Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8704 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.04/04/2017),  n. 8704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20194-2012 proposto da:

ACOS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/03/2012 R.G.N. 805/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega verbale avvocato

MARIA TERESA BARBANTINI;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza pubblicata il 19 marzo 2012 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps ed in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria tra l’appellante, l’Acos s.p.a., la SCCI s.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a., rigettava l’opposizione proposta da Acos s.p.a. contro la cartella di pagamento, notificata il 12/2/2010, con la quale era stato ingiunto alla Acos s.p.a. il pagamento di Euro 14.181,57, oltre accessori, a titolo di contributi per le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti per gli anni 2007-2008, oltre accessori di legge.

La sentenza dava atto che a) la Acos S.p.A. era una società partecipata per il 25% da una società privata (la AMGA s.p.a., in cui 51% era a sua volta detenuto da altra s.p.a., controllata dal Comune di Genova) e per il 75% dai comuni di Novi Ligure e Arquata Scrivia e da altri Comuni del comprensorio di Alessandria un’altra s.p.a.; b) essa non era stata oggetto di formale provvedimento ministeriale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36 che accertasse il requisito della stabilità di impiego dei suoi dipendenti; c) i contributi relativi alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla mobilità erano dovuti in quanto la società opponente era pacificamente una società a capitale misto, sicchè non poteva essere considerata come un’impresa industriale degli enti pubblici, per i quali soltanto trovava applicazione l’esonero dall’obbligo del pagamento dei contributi previsto dal D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 come sostituito dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 4, comma 1.

2.- Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’Inps resiste con controricorso, anche quale procuratore speciale della SCCI S.p.A. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata. Le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, la soc. ACOS impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 come modificato dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 4, della L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2, della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, dell’art. 2093 cod. civ., della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22 poi trasfuso nel T.U. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113 nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In sintesi, lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sua riconduzione tra le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, per le quali il D.Lgs.C.P.S. cit., art. 3 prevede l’esclusione dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria, e la L. n. 223 del 1991, art. 14 dispone l’esonero dai contributi di mobilità, dovendosi dare alle norme suddette un’interpretazione non formalistica, bensì sostanziale in ragione della natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.

2. – Con il secondo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 14 nonchè la motivazione contraddittoria, omessa e insufficiente, e sostiene che, in forza della norma citata che fa riferimento per il pagamento del contributo di mobilità alle “imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale”, le ragioni illustrate del motivo precedente circa l’insussistenza dell’obbligo di versamento del contributo Cig e Cigs valgono anche per il contributo di mobilità.

3. – Con il terzo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36in relazione al contenuto del “Protocollo Federgasacqua-FNLE/FEMCA/UILCEM” in tema di stabilità del rapporto, allegato n. 5 al C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore gas acqua del 1 marzo 2002, e all’art. 51 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari del 17 novembre 1995. Nello stesso motivo la parte censura la sentenza sotto il profilo della omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente assume di essere esonerata dai contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS), in forza delle disposizioni di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2 e al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36 in quanto rientrante tra le pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, per le quali la stabilità del rapporto di lavoro con i propri dipendenti deriva direttamente dalle norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ovvero sia stato accertato con provvedimento del Ministero del lavoro. Osserva che essa ricorrente è azienda esercente pubblici servizi (distribuzione di gas e acqua nei comuni indicati) e che il suo personale godeva e gode della garanzia della stabilità dell’impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore, con particolare riguardo all’art. 51 citato, che elenca ipotesi tassative e specificamente predeterminate di risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l’esonero suddetto.

3.- Il primo ed il secondo motivo che si affrontano congiuntamente per la connessione che li lega, sono infondati.

E’ pacifico, giacchè risulta dalla stessa sentenza impugnata senza che sul punto siano state mosse censure (oltre che nello stesso ricorso per cassazione in cui si dà atto della circostanza), che la Acos s.p.a. è una società per azioni il cui capitale appartiene per il 75% ai comuni di Novi Ligure e Arquata Scrivia e ad altri comuni del comprensorio di Alessandria, e per il rimanente 25% alla AMGA S.p.A., cioè alla società di distribuzione dell’acqua e del gas nel Comune di Genova ed in altri comuni, a sua volta partecipata, in forza di specifica previsione dello statuto, in misura complessiva non inferiore al 51% dal Comune di Genova o da una società il cui capitale è posseduto in maggioranza dal Comune di Genova.

Trova dunque applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza ormai costante di questa Corte secondo cui, in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico (cfr., ex aliis, Cass. 20 aprile 2016, n. 7981; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19761; Cass. 29 agosto 2014, n. 18455; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; Cass. 10 marzo 2010, n. 5816).

La forma societaria di diritto privato è, per l’ente locale, la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso in ragione della duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato (Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513; Cass. 15 gennaio 2016, n. 600, in cui si è esplicitato che nelle società a capitale misto l’ente pubblico è soggetto alle evenienze della dialettica societaria, nell’esercizio del potere decisionale e nell’organizzazione aziendale, senza l’autonomia propria dei casi in cui detenga la totalità del pacchetto azionario).

