Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8700 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4216/25013 proposto da:

C.V., nato a (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINGIARDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., (OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICO DE GERONIMO in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Giuseppe Mingiardi per il ricorrente e l’Avvocato

Federico De Geronimo per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 10.12.1999, G.V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Bronte, C.V. chiedendo il pagamento del corrispettivo di lavori di impiantistica eseguiti per conto del convenuto in (OMISSIS) (presso il complesso residenziale di (OMISSIS)), nonchè in (OMISSIS) (presso il poliambulatorio di (OMISSIS)) ed in (OMISSIS) (in (OMISSIS)), deducendo di essere rimasto creditore della complessiva somma di Euro 38.217,81.

Il convenuto nel costituirsi in giudizio deduceva di avere già saldato il corrispettivo per i lavori di (OMISSIS), mentre quanto agli altri interventi eseguiti dall’attore, ne denunziava la difettosità per causa imputabile alla parte attrice, sicchè in via riconvenzionale chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, anche in considerazione del ritardo nella consegna delle opere, che lo aveva esposto al pagamento della penale nei confronti della sua committente.

Ammesse le prove orali e disposta CTU, il Tribunale con la sentenza n. 62 del 25/2/2008 accoglieva la domanda del G. e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 38.936,25 oltre rivalutazione monetaria dal 1996 sulla minore somma di Euro 31.163,36 e dal 1998 sulla restante somma, sino alla data della pronuncia, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.

A seguito di appello proposto dal C., la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1560 del 30/11/2011, in parziale accoglimento dell’appello rigettava la richiesta di rivalutazione monetaria, limitando la condanna del C. alla somma determinata dal giudice di primo grado con i soli interessi legali dalla domanda; confermava per il resto la sentenza impugnata, ferma la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, come quantificate dal Tribunale, compensava per un sesto quelle di appello con la condanna dell’appellante al pagamento della residua parte; infine accoglieva la domanda dell’appellante di condanna dell’appellato alla restituzione delle somme versate in eccedenza, a seguito dell’esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto a quanto statuito in grado di appello. Rilevava in primo luogo la sentenza che il rapporto intercorso tra le parti andava qualificato in termini di subappalto, e non di contratto d’opera, e ciò in considerazione della natura non modesta dell’incarico affidato al G., incarico che si inseriva nell’ambito del contratto di appalto rispetto al quale il C. era a sua volta appaltatore.

In ogni caso la diversa qualificazione del rapporto non risultava idonea ad incidere sulla soluzione della vicenda.

Escludeva altresì che la determinazione del corrispettivo dovuto ad opera del giudice di primo grado fosse avvenuta in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, a fronte della deduzione di un diverso corrispettivo pattuito, era compito del giudice di merito provvedere autonomamente alla sua individuazione avvalendosi dei criteri dettati dall’art. 1657 c.c., attenendosi pur sempre alla richiesta di pagamento, così come formulata con l’indicazione delle opere eseguite.

Peraltro lo stesso attore aveva sollecitato l’espletamento di una CTU per far accertare i lavori eseguiti e quantificarne l’importo.

Ad avviso dei giudici di appello era anche corretta la conclusione del giudice di primo grado secondo cui non sussisteva alcun inadempimento da parte dell’attore, in quanto il CTU aveva accertato che non vi erano vizi tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti, mentre, in merito al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti alla legislazione vigente, la circostanza ostativa, costituita dal mancato completamento dei lavori, era da imputare alla condotta dello stesso appellante, che non avendo provveduto al pagamento del corrispettivo aveva legittimamente indotto il G. a sospendere l’esecuzione della propria prestazione ex art. 1460 c.c..

In merito ai lavori eseguiti in (OMISSIS), osservava la sentenza che era inammissibile la contestazione circa la natura, tipologia e caratteristiche dei lavori, posto che in primo grado il C. si era limitato a dedurre di avere saldato il corrispettivo dovuto.

In merito ai lavori in (OMISSIS), e relativamente ai quali il convenuto lamentava la difettosa posa in opera del cancello, che aveva imposto di provvedere alla sostituzione di alcune componenti, al fine di renderlo scorrevole, la decisione di appello, pur dando atto che era onere dell’appellato dimostrare la corretta esecuzione della prestazione, tuttavia rilevava che, a seguito della unilaterale modifica operata da parte dell’appellante, in assenza di documentazione comprovante la natura e la qualità dell’intervento eseguito, risultava impossibile, per la condotta dello stesso C., fornire la prova che invece la prestazione fosse stata correttamente eseguita.

Infine accoglieva l’appello limitatamente al riconoscimento della rivalutazione monetaria, in quanto non spettante per le obbligazioni di valuta, determinando altresì la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale, in assenza del carattere originario della liquidità del diritto.

Quindi, atteso l’esito del giudizio, riteneva corretta la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, reputando invece che, per il limitato accoglimento dell’appello, le spese del grado dovessero essere compensate nella misura di un sesto, ponendole per il resto a carico del C..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.V. sulla base di sette motivi illustrati anche da memorie ex art. 378 c.p.c. G.V. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di merito ha proceduto alla determinazione del corrispettivo dovuto, in assenza della prova da parte dell’attore della sua precisa determinazione convenzionale.

Il motivo che reitera sostanzialmente uno dei motivi di appello, ritiene che in assenza di un’espressa richiesta del G. di determinare i compensi in base ai criteri suppletivi posti dagli artt. 1657 e 2225 c.c., il giudice non avrebbe potuto provvedere a tanto.

La censura è totalmente destituita di fondamento.

Ed, invero va ribadito che la domanda attorea, così come proposta in citazione, è finalizzata alla condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto quale corrispettivo per le prestazioni dallo stesso attore eseguite in adempimento degli incarichi ricevuti.

In tal senso la pronuncia del giudice di merito, come modificata nel suo importo dal giudice di appello, si è espressamente pronunciata sulla domanda proposta, il che esclude che sia ravvisabile la violazione della denunziata previsione di cui all’art. 112 c.p.c..

In ogni caso, la sentenza, in risposta alle deduzioni del C., ha correttamente evidenziato che a fronte di una determinazione del corrispettivo in un importo indicato dall’attore, quest’ultimo aveva comunque sollecitato, per l’ipotesi di contrasto (espressione questa da ritenersi riferita alla divergenza di posizioni non solo per quanto concerne i lavori eseguiti ma anche per il corrispettivo dovuto) la nomina di un CTU “per accertare tutti i lavori sopra eseguiti e quantificare l’importo degli stessi”.

Trattasi di espressioni che proprio con il richiamo alla nomina dell’ausiliario del giudice, non possono che essere intese a sollecitare, quanto meno in maniera implicita, l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice laddove, sia in caso di contratto d’appalto che in caso di contratto d’opera, manchi una concorde determinazione del corrispettivo dovuto.

Nè infine deve trascurarsi, come peraltro sottolineato dai giudici di appello, che non costituendo causa di nullità del contratto la mancanza di una previa fissazione del corrispettivo, laddove permanga il contrasto sulla esatta misura del quantum, il giudice può determinare la misura del corrispettivo nell’ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l’appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa (Cass. 11364/2006; conf. Cass. n. 15926/2007; Cass. n. 4192/2000; Cass. n. 9926/2000).

Trattasi peraltro di principio che è stato ritenuto applicabile anche all’ipotesi in cui si controverte in merito al corrispettivo del prestatore d’opera (come sostiene parte ricorrente), essendosi infatti affermato che (cfr. Cass. n. 9829/1995) il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del prestatore, a fronte di risultanze processuali carenti sul “quantum” ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (conf. Cass. n. 9503/2005).

La regola è stata poi di recente ribadita anche da Cass. n. 7510/2014, la quale ha altresì precisato che il giudice non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., affermazione che conferma la palese infondatezza del motivo proposto.

2. Il secondo motivo di ricorso denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1656 e 2222 c.c., art. 111 Cost. e artt. 191 e 194 c.p.c..

Si deduce che il giudice di merito in violazione del principio dell’onere della prova ha provveduto alla determinazione del corrispettivo avvalendosi anche dell’espletamento di una CTU, laddove era onere dell’attore provare l’esistenza, la natura e l’entità delle obbligazioni, onere che non è stato assolto.

Inoltre, il ricorrente aveva versato in atti al momento della sua costituzione un preventivo predisposto dallo steso G., che però non è stato ritenuto utilizzabile ai fini della individuazione del corrispettivo dovuto, in quanto privo di firma da parte dello stesso asserito predisponente.

Ne consegue che la prova è stata fornita solo tramite la CTU, in violazione della regola secondo cui la stessa non costituisce un mezzo di prova.

Anche tale motivo è infondato.

In linea di principio deve ricordarsi che la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nel caso in esame deve evidentemente escludersi che ricorra la dedotta violazione.

La sentenza gravata, conformemente a quanto opinato dal Tribunale ha ritenuto che l’esecuzione delle prestazioni eseguite dal G. era sostanzialmente non contestata e trovava conforto nella stessa proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, che logicamente presupponeva il riconoscimento in fatto dell’esecuzione di lavori da parte dell’attore, lavori dei quali si assumeva l’imperfetta esecuzione.

Quanto alla mancata considerazione in chiave probatoria del preventivo asseritamente predisposto dal G., anche a voler sorvolare circa il fatto che, in violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente non ne riproduce il contenuto in ricorso non specificando quando sia stato ritualmente prodotto in giudizio ed ove lo stesso documento sia attualmente reperibile, e premesso che nella stessa narrazione del ricorrente di cui alla comparsa di risposta (così come trascritta in ricorso) si assume che tale preventivo venne predisposto prima del conferimento dell’incarico al G., allorquando era stato inizialmente contattato dal C. (che aveva poi affidato l’esecuzione dei lavori ad altra impresa, salvo poi ritornare sui propri passi), trattasi tuttavia di un sindacato della valutazione degli elementi probatori ad opera del giudice di merito, che però è precluso in sede di legittimità, ove non si denunzi l’eventuale carenza motivazionale del ragionamento del giudice di merito, censura che però il motivo in esame non propone.

3. Il terzo motivo di ricorso denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1656 e 2222 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sostiene che erroneamente la sentenza gravata avrebbe qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in termini di (sub)appalto, laddove era evidente che la vicenda andava ricondotta alla disciplina del contratto d’opera attesa la modestia delle opere eseguite, e l’assenza di un’organizzazione di impresa in capo al G. che possa far propendere per la natura giuridica del contratto quale appalto.

Il motivo, in disparte evidenti carenze del requisito di specificità laddove, pur richiamando a sostegno delle proprie tesi il tenore di alcune deposizioni testimoniali, in violazione della richiamata previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 6, omette di riprodurre in maniera completa il testo delle dichiarazioni rese dai testi, onde permettere di apprezzarle nella loro integrità, è evidentemente infondato.

Ed, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12519/2010) il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (conf. ex multis Cass. n. 7307/2001).

A tali principi si è conformata la sentenza impugnata che partendo dalla gravosità dell’opera commissionata, ha ritenuto che la sua esecuzione presupponesse un’organizzazione di impresa tal da ricondurre il contratto alla figura dell’appalto.

Appare pertanto evidente che la censura del ricorrente, ancorchè nella rubrica denunzi una violazione di legge, mira nella sostanza a contestare la correttezza dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, sebbene questi abbia adeguatamente giustificato, con il riferimento alle caratteristiche obiettive dell’opus eseguito, la sua propensione per il contratto di appalto.

Ne deriva che la critica non può avere seguito.

Peraltro, a fronte della corretta sottolineatura del giudice di appello per la quale ai fini che qui interessano (determinazione della misura del corrispettivo) la diversa qualificazione del rapporto in termini di appalto o di contratto d’opera non appare suscettibile di produrre conseguenze di rilievo, tenuto conto della quasi perfetta sovrapponibilità tra la formula dell’art. 2225 c.c. e quella dell’art. 1657 c.c., la difesa del ricorrente, pur sostenendo l’applicabilità della prima delle due norme in esame, non si perita di specificare quale concreto vantaggio trarrebbe in conseguenza della sussunzione del rapporto nella figura del contratto d’opera.

4. Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1656 e 2222 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, reiterandosi la necessitò di dover ricondurre la fattispecie nella disciplina del contratto d’opera, con la necessità di dover far ricorso per la determinazione del corrispettivo alla norma di cui all’art. 2225 c.c..

Le considerazioni esposte in occasione della disamina del precedente motivo valgono a denotare anche l’infondatezza di quello in esame.

5. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1656, 2222, 1176, 1460 e 2224 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si deduce che ai sensi dell’art. 2224 c.c., il committente può assegnare un congruo termine al prestatore d’opera entro il quale questi deve uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto, termine il cui decorso senza ottemperanza da parte del prestatore legittima il recesso del committente con il diritto al ristoro dei danni.

Si assume che il ricorrente aveva contestato all’attore l’inadempimento delle sue obbligazioni, sicchè non appare condivisibile la conclusione della sentenza gravata circa l’assenza di inadempienze in capo al G..

Per l’effetto la Corte etnea avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale proposta, occorrendo valutare il dato obiettivo rappresentato dal mancato rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, senza che potesse avere rilievo l’affermazione secondo cui gli impianti, sebbene realizzati in violazione delle previsioni di cui alla L. n. 46 del 1990, erano comunque funzionali.

Il motivo è del pari privo di fondamento.

Ed, invero va in primo luogo ribadita l’impossibilità di poter invocare la previsione di cui all’art. 2224 c.c., attesa la diversa ed incontestabile qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti.

Nel complesso però il motivo sconta analogamente alla maggior parte degli altri motivi già esaminati, il vizio di mirare, in evidente violazione dei limiti del sindacato del giudice di legittimità, ad un diverso apprezzamento ei fatti di causa, in contrasto con quanto opinato dal giudice di merito con amia e congruente motivazione.

La sentenza impugnata, avvalendosi delle indagini del CTU ha escluso che le carenze pur riscontrate potessero comportare una valutazione di gravità dell’inadempimento ascritto all’attore, essendosi altresì sottolineato come la mancata conclusione dei lavori, che aveva impedito il rilascio da parte dell’impresa del G. della richiesta attestazione di conformità degli impianti alla normativa vigente costituisse una conseguenza della legittima reazione del subappaltatore al pregresso inadempimento del subcommittente che, malgrado i solleciti della parte, non aveva provveduto a versare il compenso dovuto.

Trattasi di argomentazioni connotate da intrinseca coerenza e fondate sulla insindacabile valutazione delle circostanze fattuali, che non appaiono in alcun modo inficiate dalla linea difensiva del ricorrente, che peraltro omette anche di riprodurre in ricorso il contenuto dei documenti ai quali fa richiamo ovvero le parti della CTU di cui contesta la correttezza degli accertamenti.

6. Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1656 e 2222 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., in quanto la sentenza gravata ha confermato la condanna relativa ai lavori eseguiti a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), sebbene non fosse stata fornita da parte del G. prova della natura, tipologia e caratteristiche dei lavori eseguiti, nonchè dell’accordo circa la misura del corrispettivo.

Erroneamente quindi è stata ritenuta questione nuova la contestazione mossa dall’appellante, e come tale preclusa in sede di impugnazione. Orbene, ribadita per le ragioni sopra esposte la erroneità della denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c., emergendo invece dal ragionamento del giudice di merito che, lungi dall’addossare al convenuto la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si richiedeva il compenso, si reputava che invece la prova fosse stata raggiunta in ragione della sostanziale non contestazione ad opera del convenuto, va precisato che il motivo, sebbene richiami anche i lavori svolti in (OMISSIS), per il suo contenuto deve intendersi limitato alle sole opere eseguite in (OMISSIS).

La critica di parte ricorrente è infondata.

La sentenza impugnata ha dato atto che, a fronte della puntuale elencazione dei lavori eseguiti in tale ultima località, così come riportati al punto 3 dell’atto di citazione (il cui contenuto è riprodotto in ricorso), la difesa del C. era consistita nell’affermare che nulla era dovuto in quanto aveva già saldato ogni rapporto di dare.

Trattasi di affermazione che implica una non contestazione sia in merito alle opere eseguite che per quanto attiene al quantum dovuto, sicchè, una volta mancata la prova del pagamento, non è dato in sede di gravame sollevare questioni in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori ed alla loro consistenza, risolvendosi tale atteggiamento processuale in una non consentita contestazione tardiva, in evidente violazione delle barriere preclusive in tema di delimitazione del thema decidendum e probandum, che escludono che possa operarsi la contestazione dei fatti solo in grado di appello (cfr. in termini generali Cass. n. 26859/2013).

7. Infine con il settimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, invero lo stesso lungi dal risolversi in una critica alla corretta applicazione della norma denunziata, mira più semplicemente, in vista dell’auspicata riforma della sentenza gravata, a sollecitare la rivisitazione della statuizione in materia di carico delle spese di lite, conformemente al nuovo esito della vicenda.

La riscontrata infondatezza dei motivi proposti, e la valutazione di incensurabilità della decisione impugnata, evidenzia quindi come alcuna violazione delle regole in tema di spese di lite sia riscontrabile. Infine il motivo risulta del tutto inammissibile per l’assoluta genericità, nella parte in cui immotivatamente denunzia l’eccessività della liquidazione delle spese operata dal giudici di appello, posto che il potere di liquidazione del giudice di merito è censurabile solo nel caso in cui risultino violati i minimi ovvero i massimi tariffari, restando altrimenti la liquidazione insindacabile in quanto legittimo esercizio di un potere discrezionale (cfr. ex multis Cass. n. 20289/2015).

8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e per l’effetto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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