Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8698 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27441/2005 proposto da:

D.A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI

Elisabetta, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio degli avvocati BONI

Massimo e CASANOVA STEFANIA, che lo rappresentano e difendono con

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3528/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 9/04/2004; depositata il

29/07/2004; R.G.N. 7821/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 9.3.1996, P.M. otteneva dal Pretore di Viterbo decreto ingiuntivo nei confronti di D.A.P. per il pagamento della somma di L. 20.000.000, oltre interessi, in virtù dell’attività svolta come amministratore e socio presso la RK Pubblicità s.a.s. (di cui il D.A. era socio) in base a scrittura privata sottoscritta il (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato il 29.4.1996, il D.A. proponeva opposizione avverso detta ingiunzione, assumendo che la scrittura non era efficace in quanto sottoposta alla condizione sospensiva, non realizzatasi, della conclusione di un nuovo accordo entro il 15 febbraio 1996, e che il credito non era liquido nè esigibile (poichè i rapporti obbligatori tra le parti non erano mai stati oggetto di esplicito riconoscimento da parte del D.A..

A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, il Giudice unico del Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 815 del 28.8.2000, accoglieva l’opposizione, revocava il D.I. opposto e condannava il P. alla rifusione delle spese di lite; riteneva che l’operatività e l’efficacia della scrittura (OMISSIS) fosse stata dalle parti rinviata e condizionata, con l’apposizione di una condizione sospensiva, a successivi accordi da formalizzare entro il 15.2.1996; inoltre, che era contraddittoria la richiesta di sole L. 20 milioni anzichè dell’intera somma (L. 69.500.000) pattuita nella scrittura in questione.

Avverso detta sentenza proponeva appello il P., con citazione notificata il 10.10.2001, con il quale deduceva, in rito, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 133, siccome decisa dal Tribunale anzichè dal Pretore di Viterbo, e dell’art. 135, lett. b, in quanto decisa dal Giudice unico anzichè in composizione collegiale, trattandosi di causa pendente prima dell’entrata in vigore dell’introduzione del Giudice monocratico in primo grado. Nel merito, l’appellante affermava che il Tribunale aveva erroneamente individuato nel previsto accordo del (OMISSIS) una condizione sospensiva e, comunque, non risolutiva.

Costituitosi il D.A., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame n. 3528/2004, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo; affermava in particolare la Corte che “alla clausola che prevedeva l’ulteriore sottoscrizione di un accordo definitivo non potesse attribuirsi natura condizionale: infatti la subordinazione dell’efficacia del contratto alla stipula del nuovo accordo non solo non è espressamente formulata ma non può neppure essere dedotta in via logica”.

Ricorre per cassazione il D.A. con quattro motivi; resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1353 e 1367 c.c., in ordine all’interpretazione del contratto in questione, non attribuendo la Corte di merito alcun effetto alla clausola finale del contratto in questione; si afferma in particolare che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non sospensivamente condizionato il contratto in questione.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica di detta clausola come non sospensiva.

Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione sempre sul punto dell’interpretazione di detta clausola.

Con il quarto motivo si deduce violazione del principio dell’onere della prova ex artt. 115 e 645 c.p.c., in quanto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo spetta all’opposto (e quindi nel caso in esame al P.) provare la sussistenza del credito.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Quanto ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente, perchè vertenti sull’interpretazione della clausola contrattuale (avente ad oggetto la “ridefinizione” dell’accordo in questione), e relativa motivazione, deve rilevarsi che le doglianze in esse contenute sono inammissibili: come già sostenuto da questa Corte, con indirizzo giurisprudenziale consolidato (tra le altre Cass. n. 10203/2008), l’interpretazione di clausole contrattuali è censurabile in sede di legittimità solo mediante specifiche deduzioni, con indicazioni dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolve solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione sufficiente e logica della Corte di merito, che, nell’ambito del suo potere discrezionale, ha ritenuto immediatamente efficace e vincolante il contratto del (OMISSIS), si è limitato a dedurre in modo generico violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., fornendo, in contrapposizione alla decisione impugnata, una propria interpretazione.

Inammissibile è anche il quarto ed ultimo motivo: con esso si prospetta una questione nuova non oggetto di precedenti eccezioni da parte dell’odierno ricorrente, fermo restando che il P. ha fondato e evidenziato la propria pretesa creditoria sulla base di detto titolo contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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