Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8699 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 05/02/2019, dep. 11/05/2020), n.8699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI V. DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17833/2012 R.G. proposto da:

Stylus s.r.l. e Group Stylus s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Nunzio

Cammaroto, con studio in Letojanni (ME), via Barbicinti n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t.,

con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 13 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 13 maggio 2011, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane contro la sentenza di primo grado, che – ritenuto invece fondato il ricorso di Stylus s.r.l. e di Group Stylus s.r.l. avverso plurimi avvisi di rettifica di accertamenti e atti di contestazione sanzioni, loro notificati per avere importato merci di provenienza extracomunitaria non introdotte fisicamente nei depositi IVA del depositario Franco Vago s.p.a. ed essersi perciò indebitamente avvalse del regime fiscale contemplato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b) – aveva annullato gli atti impugnati per difetto di motivazione.

– La CTR ha affermato che il p.v.c. redatto a seguito della verifica effettuata dagli ispettori delle Dogane presso la sede della depositaria F.V. s.p.a. – pacificamente non notificato alle contribuenti nè allegato agli avvisi- non doveva essere portato a conoscenza di queste ultime, trattandosi di atto di indagine ad esse estraneo, dal quale i verbalizzanti avevano unicamente tratto spunto per effettuare una seconda verifica, presso la Dogana di Malpensa, da cui era emersa l’irregolarità delle operazioni di importazione ed i cui esiti, trasfusi in altro p.v.c., erano stati regolarmente comunicati alle due società.

– Stylus s.r.l. e Group Stylus s.r.l. hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

– L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.

– Con nota di deposito del 24.1.2019, l’Agenzia ha prodotto due provvedimenti di annullamento in autotutela di taluni avvisi di rettifica dell’accertamento, fra quelli oggetto di controversia, ferme e impregiudicate le sanzioni irrogate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Le ricorrenti denunciano con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione del “combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.L. n. 32 del 2001, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., I, n. 3”, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli atti di revisione dell’accertamento non si fondassero sul p.v.c. redatto a carico di F.V. s.p.a., mai ad esse notificato e neppure riprodotto negli avvisi nel suo “contenuto essenziale”.

– Con il secondo motivo lamentano la violazione del “combinato disposto della L. n. 241 del 1990, artt. 7, 8, 9 e 10, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., I, n. 3″ nonchè l’omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia prospettati dalle parti (art. 360 c.p.c., I, n. 5)”, per avere i giudici d’appello tralasciato di considerare che l’Amministrazione non aveva dato comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, violando il loro diritto al contraddittorio.

– Con il terzo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, conv. con L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IVA, l’introduzione fisica della merce nei depositi.

– Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi impugnati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Dogane.

– Quanto agli avvisi ancora in contestazione, è fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre due censure.

– Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) necessari e sufficienti per sostenere il provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr., fra molte, Cass. nn. 9323/017, 9032/013).

– Nel caso di specie, risulta accertato in fatto dalla CTR che gli avvisi impugnati erano motivati per relationem al processo verbale di revisione stilato da addetti all’ufficio verifiche della Dogana di Milano (in precedenza notificato alle ricorrenti e dunque da queste pienamente conosciuto) il quale, a sua volta, faceva rinvio ad altro p.v.c. – mai notificato nè comunicato alle due società e neppure allegato agli avvisi – redatto dai funzionari dell’ufficio di Firenze all’esito della verifica dagli stessi eseguita presso la sede della depositaria F.V. s.p.a.

– Ora, contrariamente a quanto inopinatamente affermato dal giudice d’appello, il processo verbale proveniente dall’ufficio milanese (integralmente riprodotto nel motivo, in ossequio al principio di specificità del ricorso), non conteneva alcun autonomo accertamento della mancata introduzione delle merci in deposito, ma si limitava a rilevare che tale irregolarità era stata constatata dai verificatori fiorentini e che le importatrici non avevano fornito contraria prova documentale.

– Si verteva pertanto in un’ipotesi di doppia motivazione per relationem, ovvero avvisi fondati su un atto (il p.v. della Dogana di Mialno) a sua volta motivato per relationem ad un atto precedente (il p.v.c. della Dogana di Firenze), che, siccome non conosciuto dalle ricorrenti, avrebbe dovuto essere specificamente allegato agli atti impositivi (cfr. Cass. nn. 32127/018, 28060/2017).

– All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata.

– Non essendo necessari ulteriori) accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando gli avvisi di rettifica, e conseguentemente quelli di contestazione e irrogazione delle sanzioni, in relazione ai quali la controversia è ancora pendente fra le parti.

– Le spese del doppio grado di merito vanno compensate. Quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di annullamento degli avvisi impugnati già annullati in autotutela dall’Agenzia delle Dogane. Avuto riguardo alle domande di annullamento degli ulteriori avvisi per cui è causa, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delle contribuenti. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA