Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8697 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 29/03/2021), n.8697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3640/2014 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ STUDI CINEMATOGRAFICI PONTINI s.r.l. in liquidazione, (p.i.

(OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per

procura a margine del controricorso dall’avv. Marco Saponara, presso

il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Ciro Menotti n.

1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/21/13 depositata in data 17 giugno 2013

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

letta la requisitoria depositata in data 21 settembre 2020 dal P.G.

de Augustinis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 ottobre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Ufficio avverso la decisione con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l’avviso di accertamento per l’anno 2004 a titolo di Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi.

Osservava la CTR che l’avviso di accertamento era stato emesso prima della scadenza del termine di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in assenza di motivazione dell’urgenza che ne aveva determinato l’anticipazione.

Avverso tale sentenza l’Ufficio ricorre attraverso due mezzi. Resiste il contribuente mediante controricorso. Il PG nella requisitoria depositata il 21.9.2020 conclude per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR del tutto trascurato la motivazione posta a fondamento dell’avviso anticipato, e ribadita nell’atto di appello, che evidenziava chiaramente l’imminente decadenza dei termini di prescrizione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Lo Statuto del contribuente, art. 12, comma 7, prevede che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

1.3. Nel caso in esame, la ragione di urgenza che aveva indotto l’Ufficio a procedere all’adozione dell’avviso anticipato era costituita dall’imminente scadenza dei termini prescrizionali.

1.4. Trattasi di una ragione non idonea ad integrare quel requisito della particolare e motivata urgenza richiesto dalla norma in esame. Come questa Corte ha condivisibilmente avuto modo di precisare, infatti, “In tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui allo st. contr., art. 12, comma 7, previsto a seguito della proposizione dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all’Amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate” (vedi da ultimo Cass. n. 15755 del 23/07/2020, ma nello stesso senso vedi pure Cass. n. 8749 del 10/04/2018).

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’Ufficio si duole della motivazione insufficiente e contaddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR omesso di esaminare e valutare la ragione di urgenza chiaramente esplicitata nell’avviso, ed affermato, pur in presenza di una motivazione chiaramente esposta, che l’Ufficio non aveva evidenziato alcuna motivazione di urgenza che avrebbe potuto giustificare l’avviso anticipato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La radicale inidoneità del motivo esplicitato dall’avviso ad integrare una valida ragione di urgenza, tale da legittimare l’inosservanza del termine di sessanta giorni prescritto dalla norma, comporta la totale irrilevanza del vizio motivazionale lamentato dall’Ufficio ricorrente, non potendo considerarsi rilevante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un deficit motivazionale riguardo ad un aspetto non decisivo, in quanto del tutto incapace di incidere direttamente sull’esito della controversia.

3. Le ragioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. Invero, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, aie sensi dell’art. 13 citato, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

PQM

rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 15.000, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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