Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8703 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consiglie – –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31087/2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente unifica 0

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato CORONAS Salvatore, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CORONAS UMBERTO, D’URSO FRANCO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PALERMO 3, presso lo studio dell’avvocato IACONO MARIA

GABRIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVOLA ALDO con

delega a margine del controricorso;

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (gia’ L’ABEILLE COMPAGNIA ITALIANA

ASSICURAZIONI) (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante

Dott. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.C., AUSL/(OMISSIS) RAGUSA, GESTIONE LIQUIDATORIA EX

USL/(OMISSIS)

MODICA;

– intimati –

sul ricorso 1054/2006 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/(OMISSIS) MODICA elettivamente

domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per legge;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PALERMO 3,

presso lo studio dell’avvocato IACONO MARIA GABRIELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato D’AVOLA ALDO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

AUSL/(OMISSIS) RAGUSA, B.G., COMP ITAL L’ABEILLE ASSIC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 940/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 10/03/2000; depositata il 21/09/2005; R.G.N. 240/1990;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato CORONAS SALVATORE; udito l’Avvocato FEDELI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G., nella veste di danneggiato da prestazioni sanitarie, conveniva, con citazione del 21 novembre 1979, dinanzi al tribunale di Modica il Dott. F.C., ortopedico, e l’Ospedale (OMISSIS), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti al ricovero avvenuto nel (OMISSIS). Il tribunale disponeva la chiamata in lite del prof. B., primario della divisione di ortopedia. Il C. estendeva la domanda al Primario, all’Ospedale (OMISSIS) ed alla assicuratrice Abelille, chiamata in garanzia dall’Ospedale.

I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese.

La lite era interrotta per la perdita della capacita’ di stare in giudizio dell’Ospedale ed era riassunta nei confronti della USL (OMISSIS) di Modica ed era quindi istruita con prove documentali e CTU medico legale.

2. Il Tribunale di Modica, con sentenza del 15 maggio 1989 rigettava le domande del C. non ravvisando responsabilita’ in ordine ai fatti dannosi.

3. Contro la decisione proponeva appello il C., chiedendo la rinnovazione della CTU e l’accoglimento delle domande; resistevano le controparti ed il Dr. F. proponeva appello incidentale.

4. La Corte di appello di Catania con sentenza non definitiva del 13 aprile 2000 cosi’ decideva:

– in riforma della sentenza del tribunale condanna in solido la USL (OMISSIS) di Modica ed il primario B. al risarcimento dei danni per il trattamento praticato sul C. il (OMISSIS), presso l’Ospedale (OMISSIS);

– dichiara l’assicurazione l’Abeille tenuta a rivalere la USL nei limiti del massimale assicurato;

– conferma la pronuncia di rigetto delle domande del C. nei confronti del Dr. F.;

– compensa tra le parti le spese del giudizio;

– dispone per la ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza.

Avverso la sentenza non definitiva il prof. B. formulava riserva di appello.

5. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 settembre 2005 cosi’ decideva, definitivamente pronunciando:

– in riforma della impugnata sentenza condanna in solido la Gestione Liquidatoria Usl (OMISSIS) e B.G. al risarcimento dei danni in favore del C. (vedi amplius in dispositivo e parte motiva) ed alla rifusione delle spese dei due gradi di lite e di consulenza tecnica.

Contro la decisione ha proposto ricorso principale il prof. B., affidato a cinque motivo ed illustrato da memorie: ricorso incidentale e’ stato proposto dalla Gestione liquidatoria, affidato a due motivi; resistono con controricorso e memorie il C. ed Axa.

I RICORSI sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, principale e incidentali non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

Seguendo l’ordine logico delle questioni viene per primo in esame il ricorso del Primario e quello incidentale della Gestione liquidatoria; quindi si esamineranno i CONTRORICORSI della parte lesa C. e quello della Axa.

1. A. ESAME DEL RICORSO DEL PROF. B..

I CINQUE MOTIVI possono cosi’ riassumersi:

Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 2043, 2055 e 2056 c.c., artt. 40 e 41 c.p.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7. Vizio della motivazione omessa o contraddittoria su punto decisivo della controversia”.

La tesi (argomentata da ff 12 a 18 del ricorso) e’ che non avendo il primario presieduto alla applicazione dei due busti in successione sul paziente, ogni responsabilita’ ricadeva sull’azione e sulle competenze del medico ortopedico in servizio presso il reparto. Il nesso causale tra la prestazione sanitaria e le gravissime conseguenze, non era collegabile alle sue responsabilita’.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora l’error in iudicando in ordine al coinvolgimento della responsabilita’ del primario sostenendosi che non risulta provata come concausa il suo apporto all’aggravamento delle condizioni di salute del C.;

nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione su punto decisivo e valutazione delle prove, in relazione alla corretta valutazione della condotta del dr. F., erroneamente esentato dalle responsabilita’.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine al contributo causale riferibile all’assistente.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce come error in iudicando una ultrapetizione, sostenendosi che il C. non aveva chiesto il ristoro del danno biologico, ma solo quello del danno morale e patrimoniale.

1.B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA GESTIONE LIQUIDATORE EX USL (OMISSIS) DI MODICA. Il ricorso si articola in due motivi:

Nel Primo MOTIVO si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223, 1281, 2043, 2049, 2055, 2056 e 2697 cod. civ., ed il vizio della motivazione su punti decisivi”. La tesi (illustrata a ff da 9 a 12 del ricorso incid.) e’ diretta a contestare la ricostruzione del fatto dannoso come ricostruito anche sulla base della nuova CTU, dovendosi ritenere che nessuna imputazione a titolo di colpa andava posta a carico dei sanitari e per logico corollario a carico della struttura sanitaria.

