Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8699 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27680/2005 proposto da:

B.C.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’Avvocato BERTOLIO Gabriele con studio in

20122 MILANO Via Pompeo Litta, 2 con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERUTTI EUGENIO;

– controricorrente –

e contro

P.M.P., M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1398/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 18/06/2004; depositata il 16/09/2004;

R.G.N. 166/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato GABRIELE BEROLIO;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI (per delega Avv. CERUTTI EUGENIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per rigetto del ricorso, con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 12.11.1999 C.G.A. conveniva innanzi al Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero B.C.A., P.M.P. e M. V., quali estensori di un ciclostilato elettorale denominato “(OMISSIS)”, perche’ ne venisse accertata e dichiarata la natura diffamatoria, con conseguente condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di L. 300.000.000 per ciascuno di essi istanti, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano “(OMISSIS)”.

A fondamento della domanda, l’istante deduceva di aver rinvenuto in data (OMISSIS) nella cassetta delle lettere della propria abitazione detto ciclostilato, distribuito dal “(OMISSIS)” all’interno del quale vi erano i volantini elettorali riproducenti i volti dei convenuti, dal contenuto gravemente offensivo dell’onore di esso attore e palesemente falso, del seguente tenore letterale: “1) Gli allievi superano i maestri. Il dotto assessore C.G. A., detto G., gia’ lanciato dalla cooperativa (OMISSIS) alle elezioni Comunali del (OMISSIS), ha pensato bene di concentrare diversi incarichi nel servizio (OMISSIS). Allo scopo ha approvato un bel bando di gara in cui gli importi sono notevolmente lievitati, ma soprattutto lo ha confezionato in modo che vi ha partecipato unicamente la cooperativa (OMISSIS) che, guarda caso ha regolarmente vinto i 359 milioni dell’appalto.

2) I revisori dei conti bacchettano il nuovo assessore al bilancio.

Lo scorso (OMISSIS) i revisori dei conti hanno bloccato il maldestro tentativo dell’assessore al bilancio C.G. di pagare un ipotizzato debito fuori bilancio per 100 milioni piu’ Iva a favore dell’impresa C.L. (quello dove lavora il suo collega assessore B.G.) 3) Facce nuove bronzi antichi. L’assessore C.G.A. sta facendo la parte del leone. Pensare che fino a poco tempo fa si limitava a procurare incarichi professionali al suo fratellino avvocato Cerutti Eugenio.

Pochi milioni ma era solo agli inizi e non era ancora assessore al bilancio. Non ci credete? Ve lo ripetiamo questo assessore procura incarichi professionali al proprio fratello e confeziona bandi di gara riservati alla cooperativa, tipo la stessa cooperativa (OMISSIS), la stessa che lo ha lanciato politicamente nel (OMISSIS)”.

Si costituivano i convenuti, chiedendo la riunione del procedimento con altro promosso dall’avv. Cerutti Eugenio.

L’adito Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con provvedimento del 4.10.2000 respingeva la richiesta di riunione e, con sentenza in data 21.10.2002, condannava i convenuti in solido al risarcimento a favore di C.G.A., liquidato in Euro 48.000, oltre interessi e alla pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, sul quotidiano “(OMISSIS)” (cronaca di (OMISSIS)).

Proponeva appello il B. e, costituitisi la P. e il M. che, a loro volta, proponevano appello incidentale, la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame, depositata in data 16.9.2004, dichiarava inammissibile l’appello incidentale (in quanto tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c., e non ricorrendo i presupposti per l’impugnazione incidentale tardiva) e, in parziale accoglimento dell’appello del B., confermata la natura diffamatoria dell’opuscolo in questione, riduceva la condanna al risarcimento dei danni a Euro 30.000 e disponeva la pubblicazione del solo dispositivo della sentenza.

Affermava, in particolare, la Corte di merito che “non era certamente vietato all’opposizione criticare la scelta dell’amministrazione comunale di affidare il servizio all’esterno del comune, piuttosto che di avvalersi di proprio personale dipendente, ma cio’ non escludeva la necessita’ che l’esposizione dovesse essere obiettiva e precisa, almeno nei suoi fatti essenziale, in modo che il destinatario del ciclostilato potesse farsi un’opinione corretta sulla questione, distinguendo nel contenuto il giudizio, dal fatto di cronaca. Infondata e’ altresi’ la censura circa la riconosciuta valenza diffamatoria dell’articolo…….”.

Ricorre per cassazione il B. con un unico motivo; resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 51 c.p., in relazione all’art. 21 Cost., e relativo difetto di motivazione, la’ dove la Corte di Appello non ha tenuto conto nel caso in esame della sussistenza del diritto di critica a carattere politico.

Il ricorso merita accoglimento. Censurabile e’, infatti, la decisione impugnata la’ dove ritiene diffamatoria il ciclostilato in questione sulla base della valutazione del solo diritto di cronaca.

Deve rilevarsi in proposito che, nella vicenda in esame, detto ciclostilato, diffuso nel corso di una campagna elettorale amministrativa, e’ evidente espressione di critica politica ed e’ sulla base di tale preliminare valutazione che deve valutarsi la sua (eventuale) portata diffamatoria.

In proposito va ribadito, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 12420/2008), che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non e’ ne’ giuridicamente ne’ logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacita’ lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone e’ idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogni qualunque leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto critica puo’ essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purche’ siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.

Deve aggiungersi che detto “(OMISSIS)” e’ altresi’ espressione del contraddittorio politico che, non solo in occasione di elezioni, si basa su valutazioni critiche, spesso anche “colorite”, di fatti e comportamenti di uomini politici della parte avversa: cio’ non solo e’ lecito, sempre che non si sconfini (come nella vicenda in esame) in una gratuita e immotivata aggressione verbale dei soggetti destinatari, e con un linguaggio non “continente”, ma risulta indispensabile ai fini di un compiuto svolgimento della dialettica nella vita politica nella sua generalita’ e nella reciproca funzione di “controllo” di parti politiche avverse. Nella fattispecie in oggetto emerge che un partito di opposizione ha inteso denunciare, con un linguaggio di per se’ non palesemente offensivo, vicende e personaggi della maggioranza, per sottrarre a quest’ultima consenso politico.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata decisione e, sussistendo i presupposti dell’art. 384 c.p.c., e ritenuta la natura non diffamatoria del documento in questione, la Corte rigetta l’originaria domanda risarcitoria del C..

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti in causa le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del C..

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA