Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8703 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9525/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

CIMA S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Falcone del

foro di Cosenza, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 62/10/11 pronunciata il 27.1.2011 e depositata il

31.3.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La CIMA s.r.l. con separati ricorsi impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare a tassazione i ricavi realizzati nel periodo 2003-2005 per IRES, IRAP ed IVA sulla base delle risultanze di quanto accertato dai militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto ad esaminare i movimenti bancari di alcuni conti correnti intestati alla società medesima ed ai due soci.

2. La Commissione tributaria adita rigettava i ricorsi dopo aver proceduto alla riunione di quelli relativi agli avvisi di accertamento per il 2004 ed il 2005, ma lasciando separato quello relativo all’avviso per il 2003.

3. Gli appelli proposti dalla contribuente con sentenze n. 61/10/11 e n. 62/10/11 pronunciate il 27.1.2011 e depositate il 31.3.2011, venivano parzialmente accolti dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria la quale riteneva che “a fronte dei maggiori ricavi, in qualunque modo accertati”, dovevano esservi dei “costi che quei ricavi avevano reso possibile produrre” e pertanto “riconosceva i costi correlati ai maggiori ricavi determinati dall’Ufficio e confermati dalla C.T.P.”, fissando “la percentuale di ricarico nella misura del 19%, così come determinata nella perizia allegata agli atti”

4. Avverso la sola decisione n. 62/10/11 (avente ad oggetto gli avvisi di accertamento per il 2004 ed il 2005) l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta, mentre l’altra sentenza (avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il 2003) diveniva irrevocabile.

5. La CIMA s.r.l. resiste con controricorso chiedendo l’estensione del giudicato formatosi sull’annualità 2003, ovvero il rigetto del ricorso e proponendo altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a quattro motivi.

6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e dell’art. 2697 c.c.: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assumendo che erroneamente la C.T.R., a fronte dei maggiori ricavi accertati sulla base dell’acquisizione di movimentazione bancaria, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, ha riconosciuto la deduzione di una percentuale forfettaria di costi nella misura del 19%.

1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce “insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5,” sostenendo che con argomentazioni contra legem ed illogiche la C.T.R. ha ritenuto che ai maggiori ricavi accertati dall’Ufficio dovessero necessariamente corrispondere i costi (non provati dal contribuente) ed ha fissato la percentuale di ricarico nella misura del 19% determinata da una perizia (elaborata nell’ambito del procedimento penale), del tutto inidonea a contestare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, comma 1.

1.3. Detti motivi, strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente ed accolti.

1.4. Invero, costituisce consolidato orientamento di questa Corte, quello secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacchè, in forza della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all’equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità” (cfr. Cass. Sez. V, n. 1898/2016; n. 6425/2011; n. 25365/2007). Comunque, a norma del TUIR, art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, i costi e le spese afferenti ricavi che non sono stati imputati al conto economico possono essere dedotti soltanto se risultano da “elementi certi e precisi” con onere della prova a carico del contribuente.

1.5. Nel caso di specie il contribuente non ha assolto al suddetto onere probatorio. L’accertamento è, infatti, sorretto dalla documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza e indicata nel processo verbale di constatazione, mentre la società contribuente ha fornito solo in parte la prova contraria in merito all’individuazione di singole movimentazioni già rendicontate in contabilità o estranee all’attività, di cui l’ufficio aveva già tenuto conto in sede di accertamento.

1.6. E’ pertanto, errata la sentenza della C.T.R. che in violazione delle norme di legge indicate in rubrica ed in contrasto con il principio giurisprudenziale sopra enunciato, ha riconosciuto la deduzione di una percentuale di costi, sulla base del principio di equità fiscale.

2. Quanto al ricorso incidentale condizionato si osserva che lo stesso è inammissibile nel suo complesso in quanto i motivi (liberamente numerati dalla controricorrente) sono inseriti tra doglianze, eccezioni e semplici controdeduzioni al ricorso principale, talchè è rimessa alla valutazione di questo giudice la possibilità di delimitarne l’oggetto.

