Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8699 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAGLIANICO;

– intimato –

avverso l’ordinanza N. R.G. 1281/07 del GIUDICE DI PACE di BIELLA

dell’11/01/08, depositata il 12/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L.L. impugna l’ordinanza depositata il 12 gennaio 2008 con la quale il Giudice di Pace di Biella dichiarava inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico. L’opponente lamenta l’erronea declaratoria di tardivita’ del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito. Il Comune e’ rimasto intimato.

2. – Il giudice di pace ha ritenuto che l’atto di opposizione fosse tardivo perche’ presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale avvenuta il 2 aprile 2007.

La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

3. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

4. – Il ricorso e’ ammissibile, perche’ avverso l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, e’ ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23, comma 1.

5.- Il ricorso e’ fondato e va accolto.

5.1 – Parte ricorrente ha dedotto che non e’ stato oggetto di puntuale accertamento dal Giudice di Pace l’esame dell’avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell’ente notificante. Ha chiarito che nell’opposizione era stato erroneamente indicato che la notifica era avvenuta il 2 aprile (pag. 10 del ricorso). L’errore era derivato dall’aver fatto riferimento alla data risultante dalla busta verde che conteneva il plico, data che era invece relativa all’avviso di deposito ricevuto e non gia’ all’effettivo ritiro del plico. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimita’ in ordine agli obblighi di verifica della data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

5.2 – Occorre in primo luogo osservare che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicche’ al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestivita’, egli e’ tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per se’, prova della non tempestivita’ dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perche’ tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestivita’ della detta opposizione, e non una mera difficolta’ di accertamento della tempestivita’ (Cass. 2008 n. 28147).

Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilita’ di controllo (anche di ufficio) della tempestivita’ dell’opposizione, il ricorso andra’ dichiarato, con sentenza, inammissibile.

5.3 – Nel caso in esame l’affermazione (che viene dichiarata erronea) circa la data di ricevimento, pur avendo probabilmente contribuito a indurre il giudice di pace ad emettere l’ordinanza, non valeva ad attribuire certezza circa l’intempestivita’ dell’opposizione, che non era documentalmente riscontrabile, in assenza di una chiara indicazione in tal senso sulla busta verde (timbro con la data di consegna o altre utili annotazioni). Sul giudice di pace gravava invece l’onere di convocare le parti e verificare se il termine per l’opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell’atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell’ordinanza notificata o dall’avviso di ricevimento, che l’amministrazione era tenuta a produrre (vedi Cass. SU 2002 n. 1006 e Cass. 2008 n. 28147, quest’ultima in caso analogo all’attuale).

Tale accertamento positivo sulla scorta di elementi documentali non era possibile nella specie e non poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la dichiarazione a se’ sfavorevole proveniente dal difensore della parte. Doveva, infatti, essere prima ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso dell’amministrazione.

6. — Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio, che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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