Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8702 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27849/2005 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LACEDONIA 26, presso lo studio dell’avvocato AMENDOLA

SERAFINA DENISE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOVI Angelo

con delega a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo

grado;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI

Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASTRANGELO GIUSEPPE con delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 143/2005 del TRIBUNALE di PAOLA, emessa il

25/01/2005; depositata il 21/03/2005; R.G.N. 325/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MASTRANGELO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.G. con citazione del 23 giugno 2003 conveniva dinanzi al giudice di pace di Paola la assicuratrice Milano assicurazioni e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 256,66 per indebite maggiorazioni del premio di assicurazioni.

La società si costituiva e resisteva alla domanda.

2. Il giudice di pace con sentenza 2004 n. 103 accoglieva la domanda e poneva le spese di lite a carico della convenuta.

3. La decisione era appellata dall’assicurazione che ne chiedeva la riforma; resisteva la controparte. Il tribunale di Paola quale giudice dell’appello accoglieva il gravame e condannava l’assicurato a restituire le somme percepite, ma compensava le spese dei due gradi.

4. Contro la decisione ricorre A. con unico motivo; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile risultando per tabulas la mancanza di procedura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. La inammissibilità rilevabile di ufficio (cfr. Cass. 5 luglio 2000 n. 8980; Cass .14 aprile 2005 n. 7790).

Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti della resistente assicurazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.G. a rifondere alla Milano Assicurazioni spa le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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