Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8702 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PERIFANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASU TOMMASO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIRAS PIETRO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– controricorrente –
e contro
D.A.M., D.G.M., D.C.,
D.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 789/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 5/11/07 depositata il 12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’avvocato Masu Tommaso, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
concorda con la relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- D.E., impugna la sentenza 789 del 2007 della corte d’appello di Cagliari, depositata il 12 dicembre 2007, che ha accolto l’appello proposto da D.M., rigettando la domanda proposta dall’odierno ricorrente.
2. – Il ricorso e’ stato passato alla notifica il 23 gennaio 2009 e notificato lo stesso giorno al D.M., che resiste con tempestivo controricorso ed eccepisce la tardivita’ dell’impugnazione proposta oltre il termine breve decorrente della notifica della sentenza, effettuata il 12 marzo 2008 all’avvocato Luigi Esposito, procuratore domiciliatario dell’allora appellato D.E..
3. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
4. – Il ricorso e’ inammissibile, perche’ proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, notificata al difensore domiciliatario dell’odierno ricorrente il 12 marzo 2008, sicche’ il termine per l’impugnazione veniva scadere l’11 maggio 2008, mentre il ricorso e’ stato avviato alla notifica il 23 gennaio 2009, a termine ormai ampiamente scaduto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011