Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8705 del 04/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 06/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI ADRIANO Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4720-2013 proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS), C.O. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

TOLLIS, rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO ROTONDI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CIRCUMVESUVIANA S.R.L., ora ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L. C.E. (OMISSIS), ora (OMISSIS) S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, DICHIARATA FALLITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 278/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2012 R.G.N. 5891/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 10 marzo 2012, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da C.F. e O., P.A. e M. e altri tre lavoratori e rispettivi figli avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dei rapporti di lavoro tra Circumvesuviana s.r.l., e quindi (OMISSIS) s.r.l. (quale cessionaria della sua azienda), e i figli dei lavoratori dipendenti e di condanna risarcitoria delle stesse società.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’esistenza di alcun diritto di assunzione dei figli dei dipendenti, per effetto dell’avvenuta manifestazione da parte dei genitori della volontà di dimettersi dal rapporto di lavoro con Circumvesuviana s.r.l.: e ciò per l’obbligo delle società, come appunto la predetta, a partecipazione totalitaria o maggioritaria della Regione o di enti pubblici regionali, di assunzione del personale con procedure selettive, a norma della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1. Ciò che comportava l’inesistenza di alcun obbligo risarcitorio, per l’impossibilità sopravvenuta di completare le procedure di incentivo all’esodo (con possibilità per i dipendenti dimissionari di optare per un beneficio economico ovvero in forma di assunzione dei propri figli, a determinate condizioni), all’epoca di avvio consentite.

Ma neppure diversamente configurandosi un obbligo datoriale per la natura delle scrutinate Delib. 25 agosto 2005, n. 11 e 8 settembre 2005, n. 12 individuate come fonti dell’obbligo, non già di offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di mero invito a proporre, in assenza di sufficiente determinazione dell’oggetto minimo essenziale del contratto di lavoro e per la riserva di valutazione delle necessità tecniche e organizzative aziendali al momento dell’assunzione: nell’inconcludenza dell’eventuale qualificazione di una tale riserva alla stregua di condizione meramente potestativa, foriera piuttosto della nullità dell’intera pattuizione, ai sensi dell’art. 1355 c.c..

Sicchè l’inesistenza di inadempimenti datoriali escludeva la spettanza ai ricorrenti di alcun diritto risarcitorio.

Con atto notificato in date 11 e 14 febbraio 2013, C.F. e O., P.A. e M. ricorrono per cassazione con quattro motivi, cui resiste Ente Autonomo Volturno s.r.l. (incorporante Circumvesuviana s.r.l.) con controricorso; (OMISSIS) s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione alla stregua di impossibilità sopravvenuta dell’introduzione della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 (sempre che applicabile a Circumvesuviana s.r.l. e ad (OMISSIS) s.r.l., in quanto società solo indirettamente partecipate, per il tramite di (OMISSIS) s.r.l., dalla Regione Campania), in quanto non integrante factum principis, proveniente da terzo estraneo, ma dalla stessa parte interessata, così gravemente inadempiente: pure sottolineata la delega alle Regioni, per effetto del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 8 delle funzioni di programmazione e di amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse generale e locale (tra i quali le ferrovie in gestione commissariale governativa, quale quella riguardante dal 1 gennaio 2001 la Circumvesuviana).

Con il secondo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione su fatto controverso decisivo e per omesso esame di documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativi all’assunzione di personale dipendente, dopo la L.R. n. 1 del 2007, senza alcuna selezione comparativa pubblica, come risultante dagli ordini di servizio specificamente indicati e trascritti per le parti d’interesse.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della qualificazione del comunicato aziendale n. 11 del 25 agosto 2005 alla stregua di offerta al pubblico, in presenza di tutti i requisiti Soggettivi ed oggettivi per la valida instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accettata dai destinatari interessati sulla base del contenuto delle loro domande di adesione.

Con il quarto, i ricorrenti deducono vizio di motivazione su fatto controverso decisivo e per omesso esame di documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali quelli specificamente scrutinati e le dichiarazioni testimoniali riportate, comprovanti la violazione da Circumvesuviana s.r.l. delle regole di correttezza e buona fede, integranti la sua responsabilità risarcitoria, comportante la relativa condanna richiesta in via subordinata a tale titolo.

Pare opportuno, secondo il principio della ragione “più liquida” (Cass. 17 marzo 2015, n. 5264; Cass. s.u. 12 dicembre 2014, n. 26242), avviare preliminarmente l’esame dal terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., per erronea esclusione della qualificazione del comunicato aziendale n. 11 del 25 agosto 2005 alla stregua di offerta al pubblico.

Esso è inammissibile.

Nel denunciare la qualificazione del comunicato aziendale n. 11 del 25 agosto 2005 alla stregua di offerta al pubblico, i ricorrenti hanno completamente omesso l’indicazione, tanto meno specifica, dei canoni ermeneutici asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, oltre che la precisazione delle modalità e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

Peraltro, il mezzo è inteso a censurare il risultato interpretativo in sè della delibera datoriale scrutinata, insindacabile in sede di legittimità in quanto appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, posto che il controllo della Corte di cassazione afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (soddisfatte per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza), con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 29 aprile 2003, n. 6668).

E l’interpretazione della Corte territoriale è pure corretta, posto che il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori costituisce un’offerta al pubblico (tanto di un contratto di lavoro definitivo, che si perfezioni con l’accettazione del lavoratore utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, tanto di un contratto di lavoro preliminare, che si perfezioni con la semplice accettazione del candidato che chieda di partecipare al concorso ed abbia per oggetto l’obbligo della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore), ai sensi dell’art. 1336 c.c., soltanto ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione sia diretto (Cass. 12 novembre 1993, n. 11158; Cass. 6 ottobre 1995, n. 10500; Cass. 25 novembre 1999, n. 13138; Cass. 27 settembre 2000, n. 12780): positivamente esclusi nel caso di specie (“In ogni caso non è a parlarsi di alcuna offerta al pubblico con riferimento ai suddetti comunicati per l’incentivo all’esodo, mancando nei medesimi tutti gli elementi dei futuri contratti preliminari di contratti di lavoro a favore di terzi”: così al primo periodo di pg. 5 della sentenza).

Ma neppure la comunicazione aziendale in oggetto può, a corretto avviso della Corte partenopea, essere qualificata offerta al pubblico per la riserva discrezionale di assunzione dei figli dei dipendenti dimissionari (in alternativa al bonus economico, nell’ambito della proceduta di esodo incentivato), per la riserva datoriale in relazione alla valutazione discrezionale delle esigenze organizzative (così in particolare al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza). Essa esclude, infatti, in quanto riserva di valutazione ulteriore e finale, la sussistenza di una proposta contrattuale, sub specie di offerta al pubblico, definitivamente formata (in riferimento ad analoga circolare del Banco di Sicilia di procedura di esodo incentivato di dipendenti, con loro alternativa scelta tra l’assunzione di un proprio figlio ovvero un bonus economico: Cass. 18 luglio 2000, n. 9425).

L’inammissibilità del motivo scrutinato, che cristallizza l’esclusione del rivendicato diritto all’assunzione dei figli dei lavoratori interessati dalla procedura di esodo incentivato, assorbe l’esame del primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., per erronea qualificazione alla stregua di impossibilità sopravvenuta dell’introduzione della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1), siccome fondato sul presupposto della sua pubblicazione “allorquando il diritto soggettivo all’assunzione era già da tempo incontestabilmente sorto”: così al primo capoverso di pg. 23 del ricorso) e del secondo (vizio di motivazione su fatto controverso decisivo e per omesso esame di documenti relativi all’assunzione di personale dipendente, dopo la L.R. n. 1 del 2007, senza alcuna selezione comparativa pubblica), per irrilevanza.

Il quarto motivo, relativo a vizio di motivazione su fatto controverso decisivo e per omesso esame di documenti e dichiarazioni testimoniali, comprovanti la violazione da Circumvesuviana s.r.l. delle regole di correttezza e buona fede, integranti la sua responsabilità risarcitoria, è infondato.

Appaiono irrilevanti le circostanze con esso allegate, a fronte dell’inesistenza, congruamente giustificata, di un obbligo giuridico di assunzione in base alla qualificazione data della Delib. 25 agosto 2005, n. 11 sull’essenziale rilievo della riserva di un margine di discrezionalità alla società datrice, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e organizzative aziendali (“L’assunzione sarà attuata tenendo via via conto delle necessità tecnico/organizzative aziendali”: così nella trascrizione della delibera datoriale, a pg. 28 del ricorso). E che tali necessità siano state in effetti rispettate, quale criterio di assunzione, risulta dalle dichiarazioni testimoniali illustrate al p.to d) (teste M., a pgg. 39 e 40 e teste C., a pgg. da 41 a 43 del ricorso).

Dai superiori argomentati rilievi consegue, oltre che l’inesistenza di una posizione giuridica soggettiva dei lavoratori dimissionari tutelabile sotto il profilo risarcitorio immediatamente e direttamente dipendente da un vincolo giuridico a carico della società datrice, neppure la sussistenza di una responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. per rottura ingiustificata delle trattative o violazione dell’obbligo di lealtà reciproca (Cass. 26 aprile 2012, n. 6526); nè tanto meno per tradimento di un obiettivo affidamento nella conclusione del contratto (Cass. 7 maggio 2004, n. 8723), qualificabile recesso ingiustificato dalle trattative in quanto privo di giustificato motivo (Cass. 1 marzo 2007, n. 4856).

Per tacere, infine, l’assoluta mancanza di allegazione, nè tanto meno di prova, di un danno (nei limiti dell’interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale: Cass. 3 dicembre 2015, n. 24625; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27648; Cass. 10 giugno 2005, n. 12313) eziologicamente dipendente dalla dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezza in ambito precontrattuale, a carico della parte danneggiata (Cass. 5 agosto 2004, n. 15040; Cass. 13 ottobre 2005, n. 19883; Cass. 29 luglio 2011, n. 16735).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA