Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 870 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 14/01/2011), n.870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10794-2005 proposto da:

S.R. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZETTO GIANCARLO;

– ricorrenti –

contro

B.D. (OMISSIS), O.M., B.M.

T. (OMISSIS), O.M.L., C.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ORESTE

GIORGI 10, presso lo studio dell’avvocato APPELLA ANTONIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTELLATO LUIGINO

MARIA;

– controricorrenti –

e contro

Z.G., MTS SRL, G.M., Z.

U., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1877/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MAZZETTO Giancarlo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato APPELLA Antonio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con citazione del 1997, C.E., B.D., O.O. e B.M.T. convenivano di fronte al tribunale di Venezia G.M., MTS srl, P.L., S.R., G. e Z.U. e S. L., chiedendo che tutti costoro fossero condannati a lasciare libera e sgombra una striscia di terreno di complessivi mt. 9 a cavallo dei confini dei mappali 399, 356, 400, 357, 401,e 354 (o 208) del foglio 19 del NCT del comune di (OMISSIS), ed altresì a realizzare, a loro cura e spese, su tale striscia, una strada di analoga estensione, entro un termine prefissato, con autorizzazione a provvedervi direttamente, in caso di rifiuto.

Aggiungevano, a sostegno di tali richieste, di essere proprietari di alcuni fondi compresi tra via (OMISSIS), che erano ab origine appartenuti a M.R. e B.V.G., le quali predisponendo un piano di lottizzazione, avevano frazionato i terreni in lotti, prevedendo tra questi una strada di collegamento tra le vie suddette, che sviluppandosi da sud a nord, si interponesse tra i mappali surrichiamati. Tutti gli atti di acquisto dei vari lotti richiamavano tale servitù di passaggio perpetuo, pedonale e carraio, oltre che di acquedotto, fognatura ed altro, definita come classica servitù reciproca in area di lottizzazione urbana.

Si costituivano i soli G. e MTS srl, i quali eccepivano la prescrizione dell’obbligazione e chiedevano la reiezione della domanda attorea per inesistenza, nei rispettivi atti di vendita, dei mapp. 399 e 400 dell’obbligo suddetto e per difetto di interesse degli attori alla costruzione della strada.

Con sentenza del 2000/2001, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti, cui resistevano gli originari attori, con la sola eccezione di O. O., nelle more deceduto, in luogo del quale resistevano i suoi eredi B.T. e M.L. e O.M..

Con sentenza in data 18.5/8.11.2004, la Corte di appello di Venezia rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Confermata la natura reale del vincolo de quo, essendo chiara l’inerenza ai fondi dell’utilità e del peso sanciti dalla clausola contrattuale che li prevede, l’eccezione di prescrizione non aveva pregio; la mancanza della previsione specifica negli atti di acquisto dei mappali 399 e 400, siccome facenti parti dell’originario mappale 345, di proprietà delle V. e poi frazionato, stante che il tipo di frazionamento era riportato in allegato e sottoscritto dagli acquirenti, mentre gli atti relativi ai mappali suddetti contenevano il richiamo alle servitù attive e passive, era da considerarsi irrilevante. Non era poi necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’eventuale proprietario della residua porzione del mappale 345, atteso che l’azione proposta si fondava su rapporti giuridici distinti, ancorchè collegati sotto il profilo funzionale. Era ancora da respingere l’eccezione legata alla mancanza di utilitas in capo agli originari attori, in quanto, il disporre di altro comodo accesso alla via pubblica non eliminava, nelle servitù volontarie, l’utilitas stessa e, inoltre, la servitù concerneva anche elettrodotto, acquedotto e fognatura.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, P.L. e S.R., contumaci nel giudizio di merito, invocando tra l’altro l’esistenza di un giudicato esterno; resistono con controricorso C., B.D. e M.T. e M. e O.M.L., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ritenuto che il ricorso non risulta notificato a G.M. ed a M.T.S. srl, parti nel giudizio di primo grado e di appello, in quanto la relativa notifica non è andata a buon fine, come da attestazione dell’Ufficiale giudiziario, cosa questa che impone il rinnovo della notificazione ai predetti per la necessaria integrazione del contraddittorio ed il rinvio a muovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.M. e di M.T.S. srl, assegnando all’uopo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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