovute le somme relative alle voci tabellari indicate in motivazione ed ammontanti ad Euro 545,00; condanna il convenuto L.P. al pagamento delle spese processuali (v. amplius in dispositivo).

Contro la decisione ricorre il L.P. deducendo due motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso in cui si deduce la inammissibilità del ricorso, che è appellabile e non ricorribile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità dovendosi applicare il testo dell’art. 339 c.p.c., vigente prima della novellazione introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 1 e 27.

La sentenza è stata pubblicata il 13 dicembre 2005 prima della novellazione, e pertanto poteva proporsi il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 6 febbraio 2008 n. 2776 e Corte Cost. 6 luglio 2006 n. 206).

Il ricorso tuttavia non merita accoglimento.

Nel primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., art. 480 c.p.c., comma 3 e art. 605 c.p.c., in relazione all’art. 26 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3. La tesi è che l’ente debitore avrebbe dovuto contestare la validità del precetto con la opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice della esecuzione; inoltre il giudice di pace era incompetente per materia.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di pace, correttamente valutato la propria competenza a decidere in ordine alla opposizione alla esecuzione (ff. 3 della sentenza) essendo stata proposta una questione inerente al diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente una prestazione che non è stata adempiuta del debitore precettato che ha posto in discussione il diritto di credito come indicato e articolato nell’atto di precetto (cfr. Cass. 16569 del 2002 e risalendo sino a Cass. 27 giugno 1975 n. 2536).

Resta assorbito il secondo motivo in cui si deduce la mancata dichiarazione di incompetenza, per le ragioni sopradette.

PQM

Dichiara ammissibile il ricorso e lo rigetta e condanna il ricorrente a rifondere alla Montepaschi Serit spa Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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