Nel SECONDO MOTIVO SI ASSUME LA EXTRAPETIZIONE in relazione alla liquidazione del danno biologico e del danno morale al C..

In relazione alle censure esposte nel ricorso principale di B. ed in quello ad adiuvandum della struttura sanitaria, si osserva, preliminarmente, che sin dallo atto introduttivo del 21 novembre 1979 il C. aveva richiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ordine ad un fatto dannoso ed ingiusto gravemente lesivo della propria salute. In sede di appello del C. le controparti costituite hanno ampiamente discusso in ordine alla fattispecie qualificata in termini di responsabilita’ aquiliana, di guisa che il giudice dello appello ha giudicato nel contraddittorio tra le parti sul tema decidendi, che include il risarcimento integrale del danno. Non sussiste pertanto alcuna ultrapetizione sul punto.

Quanto alle altre censure, proposte dal prof. B. sostanzialmente contro il proprio assistente, e sostenute dalla gestione liquidatoria, per la dichiarazione della estraneita’, quale struttura sanitaria, alla produzione dell’evento di danno ingiusto, si osserva che esse tendono sostanzialmente ad una rappresentazione del fatto storico e delle condotte imputabili a titolo di gravissima colpa professionale e della struttura, inadeguata ad affrontare la situazione di assistenza al ricoverato, diverse da quella ricostruita dal giudice di appello, attraverso una consulenza medico legale decisamente piu’ approfondita ed imparziale.

Ai fini dell’accertamento delle responsabilita’ in vero occorre far capo alla sentenza non definitiva emessa dalla Corte di appello di Catania il 13 aprile 2000, che modifica le conclusioni assolutorie raggiunte dal primo giudici in ordine alle responsabilita’ del primario e della struttura.

La Corte mantiene ferma la esenzione da colpa a carico dell’assistente in ordine alla applicazione del busto, ritenendo corretta tale misura teraupetica allo stato delle conoscenze e dei trattamenti sanitari all’epoca applicati (ff. 12 e 13). Si tratta di una valutazione che attiene all’elemento soggettivo dell’imputabilita’ del fatto illecito ed e’ insindacabile in questa sede, attenendo al prudente apprezzamento delle prove. La Corte considera imputabile al D.B. ed alla struttura, la colpa (essenzialmente omissiva ma anche imprudente e negligente) consistita nel ritardo con la quale venne effettuata la diagnosi del prolasso discale e la rimozione del secondo busto, con conseguente ulteriore aggravamento del danno neurologico in atto. Significativamente (ff 15 della motivazione) la Corte considera che l’Ospedale maggiore di Modica all’epoca non era attrezzato per lo intervento chirurgico di laminectomia e che tale circostanza era ben nota al Primario che ritardo’ anche tale trasferimento (ff l6 della motivazione) presso lo istituto neurochirugico di (OMISSIS).

La Corte quindi, nella sua articolata motivazione, non solo considera la imputabilita’ soggettiva riferibile al Primario ed alla struttura ospedaliera, ma anche il nesso di causalita’ tra il ricovero inappropriato e la prestazione inadeguata e il danno ingiusto provocato. Accertamento che (FF 17 della motivazione) e’ compiuto dal medico legale secondo il corretto metodo scientifico della sussunzione del caso sotto le c.d. leggi di copertura scientifiche, che consentono di stabilire che il danno neurologico ed i conseguenti postumi, con alta probabilita’ di esito fausto, potevano essere evitati se fossero state tempestivamente adottate dal Primario del Reparto e dal responsabile della Struttura, tutte le misure necessarie affinche’ si producesse, nel piu’ breve tempo possibile, l’effetto decompressivo sulle strutture nervose lesionate.

Anche questo secondo accertamento, contestuale al primo, rende evidente che il fatto dannoso derivante da negligente e imprudente prestazione del sanitario proposto alla direzione del reparto e dalla inadeguatezza della struttura ospitante (cfr. in particolare il punto 4.3 delle SU 2008 n. 26972 in ordine al principio della responsabilita’ da contatto sociale che include anche la struttura sanitaria). La responsabilita’ esclusiva del primario attiene dunque al principio della condicio sine qua non applicato al fattore determinante della condotta medica non diretta ad impedire il prevedibile aggravamento delle condizioni di salute del ricoverato.

NESSUNA delle censure sin qui descritte e considerata evidenzia pertanto gli errores in iudicando od i vizi della motivazione indicati.

Pertanto sia il ricorso principale del Primario che quello incidentale della Gestione Liquidatoria meritano accoglimento.

1.C. ESAME DEL CONTRO RICORSO C., illustrato da memoria.

Il C., nel controricorso illustrato da memoria, contesta le censure di extrapetizione in relazione alla liquidazione del danno biologico, sostenendo la esattezza della decisione dei giudici di appello. Tali puntualizzazioni sono state in vero considerate come confermative della correttezza della interpretazione della domanda.

1.D. ESAME DEL CONTRORICORSO AXA, illustrato da memoria.

L’ASSICURATORE nel controricorso sostiene le ragioni del prof. B. e della Usl in relazione all’accertamento delle responsabilita’ ed alla ultrapetizione in relazione alla liquidazione del danno biologico.

Il controricorso deve ritenersi tardivo risultando per tabulas depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso principale, ai sensi del comma terzo dello art. 370 c.p.c. (ricorso not. a mezzo posta il 6 dicembre 2005, controricorso not.

alle controparti il 14 e 23 febbraio 2006 ma con deposito delle raccomandate all’udienza del 2010 ).

Conseguentemente la pronuncia sulle spese riguarda i due ricorrenti che chiedono la cassazione in danno del C., che vengono liquidate in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi B. e Gestione liquidatoria ex USL (OMISSIS) di Modica e li rigetta e condanna i detti ricorrenti in solido in favore del resistente C. alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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