Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8701 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RANDAZZO MICHELANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SERIT SICILIA SPA, COMUNE DI CATANIA;
– intimati –
avverso l’ordinanza N. R.G. 5433/08 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,
depositata il 22/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla
osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente, M.P., impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Catania emessa il 20 maggio 2008, depositata il 22 maggio del 2008, comunicata il 28 maggio 2008, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 29 febbraio 2008, relativa a sanzioni del Codice della Strada.
2. – Deduce il ricorrente l’erroneita’ della decisione, avendo il Giudice di Pace ritenuto decorsi oltre 60 giorni (termine applicato) tra la data della cartella esattoriale (29 febbraio 2008) e quella di deposito del ricorso (29 aprile 2008), mentre invece erano decorsi esattamente 60 giorni.
3. – Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto l’amministrazione intimata.
4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
5. Il ricorso e’ manifestamente fondato. In effetti, sulla base della data di notifica della cartella e di deposito del ricorso, rilevate dallo stesso Giudice di Pace nel suo provvedimento, il ricorso risulta tempestivamente proposto nei 60 giorni, termine quest’ultimo anch’esso ritenuto applicabile dal predetto giudicante.
6. — Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Catania), che decidera’ anche sulle spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011