Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8704 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20558/2007 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato

FAMIGLIETTI Gennaro, che la rappresenta e difende con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE “(OMISSIS)”

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANGIOLELLA Luigi Maria con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO della SALUTE;

– intimato –

sul ricorso 22616/2007 proposto da:

MINISTERO della SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

S.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato

FAMIGLIETTI GENNARO, che lo rappresenta e difende con delega a

margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE “(OMISSIS)”;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3307/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 31/05/2006; depositata il 02/11/2006;

R.G.N. 2492/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA;

udito l’Avvocato FEDELI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto ricorso principale

assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. con citazione del 2 agosto 2000 dinanzi al Tribunale di Napoli conveniva il Ministero della Sanità e la Azienda Ospedaliera (OMISSIS), chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di terapie di emotrasfusioni praticate sin dal (OMISSIS) presso la Usl (OMISSIS) (spedale (OMISSIS)) di (OMISSIS). Deduceva che dalle trasfusioni era derivata cirrosi epatica positiva di HCV. L’Azienda ospedaliera restava contumace; resisteva il Ministero della Sanità chiedendo il rigetto delle domande.

2. Il Tribunale di Napoli,dichiarata la contumacia della Azienda ospedaliera (OMISSIS), con sentenza del 25 febbraio 2003 accoglieva la domanda della S. e condannava l’Azienda al risarcimento dei danni, mentre rigettava la domanda nei confronti del Ministero della Salute.

3. La decisione era appellata dalla Azienda che deduceva il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione propria della responsabilità aquiliana; si costituiva il Ministero insistendo nel difetto di legittimazione passiva, la S. proponeva appello incidentale in punto di legittimazione di entrambe le controparti e in punto di migliore determinazione dei danni; precisava che il termine prescrizionale doveva considerarsi decennale e con decorrenza dalla scoperta della malattia.

4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 novembre 2005 così decideva: accoglie l’appello principale della Azienda (OMISSIS) e rigetta le domande proposte dalla S.. Per quanto qui ancora interessa la Corte napoletana rilevava il difetto di legittimazione passiva della Azienda, essendo legittimata la Regione Campania e la gestione liquidatoria della disciolta USL (OMISSIS);

che il dies a quo della conoscenza decorreva dal tempo in cui si manifestò la cirrosi epatica ((OMISSIS)), e che in ordine alla responsabilità Ministeriale per gli obblighi di vigilanza doveva rilevarsi che la azione si era prescritta nel termine quinquennale, in assenza di reato.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale la S., affidato a cinque motivi e ricorso incidentale il Ministero della salute affidato ad unico motivo; resiste la Azienda (OMISSIS) con controricorso.

I ricorsi sono stati previamente riuniti. LE PARTI hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi non meritano accoglimento. Precede l’esame del ricorso principale.

A. ESAME DEL RICORSO DI S.F..

I MOTIVI possono così riassumersi.

Nel PRIMOMOTIVO si deduce l’error in procedendo in relazione alla ritenuta carezza di legittimazione passiva sollevata dall’appellante principale Azienda (OMISSIS), contumace in primo grado. Il quesito di diritto (ff 6 del ricorso) è il seguente: “Accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 435 c.p.c., in riferimento alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della Azienda Ospedaliera, contumace nel primo grado del giudizio”.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando sulla compiuta prescrizione nei confronti del Ministero della Salute, in relazione a fatti reato (artt. 438, 452, 589 e 583 c.p., art. 157 c.p., n. 3 in relazione all’art. 2947 c.c., comma 3 (vedi quesito in termini a ff.

12).

Nel TERZO MOTIVO si deduce l’error in iudicando in relazione allo accertamento del nesso di causalità, come accertato dal medico legale nella consulenza di ufficio, tra la malattia e le trasfusioni.

Manca il quesito.

NEL QUARTO MOTIVO si deduce l’error in iudicando in ordine alla ridotta quantificazione del danno. Manca il quesito.

NEL QUINTO MOTIVO si deduce la contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la stessa Corte di appello aveva sospeso parzialmente la esecutività della sentenza di primo grado nei limiti di metà della somma per cui è condanna e poi nel definire il giudizio aveva respinto l’appello, (ff. 15 del ricorso).

In senso contrario si osserva, quanto al PRIMO MOTIVO che non sussiste l’error in procedendo ai sensi dello art. 345 c.p.c., comma 2 nel testo vigente al tempo della proposizione della domanda (2 agosto 2009) sul rilievo che l’eccezione, attenendo alla legittimatio ad causam dell’ente, era rilevabile di ufficio, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio ed alla successione ex lege della Regione Campania nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL (cfr. Cass. 2002 n. 8996 e 2000 n. 8769 citate dalla Corte). Non senza rilevare che il quesito, nella sua formulazione, è mal formulato, poichè si pone come domanda di accertamento di una violazione di legge senza dar conto della fattispecie in ordine alla quale la carenza di legittimazione è stata proposta in via di eccezione e secondo un regime normativo governato dal tempo dell’atto di citazione e dalle regole della novellazione processuale.

Parimenti, quanto al SECONDO MOTIVO, si osserva che il quesito di diritto appare incompleto, essendo la censura proposta contro il Ministero della Salute e non anche contro la Azienda di cui si sostiene la legittimazione passiva e la solidarietà; ma il quesito appare incompleto anche nella descrizione della fattispecie del fatto dannoso, essendo apodittica e non dimostrata la coesistenza di gravissimi reati imputabili a persone fisiche di cui non viene indicata la esistenza e l’esercizio di un’azione penale;

correttamente appare allora applicato il termine di prescrizione quinquennale in relazione alla malattia conclamata, non potendosi considerare utile il termine di accertamento della Commissione medica. Sul punto la motivazione è incensurabile (cfr. in termini Cass. SU 11 gennaio 2008 n. 576).

Inammissibili appaiono il terzo e quarto motivo che deducono errores in iudicando senza la formulazione del quesito e sono superati dalla ritenuta prescrizione del diritto risarcitorio.

Inammissibile ed ermetico il quinto motivo, che difetta di specificità, posto che la coerenza della motivazione attiene al momento decisionale e non può essere inficiata da procedure sospensive preliminari a tale decisione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Il controricorso della Azienda (OMISSIS) concorda sostanzialmente con la motivazione della Corte di appello.

B. ESAME DEL RICORSO DEL MINISTERO DELLA SALUTE. Il ricorso incidentale essendo espressamente condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale. Non senza rilevare che la questione di responsabilità è assorbita dalla pronuncia di prescrizione del diritto azionato.

SUSSISTONO GIUSTI MOTIVI in relazione alla natura delle questioni trattate, in relazione alle difficoltà processuali e di prova per la parte lesa, per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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