Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8700 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA AGRICOLA F.LLI RAMPON S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato SAVINO MARIA TERESA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSELLO BRUNO,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO – SANITARIA N. (OMISSIS) DI PADOVA, in

persona

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARTIA ALBERTO, giusta procura speciale alle liti in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CS POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST, COMUNE DI VEGGIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 889/2008 del GIUDICE DI PACE di PADOVA del

12/02/08, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Albini Carlo, (delega avv. Cartia Alberto),

difensore del contro ricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’AZIENDA AGRICOLA RAMPON FRATELLI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore R.E., impugna per cassazione la sentenza n. 889 del 2008 del Giudice di Pace di Padova, che respingeva la sua opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 11127 del 2.11.2007.

2. – La vicenda processuale e’ cosi’ riassunta dalla sentenza impugnata.

Con ricorso iscritto in data 20.11.2007, R.E., in qualita’ di socio della Azienda Agricola Rampo Fratelli SS., a mevgp del proprio procuratore e domiciliatario proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 11127 del 2.11.2007, con la quale il Direttore-Comandante del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest contestava, con riferimento al verbale prot n. 25/07 del 14.03.2007 emesso dalla ULSS (OMISSIS) di Padova – Area Dipartimentale Sanita’ Pubblica Veterinaria, la violazione dell’art. 4, commi 1 e 5 del Regolamento CE n. 1760/2000 del 17.07.2000, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato presso l’azienda agricola in data 24.02.2007 era stata accertata la non corrispondenza fra la data di nascita riportata ne’ passaporti e la reale eta’ di cinque bovini, “…fatto conseguente all’utilizzo di marche auricolari appartenenti a bovini deceduti per identificare nuovi capi nati in agenda al fine di garantire in modo fraudolento lo corrispondenza tra il numero di animali registrati in Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina e il numero di animali presenti in allevamento”, ordinando la distruzione dei capi come identificati, previo sequestro cautelativo dei medesimi.

Avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione l’opponente eccepiva, sostanzialmente l’errore incolpevole e/o l’illegittimita’ del provvedimento impugnato….

3. – Gli intimati COMUNE DI VEGGIANO, CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST, non hanno svolto attivita’ in questa sede. Resiste con controricorso l’AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DI PADOVA. 4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori della parti costituite.

La resistente ha depositato memoria.

5. – Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso e’ stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato l’u.c. dell’art. 23 della L. n. 689 del 1981, che consentiva l’immediata ricorribilita’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il cit. art. 23, comma 5) l’appellabilita’.

Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione e’ stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio in favore della parte costituita, Azienda Unita’ Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) di Padova, liquidate in complessivi 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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