2.1. Procedendo comunque alla estrapolazione delle singole doglianze va osservato che con un primo motivo (numerato sub 1. a pag. 4), la CIMA S.r.l. formula “eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 61/10/11 in relazione all’anno d’imposta 2003” evidenziando, in particolare, che la medesima Commissione tributaria regionale analogamente a quanto stabilito per gli anni d’imposta 2004 e 2005 aveva parzialmente accolto il proprio ricorso riconoscendo i costi correlati ai maggiori ricavi issando “la percentuale di ricarico nella misura del 19%, sentenza questa avverso la quale l’Agenzia non ha proposto ricorso in Cassazione, con conseguente formazione del giudicato esterno. La medesima società segnala che i giudizi di appello avevano ad oggetto identici soggetti e identico oggetto, trattandosi, anche in quei casi, di impugnazione avverso avvisi di accertamento in relazione ad anni d’imposta consecutivi.

2.2. A tal fine parte controricorrente si limita a richiamare la pronuncia n. 61/10/11 della C.T.R. della Calabria e, attesa la mancata impugnazione della stessa, prospetta l’effetto di giudicato esterno nel presente giudizio. In particolare, riproduce sinteticamente solo il passaggio motivazionale della sentenza di accoglimento il ricorso, senza, tuttavia, esporre e riprodurre specificamente il contenuto della medesima sentenza passata in giudicato al fine di verificare quale fosse la questione controversa e l’identità del presupposto impositivo.

2.3. Detta eccezione non può tuttavia costituire oggetto di alcuna statuizione nella direzione pretesa, dovendosene rilevare previamente l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

2.4. E’ stato infatti già affermato, che “nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (v. Cass., n. 20730/19; e n. 15737/17). Nella specie la controricorrente si è limitata solo ad enunciare la sussistenza della preclusione e della identità soggettiva e oggettiva tra la controversia passata in giudicato e la presente, senza offrire nessun ulteriore ragguaglio riguardo al decisum.

2.5. Con un secondo motivo, (numerato sub 3. a pag. 10), deduce “illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51”, assumendo che qualora questa Corte non dovesse condividere l’impostazione formulata dalla società, si chiede che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale per contrasto “con principi incontrovertibili di carattere economico ed aziendale e può essere giustificata solo sul piano sanzionatorio e punitivo, ma non su quello logico e della ragionevolezza”.

2.6. Con un terzo motivo (numerato sub 4. a pag. 12) deduce illegittimità “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 24 Cost..

2.7. Detti motivi (secondo e terzo), suscettibili di trattazione congiunta, vanno entrambi disattesi in quanto la compatibilità dell’art. 32 citato, con i principi costituzionali genericamente richiamati dalla controricorrente è stata già positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale, la quale non ha mai revocato in dubbio la legittimità delle presunzioni di cui al citato art. 32, se non limitatamente per quelle concernenti i soli prelievi bancari, ma unicamente per i lavoratori autonomi, così riaffermando la legittimità delle presunzioni (peraltro semplici) con riferimento ai redditi delle imprese (Corte Cost., sentenza 24 settembre 2014, n. 228).

2.8. Con un quarto motivo, (numerato sub 2. a pag. 14) la CIMA S.r.l. denuncia “omessa pronuncia da parte della C.T.R. ex art. 112 c.p.c., e violazione delle norme sul giusto processo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4),” su una questione preliminare proposta dalla società il cui esame avrebbe dovuto indurre la C.T.R. a dichiarare la nullità e/o l’inefficacia dell’accertamento nel quale sono stati imputati alla società Cima s.r.l. le movimentazioni dei conti correnti personali intestati al-suo amministratore sig. C.E., amministratore e socio anche di altre società di capitali a ristretta base azionaria – tra cui la Full Moda s.r.l. operante nello stesso settore.

2.9. Anche quest’ultimo motivo si appalesa privo di fondamento. Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una implicita statuizione di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 4.10.2011; Cass. n. 3756 del 15.2.2013).

3. Il ricorso principale va pertanto accolto con rinvio degli atti alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Il ricorso incidentale va, viceversa, rigettato. Non sussistono ratione temporis i presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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