Peraltro, in tema di giurisdizione, questa Corte ha ripetutamente sottolineato il ruolo centrale della distinzione tra società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorchè eventualmente pubblici), nonchè tra società di capitali “in house”, – ossia costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci (v. Cass. S.U. 25 novembre 2013, n. 26283) attraverso la previsione dello statuto che inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari, – e società a capitale misto, in cui è consentita la partecipazione di azionariato privato.

Sulla base di tale distinzione (ribadita anche da Cass. Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la società partecipata non può identificarsi con “le imprese industriali degli enti pubblici” esonerate, trattandosi di società di natura essenzialmente privata.

Non condivisibile è poi la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe più attuale il riferimento alla norma della L. n. 142 del 1990, art. 23, che non comprende l’ente societario tra quelli che sono qualificati strumentali degli enti locali, laddove la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie prevederebbe ormai l’obbligatorietà del ricorso all’ente societario (T.U. n. 267 del 2000, art. 113, comma 4, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35).

Anche dopo la modifica dell’art. 113 ad opera della L. n. 448 del 2001, art. 35, il successivo art. 114, non toccato dalla modifica, continua a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali dell’ente locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal nuovo testo dell’art. 113 frutto di una vera e propria scelta economica imposta all’ente locale, atteso che essa è consentita solo nel caso esista separazione dell’erogazione dalla gestione del servizio e solo per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Si tratta, di una vera e propria opzione di carattere gestionale, in relazione alla onerosità dell’attività, tanto è vero che gli enti in questa ipotesi sono posti dinanzi all’alternativa di avvalersi o di soggetti economici costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (comma 4). Dunque, resta confermato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale una modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato.

Nè può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poichè la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816/2010 e Cass., n. 20818/2013, citt.; v. pure Cass. sez. Un., n. 5491/2014).

4. – Anche il terzo motivo è infondato.

La Corte torinese ha osservato che il requisito della stabilità di impiego, non accertato dal Ministero del Lavoro, avrebbe dovuto essere dimostrata da ACOS s.p.a. secondo parametri pubblicistici di cui al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36 e dunque mediante la dimostrazione dell’esistenza di norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente che circoscrivano la possibilità del datore di lavoro di far cessare il rapporto solo in presenza di concrete ipotesi di carattere oggettivo tassativamente predeterminate e che tale requisito non si identifica genericamente con le garanzie di cui alla L. n. 604 del 1966, e all’art. 18 Stat. Lav.. Ha poi rilevato che la società appellata non aveva dedotto ragioni tali da indurre ad un diverso convincimento, essendo peraltro pacifico che la società non aveva mai chiesto nè ottenuto per il periodo in contestazione l’accertamento del requisito della stabilità di impiego.

La soluzione seguita dalla Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente confermata e alla quale si intende dare continuità con la presente decisione, che – richiamata la normativa di riferimento, all’epoca costituita dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 e dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36 -ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego;

– anche in relazione ai personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro,con decorrenza dalla data di tale domanda.

Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sè condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente (ex plurimis, Cass. ord. 19761/2015, cit.; Cass. n. 18455/2014, cit.; Cass. 24524/2013; 20818/2013, cit.; Cass. ord. 2 ottobre 2015, n. 19766). Correttamente pertanto la Corte territoriale non ha esaminato le disposizioni dei contratti collettivi (Federgasacqua e dal 2002 il CCNL unico del settore gas e acqua), dasi quali la ricorrente intende trarre la prova della stabilità di impiego.

5. Da ultimo, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Rileva la ricorrente, che, nel disciplinare il campo di applicazione della disciplina dell’integrazioni salariali ordinarie e dei relativi contributi, il decreto legislativo dispone che essa si applichi anche alle “imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica” (art. 10, comma 1, lett. l).

Nel contempo, l’art. 46 del D.Lgs. citato, contempla tra le abrogazioni espresse il D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (comma 1, lett. b) e dispone altresì l’abrogazione di ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il decreto. Assume la ricorrente che la norma dell’art. 10 avrebbe, in base ad una scelta discrezionale del legislatore, disposto solo per l’avvenire, nel senso che solo a far tempo dalla sua entrata in vigore (24 settembre 2015) potrebbe dirsi sorto l’obbligo contributivo per la cassa integrazione ordinaria per le imprese industriali degli enti pubblici il cui capitale non sia interamente di proprietà pubblica. In precedenza la formulazione ampia e generica dell’art. 3 (“imprese industriali degli enti pubblici”) non consentiva una tale interpretazione.

Ulteriore conferma di tale interpretazione si trarrebbe dalla L. 29 dicembre 2015, n. 208, con la quale il legislatore, intervenendo proprio sull’art. 46, ha previsto che l’abrogazione (già disposta alla lett. b) non opera con riguardo al D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 con ciò confermando di aver voluto “sia escludere che il D.Lgs. n. 148 del 2015 costituisca un quid novi et ex nunc rispetto alla L. n. 869 del 1947, antecedente art. 3 sia che le, dette normative debbano reciprocamente integrarsi”.

Ora, al di là della chiarezza della questione, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato inferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20, D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari)-, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46.

Ne discende che dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico.

Le considerazioni su esposte impongono il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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