Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8703 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Reggio Emilia, con ordinanza n. R.G. 3152/08 depositata il 9/12/08,

procedimento pendente tra:

VIMOTER SRL;

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, POLIZIA STRADALE DI REGGIO EMILIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del dott. PIERFELICE PRATLS che nulla

osserva sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia propone regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla decisione assunta dal Giudice di Pace di Reggio Emilia che si e’ dichiarato incompetente per materia ad esaminare l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale di Reggio Emilia per la violazione di cui alla L. n. 298 del 1974, artt. 26 e 46 verbale con il quale era stata disposta anche la sanzione del fermo amministrativo del veicolo.

Il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ ritenuto ammissibile l’impugnazione diretta del verbale di contestazione nella parte in cui viene comminata la sanzione del fermo amministrativo del veicolo (Cass. 2007 n. 17028), rilevando quindi che le disposizioni del Codice della Strada, applicabili anche all’impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 46 prevedono espressamente la competenza per materia del Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).

2, — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero.

3. — Il ricorso e’ fondato e va accolto. Al riguardo occorre osservare che questa Corte ha confermato l’orientamento del 2007 citato dal giudice a quo e ha affermato al riguardo (Cass. SU 2009 n. 7580) quanto segue: “La L. 6 giugno 1974, n. 298 – che istituisce l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi” e disciplina gli “autotrasporti di cose” -, richiamata nella decisione gravata, nel testo (applicabile alla specie ratione temporis) modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 18, punisce “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma” (1) “l’esercizio abusivo dell’autotrasporto” (art. 26) e (2) “i trasporti abusivi” (art. 46) e prevede, in entrambi i casi (con irrilevante variabile testuale) che a quelle “violazioni” consegue (pertanto, iure) sempre “la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, capo 1, sezione 2, del titolo 6^”.

Il (temporaneo) “fermo amministrativo del veicolo” utilizzato per l’”esercizio abusivo dell’autotrasporto” (ovverosia per l’esercizio dell’”attivita’ di cui all’art. 1 senza essere iscritto nell’albo”) o per “trasporti abusivi” (esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione) -come, nell’ipotesi piu’ grave (caso di reiterazione), la definitiva “confisca” dello stesso “veicolo” -, quindi, per espressa previsione normativa, costituisce una “sanzione accessoria” di quella (propriamente “amministrativa del pagamento di una somma”), avente evidente natura “principale”, irrogata per la commissione dell’aderente infrazione alle norme che regolamentano l’esercizio dell’attivita’ di trasporto tutelata e, pertanto, per necessita’ logica e giuridica – oltre che supporre, siccome connaturale al suo carattere accessorio, la irrogazione della sanzione principale – ha la stessa natura della sanzione principale e la mantiene a prescindere dalla qualita’ del soggetto autorizzato a rilevare (ed a punire) l’infrazione ed alla contestualita’ di tale rilevazione con l’eventuale accertamento della commissione anche di infrazioni univocamente fiscali”.

4. – Deve, quindi, essere affermata la competenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia a trattare l’opposizione in questione.

P.T.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia con termine di legge per la riassunzione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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