Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8703 del 09/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, (ud. 10/01/2018, dep.09/04/2018),  n. 8703

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.J., dipendente di Luxury Goods Italia S.p.a. con funzioni di store manager presso il punto vendita Gucci di (OMISSIS), diretto all’impugnativa del licenziamento intimato alla predetta per giusta causa. Alla lavoratrice era contestato che presso il negozio erano state rilevate numerose transazioni (in numero di sessantasette), avvenute nel corso dell’anno 2008 utilizzando le carte di sconto assegnate a due dipendenti estranei al punto vendita e che risultavano eseguite senza che il titolare della carta sconto fosse presente;

che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul rilievo della constatata lesione del rapporto fiduciario e aveva ritenuto proporzionata la sanzione rispetto al numero e gravità delle condotte, tenuto conto del ruolo dell’incolpata. Specificamente aveva disatteso il motivo di censura attinente alla circostanza che l’unica sanzione prevista per utilizzo scorretto della carta fosse costituita dal ritiro della stessa e che, conseguentemente, la fattispecie dovesse farsi rientrare tra quelle richiedenti l’esposizione del codice disciplinare, osservando che la contestazione non riguardava l’uso della carta sconto, ma l’avere la dipendente permesso, nel negozio di cui era gerente, l’utilizzazione della carta sconto di altri dipendenti senza la loro presenza fisica e senza il loro consenso, così da autorizzare vendite plurime scontate anche più del 50% in contrasto con il regolamento aziendale che imponeva l’uso strettamente personale della carta con divieto anche di delega;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con unico motivo;

che la controparte ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, – Violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c.. In proposito rileva che, pur essendo pacifica l’esistenza di un regolamento aziendale disciplinante l’uso delle carte sconto fornite a tutti i dipendenti, tuttavia esso non contempla alcuna sanzione disciplinare per le ipotesi di uso della carta sconto non conforme alle disposizioni aziendali, se non il mero ritiro della stessa e che, conseguentemente, ove il datore di lavoro avesse considerato l’uso della carta sconto come condotta disciplinarmente rilevante, avrebbe dovuto espressamente prevederlo nel regolamento da affiggere sul luogo di lavoro, non potendo altrimenti ritenersi che la condotta costituisse violazione del minimum etico o comportasse lesione del vincolo fiduciario idoneo a integrare giusta causa di licenziamento;

che in proposito va preliminarmente osservato che il ragionamento della Corte territoriale si fonda sul rilievo che la condotta attribuita alla ricorrente, riguardando l’uso non della propria, ma delle altrui carte sconto in funzione della giustificazione di plurime vendite di merce di consistente valore, con modalità fraudolente e in mancanza della presenza e del consenso dei titolari delle medesime, esula dall’ambito dell’ipotesi di irregolare utilizzo della carta e trasmoda in una grave violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro;

che nella indicata prospettiva non assume rilievo la mancanza di espressa previsione sanzionatoria nel regolamento aziendale affisso nel luogo di lavoro, trattandosi di una condotta diversa e connotata di ben maggiore gravità rispetto al semplice uso scorretto della carta sconto aziendale;

che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso di ritenere la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non applicabile laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro: tra le altre Cass. n. 20270 del 18/09/2009 “In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. (Principio applicato in controversia concernente la condotta di una cassiera di una cooperativa che aveva utilizzato ripetutamente la propria carta-socio in occasione di acquisti effettuati da clienti che ne erano privi, accumulando a proprio favore uno spropositato quantitativo di punti non spettanti e consentendo ai clienti non titolari di carta-socio di conseguire sconti sugli acquisti, e punti da numerose carte di altri soci)”;

che alla luce delle svolte argomentazioni, avendo la Corte territoriale fondato il suo giudizio sulla valutazione della gravità, sotto i profili oggettivo e soggettivo, dei fatti addebitati alla lavoratrice, anche in ragione delle circostanze nell’ambito delle quali sono stati commessi, alla reiterazione dei medesimi e all’incidenza sul venir meno dell’elemento fiduciario, le critiche svolte con i motivi di ricorso risultano attenere non già alla verifica in ordine ai criteri ermeneutici di applicazione della clausola generale di cui all’art. 1455 c.c., ma, piuttosto, all’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi ritenuti dai giudici del merito idonei a integrare il giustificato motivo di licenziamento, accertamento che si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 6498 del 26/04/2012, Cass. n. 18715 del 23/09/2016);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese processuali secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2018

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