Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8697 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.G.A.M. elettivamente domiciliata in Roma, via Guido
Reni n. 2, presso lo studio dell’avv. Di Gregorio Maddalena,
rappresentata e difesa dall’avv. Di Martino Remo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sez. 9^, n. 177, depositata il 29.10.2009;
letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpef (a tassazione separata) per l’anno 2000 in relazione a plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreno edificabile di cui all’atto di compravendita registrato il 27.3.2000;
– che, a fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che si trattava di terreno agricolo e non edificabile;
che l’adita commissione tributaria respinse il ricorse, con decisione che, in esito all’appello della societa’ contribuente fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che annullo’ l’accertamento, sul presupposto che “dall’esame del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ortona in data 10.11.2008 prodotto in sede di appello, si evidenzia come l’area rientrante nel foglio 15 part. 4095 ricade in ambito zona E3 agricola – normale”;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (ora 67) lett. b) t.u.i.r. e censurando la decisione impugnata per aver tenuto conto della qualificazione dell’area in funzione, non degli strumenti urbanistici esistenti al momento della cessione, ma di quelli successivamente adottati;
che la contribuente ha resistito con controricorso;
osservato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
che risulta, invero dalla stessa sentenza impugnata ed appare, del resto, incontroverso, che il giudice di appello ha tenuto conto, ai fini della sua decisione, di qualificazione urbanistica dell’area relativa a disposizione in data (21.12.2007) successiva a quella della cessione, mentre non e’ dubbio che siano suscettibili di tassazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 81, comma 1, lett. b), anche in assenza di qualsivoglia intento speculativo, le plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (v, Cass. 23605/08);
ritenuto:
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011