Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8700 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28879/2005 proposto da:
I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARINELLI Fabrizio, CERELLA GIOVANNI con delega a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO BONIFICA SUD BACINO MORO, SANGRO, SINELLO e TRIGNO
(OMISSIS), in persona del Presidente in carica Sig. T.
G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI MICHELE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GABRIELE Domenico con delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
ASSITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 682/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 24/05/2005; depositata il 19/08/2005; R.G.N. 1357/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato DOMENICO GABRIELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità con
condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.12.1998, I.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito delle infiltrazioni d’acqua verificatesi per la cattiva manutenzione della condotta idrica di proprietà del Consorzio stesso, insistente sui suoi terreni (danni consistiti nella perdita di circa 15.600 piante di pomodori ivi coltivate quantificabili in L. 33.540.000).
Nel costituirsi in giudizio, l’ente convenuto chiedeva la chiamata in causa delle Assicurazioni d’Italia s.p.a., nei confronti della quale svolgeva azione di garanzia; eccepiva l’incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche; nel merito, instava per rigetto della domanda.
La società chiamata in causa aderiva all’eccezione di rito e concludeva per il rigetto della domanda di manleva.
L’adito Tribunale, con sentenza in data 12.7.2002, rigettava l’eccezione di incompetenza e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava esclusivo responsabile dei danni il Consorzio, con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 17.321,97, oltre interessi; rigettava la domanda di garanzia.
Proponeva appello il Consorzio e, la Corte d’Appello de L’aquila, con la sentenza in esame depositata in data 19.8.2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava competente per materia il Tribunale regionale delle Acque del Lazio.
Ricorre per cassazione lo I. con tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio, illustrato da memoria, mentre non ha svolto attività difensiva Assitalia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), precisamente nella parte in cui sì ritiene sussistere la competenza per materia del Tribunale delle Acque pubbliche.
Si afferma che tale competenza deve essere negata quando i comportamenti della pubblica amministrazione si esauriscono in fatti meramente esecutivi, che siano collegati solo occasionalmente a quelle vicende pubblicistiche e la cui illiceità venga denunciata sotto il profilo dell’inosservanza delle comuni norme di diligenza e di perizia, ai sensi del più generale criterio di responsabilità espresso dall’art. 2043 cod. civ..
Riferendo tali principi al caso in esame, appare di tutta evidenza come, durante tutto il giudizio di primo grado, alla luce anche delle risultanze testimoniali e con il prezioso ausilio di consulenze tecniche, si è accertato, ed il fatto è assolutamente pacifico, che l’allagamento del terreno dello I. non è dipeso in sè dall’opera eseguita dalla Pubblica Amministrazione, ma dall’inosservanza da parte del Consorzio di Bonifica delle più comuni ed elementari regole finalizzate alla buona conservazione dell’opera stessa.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sul punto in cui la Corte di merito estende la competenza del Tribunale delle Acque ad ogni azione di risarcimento danni.
Con il terzo motivo si deduce ancora difetto di motivazione nel punto in cui la Corte di merito pone a base della propria decisione la sentenza di primo grado, sempre con riferimento alla questione della competenza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tutte le suddette doglianze hanno ad oggetto la dedotta competenza per materia del Tribunale delle Acque pubbliche.
E’ inammissibile, infatti, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 6579/2009) il ricorso per cassazione, proposto esclusivamente per motivi attinenti alla competenza, e non riguardanti il merito della controversia, risultando unico rimedio impugnatorio esperibile in tale ipotesi il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c..
Non sussistono, peraltro, nella vicenda processuale in esame i termini di cui all’art. 47 c.p.c., per “convertire” il ricorso in esame in istanza di regolamento di competenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore del Consorzio mentre non deve provvedersi in proposito per Assitalia s.p.a. non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), in favore del Consorzio, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010