Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8702 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24768/2013 proposto da:

V.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MOSER giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROVERETO – CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ROVERETO E

VALLI DEL LENO, COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2013 del TRIBUNALE DI ROVERETO, depositata

il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.O. ha proposto appello innanzi al Tribunale di Rovereto avverso la sentenza del giudice di pace di Rovereto n. 234/2011, con la quale sono state rigettate le opposizioni promosse dall’appellante avverso il verbale di contestazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno del 18 aprile 2011, nonchè il successivo provvedimento del Commissariato di Governo per la Provincia di Trento del 3 maggio 2011, sul presupposto che l’istruttoria raccolta aveva confermato la dinamica del sinistro così come indicata sia nel verbale impugnato che nel rapporto del (OMISSIS).

Il Tribunale, in primo luogo, rilevava che la sentenza gravata era stata emessa in data 13/01/2012, senza essere però stata notificata, e che l’appello era stato proposto con ricorso depositato in data 13/7/2012 e successivamente consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 24 luglio 2012.

Attesa l’appellabilità del provvedimento ai sensi della L. n. 40 del 2006, la sentenza segnalava che vi era contrasto nella giurisprudenza circa lo specifico regime processuale da seguire per la proposizione dell’appello, essendosi ritenuto che l’impugnazione andasse proposta seguendo le forme ordinarie dell’atto di citazione.

E’ pur vero che l’impugnazione avanzata con ricorso può convertirsi in un valido atto di appello, ma a tal fine è necessario però che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza adottato dal giudice, siano notificati nel rispetto del termine previsto per l’impugnazione.

Nel caso in esame, tenuto conto dell’applicabilità del termine lungo per appellare di cui all’art. 327 c.p.c., emergeva che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudizio, il termine de quo era scaduto.

Tali conclusioni dovevano essere ritenute valide anche dopo l’entrata in vigore nel D.Lgs. n. 150 del 2011, ma tenuto conto che la questione era stata recentemente sottoposta alle Sezioni Unite, il giudice reputava comunque opportuno esaminare l’appello nel merito.

A tal proposito osservava che in data 18 aprile 2011 era stato predisposto nell’immediatezza dell’accaduto, il verbale di contestazione n. (OMISSIS) che aveva ad oggetto la violazione da parte del V. dell’art. 191 C.d.S., commi 1 e 4, a seguito dell’avvenuto investimento di un pedone.

La polizia locale aveva poi in data 20 aprile comunicato alla Motorizzazione civile ed al Commissariato di Governo un rapporto ricostruttivo della dinamica del sinistro, ed il secondo con provvedimento n. 8848/11 del 3 maggio 2011 aveva disposto la sospensione della patente di guida per 45 giorni in ragione della violazione anche dell’art. 148 C.d.S., comma 13.

Poste tali permesse il Tribunale rilevava che, quanto alla doglianza dell’opponente concernente il fatto che gli era stata irrogata la sospensione della patente di guida, senza che gli fosse stata previamente contestata la violazione del menzionato art. 148, comma 13, emergeva tuttavia che la violazione de qua, di cui al diverso verbale n. (OMISSIS), recante la data del 3 maggio 2011, era stata notificata alla coobbligata in solido Costruzioni Centro S.r.l., proprietaria del veicolo autore dell’infrazione. Poichè il V. era anche legale rappresentante di tale società, doveva ritenersi che l’avvenuta notifica a quest’ultima avesse prodotto l’effetto di rendere anche il V. edotto della contestazione e dell’irrogazione della sanzione.

L’appellante si doleva poi anche del fatto che non avendo mai ricevuto la contestazione relativa alla violazione dell’art. 148, che invece ben poteva essere effettuata dagli agenti accertatori che erano intervenuti sul posto, senza però riservarsi alcuna successiva contestazione, nemmeno era possibile procedere a tale contestazione differita nei confronti della società.

Rilevava la sentenza che nel verbale di contestazione del 18 aprile 2011, pacificamente comunicato al V., vi era menzione anche del ritiro della patente e che la violazione sia dell’art. 191, che dell’art. 148 risultavano dal successivo rapporto del 20 aprile.

Quanto alla non contestazione immediata, la decisione osservava che la previsione di cui all’art. 384 reg. att. C.d.S., non ha carattere tassativo, sicchè la necessità di ricostruire la dinamica sulla base dei rilievi, del materiale fotografico e delle sommarie informazioni ottenute in epoca successiva al sinistro, costituivano una delle ipotesi che rendono ammissibile la contestazione non immediata, posto che nel verbale si dava atto di tali ragioni.

In merito infine alla deduzione secondo cui non era possibile ravvisare la violazione dell’art. 191, in quanto il pedone era stato investito allorquando era intento ad attraversare ad alcuni metri dalle strisce pedonali, la sentenza gravata, osservava che la giurisprudenza aveva affermato che la norma è applicabile anche nel caso in cui il pedone sia investito in prossimità dell’attraversamento pedonale, emergendo peraltro dagli atti di causa, nonchè delle sommarie informazioni rese dalla persona investita, dai testi e dallo stesso V., che ricorrevano le circostanze che legittimavano l’applicazione della norma in questione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.O. sulla base di 5 motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che rivesta carattere assolutamente preliminare la questione, pur evidenziata dal giudice di appello, ma sulla quale ha ritenuto poi di soprassedere, mancando quindi una valutazione espressa sia in senso positivo che negativo, relativa alla tardività dell’appello, per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

A tal fine occorre dare atto che nelle more del giudizio, la questione che la sentenza impugnata ricorda essere stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014, hanno risolto il contrasto affermando il principio per il quale nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, quale appunto quello in esame, introdotto con ricorso del 19/7/2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg..

Si è poi affermato che quale conseguenza della forma imposta, l’appello, laddove sia erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Ne consegue che nella fattispecie l’appello andava introdotto, come appunto opinato dallo stesso Tribunale con citazione (per la diversa soluzione relativa ai giudizi di opposizione introdotti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, si veda da ultimo Cass. n. 22390/2015), sicchè alla data della consegna dell’atto per la notifica (24/7/2012), e considerata la data di pubblicazione della sentenza del giudice di pace (13/01/2012) il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., era decorso, con la conseguente inammissibilità dell’appello proposto.

Da ciò consegue altresì che, in assenza di un’espressa decisione del giudice di appello che abbia negato l’esistenza della causa di inammissibilità, questa Corte deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità maturata (cfr. ex multis e da ultimo, Cass. n. 15370/2016, per la quale la rilevazione del giudicato formale può avvenire d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che possa ritenersi precluso il suo rilievo ad istanza della parte interessata per effetto della sua precedente inerzia o per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva in sede di legittimità, essendo mancata nella fattispecie ora in esame, come detto, una valutazione positiva in termini di ammissibilità dell’appello da parte del Tribunale, che sulla questione ha ritenuto semplicemente opportuno soprassedere).

Ne discende che la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva essere proseguito. Da tanto deriva altresì che resta ferma la decisione resa dal primo giudice.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, si deve provvedere sulle spese del giudizio di appello e su quelle del giudizio di cassazione, mentre restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado in ragione dell’inammissibilità dell’appello.

Le spese del giudizio di appello possono tuttavia compensarsi in ragione della circostanza che il contrasto in merito alla individuazione delle forme con le quali proporre l’appello avverso la sentenza di primo grado nei giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è stato risolto solo in epoca successiva all’introduzione, non solo del giudizio di appello ma anche del presente, in relazione al quale nulla deve disporsi, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere proseguito.

Compensa le spese del giudizio di appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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