Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8697 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8697 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CCNSIGLIO GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avv. Angelo

Rosati, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in
via Oslavia n. 30;
– ricca:rente contro
PZENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.

12;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 25/1/05, depositata il 7 settembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 settembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Angelo Rosati per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVCIZIMENTO DEL PRCCESSO

Data pubblicazione: 10/04/2013

base
alla
dichiarazione
cartella
di
pagamento
termini – notifi

La Commissione tributaria regionale della Sicilia,
accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di
Agrigento, ha rigettato il ricorso proposto da Giorgio Consiglio
nei confronti della cartella esattoriale relativa ad IRPEF, oltre
a pene pecuniarie ed interessi, liquidata, ai sensi dell’art. 36
bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alla
dichiarazione presentata per l’anno 1995. Con l’atto introduttivo
il contribuente aveva chiesto l’annullamento della cartella
dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Secondo la sentenza d’appello, depositata il 7 settembre
2005, il termine fissato dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973 per la liquidazione delle dichiarazioni aveva funzione
neramente ordinatoria ed il termine di decadenza previsto
dall’art. 17, primo coma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
riguardava “esclusivamente l’iscrizione a ruolo delle imposte
dovute e veniva applicato alla formazione dei ruoli ed alla
trasmissione degli stessi all’Intendente di finanza, senza che,
al fine di evitare la decadenza, il termine debba essere
rispettato anche per la notifica della cartella esattoriale”.
Nella specie, relativa a dichiarazione dei redditi 1995
presentata nel 1996, anche alla luce dell’art. 9 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, il termine, fissato al 31 dicembre 2000,
era stato rispettato, essendo stato reso esecutivo il ruolo il 20
dicembre 2000.
Avverso la decisione Giorgio Consiglio propone ricorso per
cassazione nei confronti del Ministero dell’economia e delle
finanze sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva
nemoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DEIIADECISIONE

Il ricorso, avverso la sentenza depositata il 7 settembre
2005, è stato proposto nei confronti della “Amministrazione
finanziaria in persona del Ministro” – che non aveva partecipato
al giudizio di secondo grado, svoltosi in epoca successiva al 10
gennaio 2001 nei confronti dell’Agenzia delle entrate – e
notificato il 6 febbraio 2006. L’Agenzia delle entrate ha
tuttavia resistito con controricorso notificato il 17 marzo 2006.

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deducendo essere intervenuta, tra l’altro, la decadenza prevista

Questa Corte ha affermato che “la nullità del ricorso
proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad
causam” è sanabile, con effetto “ex tunc”, dal nomento della
costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato,
impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità
per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il
30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod.
proc. civ., come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre
Si è in particolare ritenuto che “in tema di contenzioso
tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 1 °
gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, costituito in primo grado, la
notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero
dell’Economia e delle Finanze è da considerarsi inesistente.
L’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate,
soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma
soltanto “ex nunc”, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non
è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia
avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione” (Cass. n.
1123 e n. 26321 del 2010).
Nella specie, la costituzione del soggetto legittimato,
l’Agenzia delle entrate, ha quindi realizzato la sanatoria; né è
qui necessario prendere partito in ordine all’efficacia,

ex tunc

ovvero ex nunc, di detta sanatoria, essendo stato notificato il
controricorso largamente entro il termine lungo per
l’impugnazione.
Con i primi due motivi, denunciando “violazione e falsa
applicazione di legge”, rispettivamente, “con particolare
riferimento all’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973”, e “con
particolare riferimento all’art. 28 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449″, il ricorrente assume, che il termine previsto dalla
prima disposizione non avrebbe funzione ordinatoria, ma
perentoria, e sarebbe stabilito a pena di decadenza.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 17,
primo comma, e dell’art. 25 del d.P.R n. 602 del 1973, sostiene,
alla luce della sent. n. 280 del 2005 della Corte costituzionale,

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1991, n. 353” (Cass. n. 8177 del 2011, n. 5341 del 2012).

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della seconda
norma in rubrica, nella parte in cui non prevede un ermine,
fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario
deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle
imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973, ed in base all’art. 1, coma 5 bis del d.l. 17 giugno 2005,
n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, che per le
pretese derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, la
pena di decadenza, con riferimento alle dichiarazioni presentate
fino al 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 9,
coma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in
quanto legati, è nella sostanza fondato.
Questa Corte ha affermato che “in tema di riscossione delle
imposte sui redditi, l’art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005,
n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale
n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in
cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, ha fissato, al comma
quinto-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla
liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter,
sostituendo il coma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio
1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di
notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato
notificato il solo avviso di mora – sul presupposto
dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La

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notifica delle relative cartelle dovrebbe essere effettuata, a

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MATERIA Tr,z,•12.;.i..TAiù,i,
norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova

applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie,
anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente
impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudicen (Cass. n. 4745
del 2006, n. 2212 del 2011).
Nella specie la cartella, impugnata con ricorso notificato
il 17 dicembre del 2002, è stata notificata oltre il termine del
31 dicembre 2001.
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con raccoglimento del
ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dell’intero giudizio,

in considerazione

dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha investito
la materia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio e
quelle per i gradi di merito.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2012.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va

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