Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 870 del 15/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 870 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 18434-2011 proposto da:
MERCATANTE CATERINA MROCRN27D7014807D, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAllA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato FERRETTI ALDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI STILO
ROCCO ORLANDO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente 2012
9060

contro
SIGNORETTA ANTONIO, CHIARELLO DOMENICO, SIGNORETTA
VINCENZO, TULINO FRANCESCO;

intimati

avverso la sentenza n. 716/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 15/01/2013

di TORINO del 6.5.2011, depositata il 16/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. IGNAZIO PATRONE.

23) – R.G. 18434/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“l — Nella causa promossa nei confronti degli intimati dalla Mereatante per
ottenere il saldo del prezzo della vendita di un terreno, la sentenza
impugnata (Trib. Catanzaro, 16 maggio 2911) ha dichiarato inammissibile

14.11.2008, la quale aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di detto
tribunale in favore di quello di Vibo Valentia, nel cui circondario era
ubicato l’immobile oggetto di vendita e stipulato il relativo atto originante
l’illecito.
2. – Secondo la Corte territoriale, il primo giudice aveva pronunciato
esclusivamente sulla competenza territoriale, qualificando la domanda
esattamente come risarcitoria (obbligazione di valore) ai soli fini
dell’attribuzione della competenza territoriale, senza alcuna valutazione del
merito della controversia. Avverso detta pronuncia avrebbe perciò dovuto
correttamente proporsi regolamento necessario di competenza, non già
l’appello, che era, quindi, inammissibile.
3. – Ricorre per cassazione la Mercatante, deducendo:
3.1. — Violazione art. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sui
punti decisivi della controversia, in difformità delle motivate richieste della
parte attrice in entrambi i gradi.
3.2. — Violazione art. 112 c.p.e. per ultrapetizione da parte di entrambi i
giudici di merito, sempre per non aver pronunciato sulle richieste della parte
attrice, sul presupposto che la prima decisione fosse “di merito”.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
E motivi, di per sé assolutamente generici e intrinsecamente inammissibili
nella parte in cui si riferiscono espressamente alla sentenza di primo grado,
sono inammissibili per l’assorbente considerazione che correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie, avverso la sentenza di
primo grado, che aveva pronunziato esclusivamente sulla competenza, fosse
proponibile solo il regolamento necessario di competenza, innanzi a questa
3

309r,

l’appello proposto dalla predetta avverso la sentenza Trib. Torino

S.C., non già l’appello, che, se proposto come nell’ipotesi, doveva essere
dichiarato inammissibile.
Si deve, invero ribadire che la sentenza del giudice di merito — escluso
quelle pronunciate dal Giudice di pace – che statuisce unicamente sulla
competenza, pur esaminando incidentalmente questioni di merito ai fini
della affermazione o negazione della competenza, non contiene, né
esplicitamente né implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di

di competenza (Cass. n. 19347/2007, in motivazione; 7775/2004;
8165/2003; 12115/2001 in motivazione; 11194/2000).
5. — EI relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli ara. 375, 376. 380 bis c.p.c. e la dichiarazione d’inammissibilità
dello stesso”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio
condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; osserva
comunque che nel ricorso non è censurata la ralio decidendi della sentenza
impugnata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P . . IV1.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012

11Punzienario Gindfziarle

passare in cosa giudicata, ed è impugnabile esclusivamente con regolamento

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