Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8704 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Sarno, con ordinanza n. 324/09 R.G., depositata il 17/04/09, nel
procedimento pendente tra:
R.F. (OMISSIS);
EQUITALIA ETR SPA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;
e’ presente il P.G. in persona del dott. PIERIELICE PRATIS che nulla
osserva sulla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il Giudice di Pace di Sarno propone istanza di regolamento di competenza d’ufficio, non ritenendo di essere competente per territorio, come affermato invece dalla sentenza 12-17 giugno del 1008 del Giudice di Pace di Salerno, in relazione alla opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da R.F. contro l’UTG di Milano e EQUITALIA ETR spa, agente della riscossione per la provincia di Salerno, quanto alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 469,96, relativa a sanzioni amministrative per violazione al C.d.S..
2. – Il Giudice di Pace di Salerno riteneva che la competenza territoriale si dovesse determinare in relazione al luogo in cui la cartella era stata notificata, non avendo il creditore procedente, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3, indicato la residenza o il domicilio eletto nell’atto di precetto.
Il Giudice di Pace di Sarno ritiene invece (citando Cass. 2006 n. 4821) che la competenza debba essere individuata con riferimento al luogo nel quale fu elevato il verbale di accertamento, posto a fondamento della cartella (nel caso in questione il Giudice di Pace di Monza), tenuto conto che l’interessato aveva fatto valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, in relazione al quale aveva proposto opposizione all’esecuzione.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero.
4. — Il ricorso non e’ fondato e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace che ha sollevato l’odierno regolamento di competenza.
4.1 – Occorre osservare che il regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace e’ ammissibile, in quanto l’art. 46 cod. proc. civ. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 (riguardante il regolamento necessario di competenza) e 43 (concernente il regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice, senza far riferimento al regolamento d’ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass. ord. n. 5843 del 16/03/2006).
4.2 – Occorre osservare ancora che e’ ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sollevato da parte del giudice di pace nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata, con riferimento al quale la competenza territoriale e’ determinata ai sensi dell’art. 27 c.p.c. (foro relativo alle opposizioni all’esecuzione) come segue:
“Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e’ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480, comma 3”. Si tratta di competenza territoriale inderogabile, come tale legittimante la richiesta del regolamento previsto dall’art. 45 cod. proc. civ.4.3 – Trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ex art. 615 c.p.c. con riferimento alla cartella esattoriale con la quale e’ stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell’inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione debba essere effettuata con riferimento al citato art. 27 c.p.c. tenuto conto del contenuto dell’art. 480 c.p.c., comma 2, dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto.
Sicche’ correttamente il giudice di Salerno ha rilevato che in mancanza delle indicazioni contenute nella cartella esattoriale ai sensi dell’art. 480 c.p.c. citato, la competenza debba essere individuata nel luogo in cui il titolo (cartella esattoriale) e’ stato notificato (vedi Cass. 2008 n. 9670 e Cass. 2005 n. 6571).
Ne’ viene in rilievo, come sostenuto dal Giudice di Pace di Sarno, il foro del giudice di pace nel cui territorio e’ stata accertata la violazione al C.d.S., posta a fondamento della cartella, posto che con l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non e’ stata posta in discussione la validita’ di tale accertamento, ma e’ stata solo dedotta l’estinzione della pretesa dell’amministrazione, per avvenuto pagamento della relativa sanzione e sono stati dedotti vizi della cartella.
P.T.M.
LA CORTE dichiara la competenza territoriale del giudice di Sarno con termini di legge per la riassunzione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011