Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 870 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 870 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRAZIUSO dott. Nicola, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Lucia Pietragalla, Mario Contaldi e Gianluca Contaldi, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi
da Palestrina, n. 63;
– ricorrente contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI POTENZA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;

19-U /13

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

Data pubblicazione: 17/01/2014

CASSAZIONE; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA;
– intimati avverso la decisione della Commissione centrale per gli eser-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Mario Contaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso
per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, per
raccoglimento del quarto motivo e l’assorbimento del quinto.
Ritenuto in fatto
l. – Con deliberazione in data 13 ottobre 2010, la Commissione albo odontoiatri dell’Ordine di Potenza ha irrogato al
dott. Nicola Straziuso la sanzione della sospensione
dall’esercizio della professione di odontoiatra per mesi tre,
avendolo ritenuto colpevole dei seguenti fatti a lui addebitati:
violazione dell’art. l del codice deontologico, per non
avere prestato la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con il proprio Ordine, non presentandosi per
ben due volte ad una convocazione del presidente della
Commissione odontoiatri, disposta per ottenere chiarimen-

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centi le professioni sanitarie in data 15 marzo 2012.

ti in ordine alla pubblicità sanitaria da parte della Medical Dental Project s.a.s., di cui lo stesso dott. Straziuso è socio accomandatario;
– violazione degli artt. 55 e 56 del codice deontologico,

articoli apparsi sulla rivista “Controsenso”, una efficaca e trasparente informazione al cittadino, per aver diffuso a mezzo stampa,

Internet ed altri mezzi, una infor-

mazione arbitraria e discrezionale, priva di dati oggettivi e controllabili, e per non avere escluso qualsiasi
forma anche indiretta di pubblicità commerciale, personale o a favore di altri;
– violazione dell’art. 65 del codice deontologico, per avere
partecipato alla Medical Dental Project s.a.s. (di cui
risulta socio accomandatario, nonché operatore medico odontoiatra), con oggetto sociale prevedente un insieme di
voci riconducibili ad attività sanitaria non in linea con
le norme che regolamentano l’esecuzione, ad esempio, di
manufatti protesici, prevedendosi addirittura il noleggio
degli stessi in totale assenza di una regolare autorizzazione ministeriale, mancando, altresì, l’indicazione di
un responsabile odontoiatra (direttore sanitario) della
società.

per non avere usato la dovuta cautela nel fornire, negli

2.

Con decisione depositata in data 15 marzo 2012, la

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso dello Straziuso.
La Commissione centrale ha rilevato che, senza incorrere

ta prot. 1580 del 20 ottobre 2010, il dispositivo della decisione assunta nella riunione del 13 ottobre 2010, della quale
è stata contestualmente data lettura all’interessato, riservandosi di depositare le motivazioni in seguito, e ciò trattandosi di procedura che, benché non espressamente prevista
dalla specifica disciplina delle professioni sanitarie, non è
lesiva del diritto di difesa del sanitario, come dimostrato
dalla stessa condotta processuale del dott. Straziuso, il quale ha prodotto, dopo il deposito della motivazione, motivi aggiunti che sono stati presi in esame ad integrazione e completamento del ricorso introduttivo.
La Commissione centrale ha poi escluso le altre ragioni di
doglianza, prospettate sotto il profilo: (a) della violazione
delle norme sul contraddittorio, per essere stato l’incolpato
convocato per la prevista audizione, non davanti al presidente
dell’Ordine, ma dinanzi al presidente della Commissione degli
odontoiatri; (b) della violazione del principio di immodificabilità del collegio giudicante; (c) della omessa circostanziata contestazione degli addebiti.

in alcun vizio procedimentale, l’Ordine ha comunicato, con no-

Infine, la Commissione centrale ha ritenuto infondate le
censure rivolte sia al merito del provvedimento impugnato, sia
alla misura della sanzione inflitta.
3. – Per la cassazione della decisione della Commissione

tificato il 25 ottobre 2012, sulla base di cinque motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato in diritto
l. – Con il primo motivo (violazione degli artt. 39 e 47
del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 21-septies e 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione) ci si duole che sia stata esclusa la nullità del provvedimento che ha inflitto la sanzione, nonostante lo stesso manchi
dell’intera motivazione. Ad avviso del ricorrente, l’art. 47
del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla
ricostituzione dell’Ordine delle professioni sanitarie e per
la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, approvato con il citato d.P.R. n. 221 del 1950, non consentirebbe
unj< dispositivo ed una separata motivazione (quest’ultima nella specie comunicata all’interessato dopo circa 50 giorni),
anche in considerazione del fatto che il provvedimento deve
essere impugnato nel termine di trenta giorni.

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centrale il dott. Straziuso ha proposto ricorso, con atto no-

1.1. – Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, la decisione conclusiva del procedimento disciplinare deve, a pena di
nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata

l’esposizione dei motivi, il dispositivo; essa, una volta sottoscritta, è pubblicata mediante deposito dell’originale negli
uffici di segreteria che provvede a notificarne copia
all’interessato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.
III, 3 aprile 2000, n. 4009; Sez. III, 2 marzo 2005, n. 4465),
nel procedimento disciplinare dei sanitari che si svolge innanzi al Consiglio dell’ordine, la fase di decisione si scompone in due momenti successivi, trattazione orale e deliberazione della decisione, e nulla impedisce che, dopo la chiusura
della trattazione orale, il Consiglio rinvii ad altra seduta
la deliberazione della decisione, senza l’obbligo di darne avviso all’interessato e di riconvocare questo per detta seduta,
pacifico essendo che quest’ultima fase del procedimento deve
svolgersi fuori della presenza dell’incolpato.
Nella specie, all’esito della seduta svoltasi, alla presenza dell’incolpato e del suo difensore, il 13 ottobre 2010,
il Collegio deliberante ha immediatamente dato lettura del dispositivo con cui è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre, riservan-

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adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte e

dosi, con lo stesso atto, di depositare nei successivi trenta
giorni la motivazione del provvedimento sanzionatorio. Il che
è avvenuto, come risulta dalla nota prot. n. 1677 dell’il novembre 2010, con la quale la Commissione albo odontoiatri

di avere depositato il provvedimento completo, avvertendolo
che contro di esso poteva essere proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai
sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 221 del 1950.
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti le
professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 221
del 1950, come è consentito scomporre la fase di decisione in
due momenti successivi, trattazione orale e deliberazione della decisione, completa di dispositivo e di esposizione dei motivi, così non integra violazione delle norme sul procedimento
deliberare la decisione immediatamente dopo la discussione,
con lettura del dispositivo nella stessa seduta, e rinviare,
sul modello previsto dal codice di rito penale, la stesura
della motivazione che appaia particolarmente complessa a data
successiva fissata dal Collegio deliberante, fermo restando
che, in tal caso, il termine per l’impugnazione alla Commissione centrale, di trenta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione del provvedimento (art. 53 d.P.R. cit.), decorre, non dalla lettura del dispositivo, ma dalla comunicazione
integrale del provvedimento, completo di motivazione.

dell’Ordine dei medici di Potenza ha comunicato all’incolpato

2. – Con il secondo mezzo (violazione degli artt. 39 del
d.P.R. n. 221 del 1950 e 1, 2 e 6 della legge 24 luglio 1985,
n. 409, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione) si contesta la legittimazione del presidente del Com-

menti istruttori di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 221 del
1950, in origine riservati al presidente dell’Ordine.
2.1. – Il motivo è infondato.
La legge 24 luglio 1985, n. 409 – istituendo, come distinta dalla professione di medico-chirurgo, la professione sanitaria di odontoiatra, e prevedendo la creazione, presso ogni
Ordine dei medici-chirurghi, di un separato albo professionale
per l’iscrizione di coloro che sono in possesso del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito
del superamento di apposito esame di Stato – ha altresì istituito, in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali,
la commissione per gli iscritti all’albo dei medici-chirurghi
e la commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri.
Poiché queste commissioni esercitano – per espressa previsione
normativa contenuta nell’art. 6 legge cit., che richiama le
attribuzioni di cui all’art. 3, primo comma, lettera f), del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione
approvato con il d.P.R. n. 221 del 1950 – il potere discipli-

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missione dell’albo degli odontoiatri a svolgere gli accerta-

nare nei confronti di sanitari liberi professionisti iscritti
nei relativi albi, deve ritenersi che, essendo state sottratte
al consiglio dell’Ordine e trasferite alle due commissioni le
funzioni disciplinari, i compiti, di acquisizione delle prime

dimento disciplinare, che l’art. 39 del d.P.R. cit. affidava
al presidente del consiglio dell’Ordine, sono, ora, svolti dal
presidente della competente commissione, e quindi, trattandosi
di odontoiatri, dal presidente della commissione degli iscritti all’albo degli odontoiatri.
3. – Il terzo motivo (violazione degli artt. 39, 45 e 47
del d.P.R. n. 221 del 1950, 2 e 7 della legge n. 241 del 1990,
2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittorietà della motivazione) denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione e
la decisione ovvero la immutazione dei fatti, con conseguente
nullità del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare.
3.1. – La censura è infondata perché muove da un erroneo
presupposto.
Infatti, dal verbale di celebrazione del procedimento disciplinare a carico del dott. Straziuso, redatto ai sensi
dell’art. 46 del d.P.R. n. 221 del 1950, risulta per

tabulas:

(a) che nei confronti dell’incolpato, previamente convocato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (rithrot. 1189 del

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informazioni su fatti che possono formare oggetto di un proce-

l ° luglio 2010), in apertura della seduta, celebratasi il 21
luglio 2010, sono stati formulati addebiti circostanziati, recanti non solo l’indicazione delle disposizioni del codice deontologico assuntivamente violate, ma anche la menzione speci-

il dott. Straziuso si è presentato assistito da un difensore,
l’Avv. Donato Paciello; (c) che, a seguito della relazione effettuata dal componente del collegio, il procedimento è stato
rinviato ad altra seduta, al fine di permettere al dott. Straziuso di esaminare la documentazione in atti e all’Avv. Paciello di depositare una memoria difensiva.
La semplice scansione procedimentale, puntualmente emergente dal testo della decisione impugnata, dimostra che vi è
stata una circostanziata contestazione dei comportamenti lesivi dei precetti deontologici, tale da permettere la piena esplicazione del diritto di difesa da parte dell’incolpato ed
il rispetto di esigenze di trasparenza ai fini di un adeguato
controllo giurisdizionale della decisione dell’organo disciplinare; mentre non possono avere ingresso in questa sede doglianze relative ad una asserita manipolazione o non genuinità
del verbale delle sedute del collegio disciplinare, debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio.
Cade, pertanto, la censura che con la decisione assunta in
sede disciplinare si sarebbe avuta una immutazione dei fatti
rispetto ad una generica contestazione iniziale.

fica degli addebiti; (b) che dinanzi al collegio disciplinare

4. – Con il quarto mezzo (violazione degli artt. 40, 47,
48 e 66 del d.P.R. n. 221 del 1950, nonché dell’art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4
agosto 2006, n. 248, e degli artt. l, 55, 56 e 65 del codice

civ. e 2697 cod. civ. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) si prospetta l’illegittimità della decisione sanzionatoria siccome in contrasto con la disciplina
che informa la materia della pubblicità sanitaria ed i riflessi che essa assume sul codice di deontologia medica, e comunque adottata senza un reale supporto argomentativo. Inoltre si
deduce che, poiché l’art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 non
impone alcun obbligo al medico che sia eventualmente convocato
per essere ascoltato, di rilasciare dichiarazioni o altra notizia che potrebbe poi essere utilizzata a suo carico, sotto
nessun profilo la condotta di mancata presentazione alle convocazioni che hanno preceduto la fase del giudizio disciplinare potrebbe costituire una mancanza disciplinarmente rilevante.
4.1. – Il motivo è fondato.
4.2. – L’art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 espressamente
include nell’ambito del procedimento disciplinare il momento anteriore alla formale apertura che si ha con la contestazione
dell’addebito e con la fissazione della data della seduta per
il giudizio – della raccolta delle opportune informazioni,

di deontologia medica, nonché degli artt. 112, 116 cod. proc.

comprendente l’audizione del sanitario interessato da parte
del presidente della competente commissione. Poiché
l’istruzione preliminare non è una fase esterna al procedimento disciplinare, non può dirsi che il sanitario, convocato in

sposto presentato nei suoi confronti con riguardo a fatti integranti ipotesi di illecito disciplinare, sia tenuto a osservare il dovere di verità e a dare risposta a richieste di
chiarimenti. Se così fosse, sarebbe vulnerata la regola, basilare di ogni procedimento disciplinare, abbia esso movenze
giurisdizionali o amministrative, del
edere,

nemo tenetur contra se

espressione del diritto di difesa costituzionalmente

garantito e prevalente sull’esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali degli ordini professionali.
Questo approdo interpretativo – al quale le Sezioni Unite
sono recentemente pervenute (con le sentenze 28 febbraio 2011,
n. 4773, e 30 dicembre 2011, n. 30173) con riguardo
all’ordinamento professionale forense, superando il tradizionale, opposto orientamento (sentenze 16 febbraio 1981, n.
6643, e 24 febbraio 1998, n. 1988) – merita di essere qui ribadito, essendo conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Invero, di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari
amministrativi, il giudice delle leggi ha più volte ricordato

sede istruttoria per rispondere a domande in ordine ad un e-

che la proclamazione contenuta nell’art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, sui secondi, in

do di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza che
circondano l’agire della pubblica amministrazione (sentenza n.
460 del 2000). V’è, insomma, un sensibile accostamento tra i
due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che
sono destinate ad incidere sullo stato della persona
nell’impiego o nella professione (sentenza n. 71 del 1995).
L’esito del procedimento, nell’un caso e nell’altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di
vita della persona e postula, perciò, anche in relazione ai
procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare (sentenza n. 505 del 1995).
Pertanto, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. l del codice di deontologia medica, prevedente il
dovere del sanitario di prestare la massima collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio ordine professionale, la mancata presentazione dell’odontoiatra ad una convocazione disposta, nella fase istruttoria anteriore all’apertura
del procedimento disciplinare, dal presidente della commissione odontoiatri per ottenere chiarimenti su segnalazioni o e-

relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto gra-

sposti in relazione a fatti disciplinarmente rilevanti a carico dello stesso iscritto.
4.3. – E’ fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione, anche il motivo rivolto a censurare le statuizioni con

za dell’addebito relativo alla pubblicità sanitaria.
Va ribadito il principio secondo cui, pur a seguito
dell’abrogazione, in conformità al principio comunitario di
libera concorrenza, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, resta fermo il potere-dovere degli ordini professionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge

n. 248 del 2006, di verificare, ai fini

dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, la trasparenza
e la veridicità del messaggio pubblicitario (Cass., Sez. III,
9 marzo 2012, n. 3717).
Sennonché, la decisione della Commissione centrale, omettendo di esaminare le doglianze sul punto dal dott. Straziuso,
non spiega il percorso logico seguito per giungere alla decisione Impugnata, limitandosi ad affermare, apoditticamente,
che nel provvedimento impugnato “vengono esaminate in modo
dettagliato ed esauriente le circostanze di fatto contestate

cui la decisione della Commissione ha confermato la sussisten-

al ricorrente, alle quali sono puntualmente ricollegate le
violazioni delle norme che disciplinano l’attività degli iscritti all’albo degli odontoiatri”: ma non dà conto di quali
sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridi-

toiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e
che cosa consenta di qualificare servili o autocelébrativi le
pubblicazioni e gli articoli apparsi sulla rivista.
5. – Per effetto dell’accoglimento del quarto motivo, resta assorbito l’esame del quinto motivo (violazione dell’art.
112 cod. proc. cív. e degli artt. 48 e 66 del d.P.R. n. 221
del 1950, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia), con cui si lamenta che l’impugnata decisione
abbia pretermesso l’esame del mezzo di impugnazione sulla misura della sanzione inflitta.
6. – La decisione impugnata è cassata in relazione alla
censura accolta.
La causa deve essere rinviata alla Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie.
La Commissione centrale provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso,
quarto e dichiara assorbito il quinto;

accoglie il

cassa, in relazione al-

la censura accolta, la decisione impugnata e rinvia la causa,

cità del messaggio pubblicitario relativo all’attività odon-

anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 giugno

2013.

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