Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8705 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13696/2012 proposto da:

G.D., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Oliva del

foro di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliata in Cesa,

Via Verdi, n. 14, presso lo studio del proprio difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 240/1/11 pronunciata il 14.3.2011 e depositata

l’11.4.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.D., in qualità di coerede di M.N., impugnava la cartella di pagamento, notificatale il 10/7/07, con la quale, a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 290/45/02 e 33/25/03, depositate rispettivamente il 18/7/02 ed il 6/3/03, le era stato richiesto il versamento della complessiva somma di Euro 479.353,18 per IRPEF, ILOR e SSN, interessi e sanzioni, per gli anni di imposta 1992 e 1995. Deduceva in primo luogo la ricorrente che detta cartella era la duplicazione formale e sostanziale di un’altra, intestata al dante causa, notificata il 26/6/04, avverso la quale era stato presentato ricorso, accolto con sentenza n. 148/02/02 della CTP di Caserta, passata in giudicato. Eccepiva inoltre la decadenza dell’A.F. dall’esigere la somma di cui sopra, in quanto la cartella le era stata notificata due anni dopo le due decisioni della C.T.R. comprensiva della sanzione pecuniaria, che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, non era trasmissibile agli eredi e pertanto ne chiedeva l’annullamento.

2. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, facendo proprie le argomentazioni della G., ne accoglieva il ricorso.

3. Avverso detta decisione l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, evidenziando preliminarmente che, depurato il carico iscritto a ruolo della parte relativa alle sanzioni, gli importi richiesti erano stati rideterminati alla luce delle sentenze della C.T.R. n. 290/45/02 e n. 33/25/03 e che trattandosi di esecuzione di provvedimenti definitivi, era operante la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..

4. La contribuente, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del gravame e ne chiedeva comunque il rigetto.

5. La C.T.R. ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Equitalia Polis, parte nel giudizio di primo grado, la quale si costituiva, aderendo al gravame dell’Ufficio e sostenendo che il credito dell’Agenzia, fondato su sentenza definitiva, era soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c..

6. Con sentenza n. 240/1/11 pronunciata il 14.3.2011 e depositata l’11.4.2011, la C.T.R. in riforma della gravata sentenza, confermava la cartella esattoriale impugnata, ritenendo che la contribuente non aveva specificamente riproposto le questioni e le eccezioni formulate nel primo grado di giudizio limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, senza alcuna richiesta subordinata ancorata ai rilievi esposti nel ricorso introduttivo di lite, sicchè dovevano intendersi rinunciate tutte le questioni, osservazioni ed eccezioni avanzate in primo grado non specificamente riproposte in appello.

7. Avverso tale decisione la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

8. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. Con il terzo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

1.2. Detti motivi di ricorso con i quali la G. deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e l’omessa motivazione da parte della C.T.R. sulle questioni dalla stessa erroneamente ritenute assorbite dal primo giudice e non riproposte in appello vanno esaminati congiuntamente rivelandosi inammissibili per inosservanza del principio di specificità ed autosufficienza, oltre che infondati.

1.3. Invero, come affermato da questa Corte non viene rispettato il principio di autosufficienza allorchè nel ricorso per cassazione non siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., Cass., n. 26693/2006).

1.4. Al riguardo si osserva che è stata reiteratamente affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente nel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14925/2011).

1.5. Sono comunque infondate le critiche rivolte alla sentenza impugnata per vizi motivazionali.

1.6. La contribuente, infatti, nelle controdeduzioni all’appello dell’Ufficio, si è limitata a riportarsi “all’atto introduttivo di giudizio e quindi alle eccezioni, deduzioni e difese in esso esposte” ed ha concluso affinchè “voglia l’adita Commissione rigettare l’atto di appello e perciò confermare l’impugnata decisione”.

1.7. La statuizione della C.T.R. appare, dunque, correttamente motivata alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, la parte totalmente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre le domande ed eccezioni disattese o rimaste assorbite, manifestando in modo chiaro, preciso e puntuale, la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne l’esame al giudice superiore, sollecitando la decisione su di esse (cfr. Cass. sent. n. 14925/2011).

2. Con il quarto motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione del principio di giudicato interno”, lamentando che il giudice a quo nel riformare la sentenza doveva dichiarare non dovute le sanzioni.

2.1. Detto motivo di ricorso è infondato in quanto, nei pregressi gradi di giudizio, e comunque già dalla sentenza impugnata si evince che l’ufficio aveva rappresentato e documentato di aver depurato il carico iscritto a ruolo della parte relativa alle sanzioni.

3. Con il quinto motivo (privo di numerazione) deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. Con il sesto motivo deduce infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141,156 e 164 c.p.c.”.

3.1. Anche detti motivi di ricorso sono infondati.

3.2. L’impugnata sentenza ha ritenuto valida la notifica dell’appello in base alla circostanza di fatto che l’organizzazione dello studio del professionista, presso cui era stato eletto il domicilio, era sopravvissuta alla morte del professionista stesso, sicchè il predetto studio doveva considerarsi alla stregua di un ufficio.

3.3. Tale circostanza di fatto, è contestata in sede di legittimità con argomentazioni che, peraltro, non inficiano la correttezza e la logicità del ragionamento effettuato dalla C.T.R., che ha rilevato la sopravvivenza dell’organizzazione professionale al decesso del difensore, dal fatto – incontestato dalla controparte – che il nuovo difensore è subentrato nel medesimo studio ed ha accettato la notifica. La diversa qualifica professionale dei due difensori (il primo commercialista ed il secondo avvocato) certamente non è idonea ad escludere che la notifica sia andata a buon fine, così come ha correttamente ritenuto la C.T.R. alla stregua dei principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui la morte del domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita alla parte personalmente; principio che tuttavia trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. (cfr. Cass. n. 15846/2010 e n. 3102/2002).

9. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Non sussistono ratione temporis i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 5.000,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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