Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 870 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/01/2010), n.870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ “ERRECI SRL”, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso

lo studio dell’avvocato LAGOZINO NICOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TESAURO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello della Societa’ ERRECI s.r.l, nei cui confronti l’Ufficio Imposte Dirette di Vimercate aveva accertato costi non deducibili per L. 398.289.0o00=, ripresa poi ridotta, nel corso del giudizio, a L. 211.652.000, ha fra l’altro affermato la illegittimita’ della ripresa di L. 182.000.000=, qualificata dalla societa’ come “royalties” corrisposte alla Societa’ Giovanni Anceschi s.p.a. in forza di contratto (OMISSIS), non registrato, rideterminado il reddito della contribuente a’ fini IRPEG – ILOR per l’anno 1993 (dichiarato in L. 84.7128.000=) in L. 93.291.000=, con le conseguenti sanzioni, e il rimborso da parte dell’Ufficio delle somme eccedenti, iscritte a ruolo in via provvisoria e incassate, con gli interessi di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. La Societa’ ERRECI s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2704 c.c. nonche’ per vizio di motivazione, sostenendo l’inadeguatezza, l’insufficienza e l’irrazionalita’ della decisione dei giudici d’appello, che avevano riconosciuto come relativo al reddito di impresa un costo di cui non erano provati ne’ l’an ne’ il quantum dell’inerenza. Non sarebbe infatti credibile la vicenda, cosi’ come esposta dalla contribuente in relazione al contratto (OMISSIS) con la Societa’ Anceschi, secondo cui la Anceschi, dopo aver concesso in esclusiva la distribuzione di alcuni utensili d’importazione alla ERRECI, con l’obbligo di quest’ultima, di acquistare un quantitativo sempre crescente di prodotti anno per anno, aveva aderito, a seguito di controversie fra le parti, ad un modificazione del contratto; cio’ era avvenuto dopo una domanda di arbitrato notificata dalla ERRECI il 18/7/91, che aveva comportato la risoluzione del precedente accordo e il riconoscimento, attraverso la scrittura (OMISSIS), da parte della Anceschi dell’esclusiva in favore dell’ERRECI della commercializzazione dei suddetti prodotti fino al 31/12/1994, e a fronte della quale la ERRECI si era impegnata a versare alla Anceschi un canone annuale di L. 182.000.000.

Secondo l’Ufficio tale accordo, non registrato, che il, giudice di primo grado aveva qualificato come “non sufficiente” a provare l’inerenza, potrebbe derivare da una operazione artificiosa, realizzata attraverso un “finto” arbitrato, mentre nessun significato avrebbero le fatture, regolarmente registrate, e le ricevute bancarie delle somme pagate alla Anceschi, su cui la Commissione Regionale ha fondato la propria valutazione circa la piena e completa esecuzione delle parti all’accordo del 1991.

Il ricorso e’ infondato.

L’Amministrazione Finanziaria,nel censurare l’erronea iscrizione come “royalties” di somme che costituivano secondo la Societa’ contribuente il corrispettivo di un’”esclusiva” di commercializzazione di certi prodotti, concordata a seguito di risoluzione contrattuale, contesta sostanzialmente l’inerenza del costo qualificato come “canone” annuo per la suddetta “esclusiva”, ponendo in dubbio anche i pagamenti e le fatturazioni degli acconti che vi si riferiscono,i quali – secondo la tesi della ricorrente – potrebbero essere frutto di simulazione, analogamente all’arbitrato instaurato nel 1991 e sfociato nell’accordo transattivo di “esclusiva”.

La sentenza impugnata ha disatteso tali presunzioni – che l’Ufficio poteva legittimamente formulare a’ sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 ma che dovevano corrispondere ad un preciso interesse dell’imprenditore, del quadro – che non viene posto in dubbio – della avvenuta risoluzione di un contratto di fornitura preesistente, divenuto troppo oneroso per la ERRECI. Tali presunzioni contrastate dalla societa’ attraverso la regolarita’ dei propri documenti contabili, avrebbero nondimeno potuto prevalere, ove la fittizieta’ delle operazioni trovasse il proprio riscontro nell’assenza di vantaggi (beni o servizi) conseguiti dalla contribuente, a fronte dei relativi costi. Nella specie cio’ non puo’ senz’altro affermarsi, perche’ a monte del “canone” di cui si contesta la veridicita’, vi sono, oltre ai documenti contabili, una scrittura privata, ancorche’ non registratata quale giustifica le conseguenze dell’avvenuta risoluzione di un accordo commerciale indubbiamente esistente in precedenza, quantificandole in un corrispettivo, fosse esso denominato “canone” o “royalties”. Ne’ si comprende perche’ le parti avrebbero dovuto simulare un “arbitrato”, non concluso da un lodo, invece di addivenire ad un diretta soluzione convenzionale. In proposito i giudici d’appello hanno posto in luce, oltre alla regolarita’ contabile di cui si e’ detto, “gli innegabili vantaggi economici conseguiti con l’accordo in discussione”, con cio’ privilegiando, nella valutazione della inerenza del costo dell’operazione, la libera scelta dell’imprenditore in ordine alla risoluzione di un contratto non piu’ conveniente, risoluzione che richiedeva tuttavia una contropartita, costituita appunto da quel costo, comunque definito, ma funzionale all’attivita’ dell’azienda (cfr. 10257/2008) (Trattasi di una valutazione di fatto, correttamente argomentata sul piano logico – giuridico, che non merita le cesura che le sono state rivolte.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con Euro 3.500,00= per onorari.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti nelle spese, che liquida in complessivi Euro 3,700,00= di cui Euro 3.500,00= per onorari ed Euro 200,00= per spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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