Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8704 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13545/2012 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Fassari

del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Viale di

Trastevere, n. 244, presso lo studio del proprio difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 106/5/11 pronunciata l’8.11.2011 e depositata il

24.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.F., esercente la professione di avvocato, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con relativo ruolo per un importo complessivo di Euro 14.355,65 di cui Euro 12.155,77 per IRAP (inclusive di sanzioni ed interessi) non versata per l’anno di imposta 2005, ritenendo detta imposta non dovuta in quanto soggetto del tutto privo del requisito della autonoma organizzazione.

2. La Commissione adita annullava la cartella relativamente all’IRAP ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova della mancanza dei presupposti impositivi, risultando l’attività professionale svolta senza il supporto di personale e/o collaboratori e con l’impiego di beni strumentali di modesta entità.

3. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione rilevando l’esistenza di una organizzazione autonoma oltre al minimo necessario allo svolgimento di una attività professionale, supportata da tre studi (il primo a (OMISSIS), il secondo a (OMISSIS) e il terzo a (OMISSIS) ove risiedeva), nonchè dalla partecipazione, sia pure limitata a cinque mesi, in associazione professionale, detenendo una partecipazione nella “Interprofessionale s.r.l.” di (OMISSIS).

4. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 106/5/11, pronunciata l’8.11.2011 e depositata il 24.11.2011, accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’attività professionale dell’avv. G. in Italia (senza tener conto di quella svolta a (OMISSIS)) si era realizzata in relazione alla sua personale organizzazione autonoma con utilizzo di servizi di terzi, oltre che di studio professionale e beni strumentali, utilizzando non solo uno studio proprio, ma anche un recapito, utilizzato con servizi predisposti dalla s.r.l.

5. Avverso tale decisione il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 10.7.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, contestando l’argomentazione della C.T.R. che avrebbe desunto la sussistenza di un’autonoma organizzazione dalla presenza di tre locali tutti destinati all’attività professionale svolta.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” contestando che la mera partecipazione alla “Interprofessionale” s.r.l. per una quota minimale del 6% costituisse requisito idoneo a comprovare l’esistenza di autonoma organizzazione.

3. I motivi, strettamente connessi, in quanto afferenti entrambi a vizi motivazionali, vanno esaminati congiuntamente.

4. Va in primo luogo osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte sì ha motivazione omessa o insufficiente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuandoli, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica, tale da esplicitare il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 16736 del 27/7/2007).

5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. S.U. n. 7931/13).

6. Di conseguenza è inammissibile il ricorso che – analogamente a quanto verificatosi nel caso di specie – finisca per sollecitare “una nuova valutazione delle risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) così come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità” (Cass. n. 12264/14).

7. Nella fattispecie in esame, i giudici di appello cui spetta l’accertamento (insindacabile in sede di legittimità), della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, hanno ritenuto di confermare la legittimità dell’atto impositivo, nella considerazione che lo stesso era supportato da elementi idonei a comprovare l’esistenza di una organizzazione autonoma, evidenziando che il ricorrente (contrariamente a quanto da lui affermato) risultava “partner” e non “associate” e, più che svolgere una seconda sua attività in associazione, aveva usufruito dei servizi amministrativi, predisposti e forniti dalla società, sostenendo costi per l’utilizzo dei servizi, esposti in dichiarazione per Euro 92.696,00.

8. E’ pertanto evidente che trattasi di motivazione che esplicita le ragioni della decisione ed assolve alla funzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

9. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Non sussistono ratione temporis i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 2.500,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA