Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 87 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 87

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11628-2010 proposto da:

COMUNE DI CAMPAGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI VASCELLARI 55, presso l’avvocato PIETRO

GERARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMARINO CHIAPPA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso l’avvocato GIANCARLO FERRI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO D’ASCOLI, CLAUDIO

CARRATO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

E.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato UMBERTO CANTELLI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 17 giugno 2004, in relazione alle contrapposte domande proposte nell’ambito di due giudizi vertenti tra D.L.R. e il Comune di Campagna per l’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una scuola elementare, ha accolto la domande di condanna del Comune al pagamento del compenso per il saldo lavori in favore di D.L.; ha accolto la riconvenzionale del Comune per il risarcimento dei danni lamentati per vizi dell’opera; quindi, operata la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti, ha condannato il Comune a pagare la differenza.

Il gravame di D.L. è stato accolto dalla Corte d’appello di Salerno, con sentenza 13 gennaio 2010, che ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune di Campagna, rimasto contumace in appello e, eliminata la compensazione, lo ha condannato al pagamento del dovuto.

La Corte ha giustificato il rigetto della predetta riconvenzionale rilevando la intempestività della denuncia dei vizi in quanto effettuata dal Comune con il deposito della comparsa di costituzione (in data 18 ottobre 1994) quando era scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, avendo il Comune avuto conoscenza degli stessi già al momento della riconsegna dell’opera (30 giugno 1993) ed essendo decorso anche il termine annuale previsto dall’art. 1669 c.c..

Avverso questa sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il D.L. si è difeso con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 330 e 170 c.p.c., in quanto emessa all’esito di un giudizio di appello nel quale il Comune di Campagna era rimasto contumace, essendo stato introdotto da D.L. con atto notificato direttamente presso la sede comunale, anzichè presso il difensore al domicilio eletto all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato: l’atto di appello del D.L. è stato ritualmente notificato, in data 25 gennaio 2005, anche presso lo studio dell’avvocato del Comune di Campagna nel giudizio di primo grado, come risulta dall’esame degli atti che è consentito a questa Corte, essendo stato dedotto un error in procedendo.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto tardiva la denuncia dei vizi, mentre vi era prova che il Comune ne aveva avuto conoscenza solo a seguito di un sopralluogo effettuato in data 23 luglio 1994 presso l’edificio scolastico, come risultava dalla nota n. 8429 del 2 agosto 1994 (inviata al D.L. il 4 o 6 agosto 1994) che non era stata esaminata benchè prodotta in uno dei giudizi riuniti.

Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni:

– è dedotto un errore di fatto risultante dagli atti di causa in cui sarebbe caduto il giudice di merito per avere omesso l’esame di un documento che si assume decisivo per il giudizio, ma si tratta di un tipico vizio revocatorio che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso ordinario per cassazione, il quale risulta inammissibile (v. Cass. n. 10066/2010, n. 2463/2008, n. 11276/2005).

– Il motivo è diretto a contestare, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo previgente), la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, chiedendosi impropriamente a questa Corte un nuovo apprezzamento dei fatti posti a base del giudizio sulla decadenza in cui sarebbe incorso il Comune per avere denunciato i vizi dell’opera tardivamente rispetto al momento della loro scoperta;

– inoltre, il motivo non precisa se e quando vi sia stato il collaudo che negli appalti pubblici è atto formale e necessario ai fini dell’accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante: ciò lo rende non specifico nè autosufficiente (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6) e, per altro verso, inadeguato (occorrendo un appropriato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 3) allo scopo di censurare un eventuale errore del giudice di merito nell’affermare l’operatività, in mancanza del collaudo, dei rimedi previsti in favore del committente dagli artt. 1667 e 1669 c.c. (v. Cass. n. 2307/2016, n. 15013/2011, n. 271/2004).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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