Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8702 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PERIFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASU TOMMASO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIRAS PIETRO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– controricorrente –

e contro

D.A.M., D.G.M., D.C.,

D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 789/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 5/11/07 depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’avvocato Masu Tommaso, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- D.E., impugna la sentenza 789 del 2007 della corte d’appello di Cagliari, depositata il 12 dicembre 2007, che ha accolto l’appello proposto da D.M., rigettando la domanda proposta dall’odierno ricorrente.

2. – Il ricorso e’ stato passato alla notifica il 23 gennaio 2009 e notificato lo stesso giorno al D.M., che resiste con tempestivo controricorso ed eccepisce la tardivita’ dell’impugnazione proposta oltre il termine breve decorrente della notifica della sentenza, effettuata il 12 marzo 2008 all’avvocato Luigi Esposito, procuratore domiciliatario dell’allora appellato D.E..

3. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

4. – Il ricorso e’ inammissibile, perche’ proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, notificata al difensore domiciliatario dell’odierno ricorrente il 12 marzo 2008, sicche’ il termine per l’impugnazione veniva scadere l’11 maggio 2008, mentre il ricorso e’ stato avviato alla notifica il 23 gennaio 2009, a termine ormai ampiamente scaduto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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