Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8697 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12801-2012 proposto da:

L.A., ((OMISSIS)) nella qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentate pro tempore della CAVA

BILLIEMI s.r.l. (già GENERALE IMPIANTI CAVA BILLIEMI s.r.l.) c.f.

(OMISSIS), nonchè T.L. ((OMISSIS)) nella qualità di

amministratore finanziario della stessa società in confisca

definitiva, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 74,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA COSTANZA, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZO SIRACUSA;

– ricorrenti –

contro

CAVA CELONA S.r.l., (c.f. (OMISSIS)) in persona del amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato ADA

D’AREZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA SALADINO,

FRANCESCO SALADINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 422/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

uditi gli Avvocati MARIA SALADINO e FRANCESCO SALADINO, difensori

della controricorrente, che si sono riportati agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 luglio 2000, accoglieva le domande proposte dalla Generali Impianti spa (già Cava Billieni spa) nei confronti della Cava Celona snc. Di O.C. e nel contraddittorio del Comune di Palermo, condannava la convenuta Cava Celona snc. alla demolizione delle strade di servizio costruite su un terreno di proprietà della società generali Impianti spa., ed al ripristino dell’originario tracciato delle strade comunali (OMISSIS), con rimozione dei manufatti che ne impedivano il libero transito.

La Corte di Appello di Palermo, pronunciando su appello proposto da Cava Celona con sentenza n. 422 del 2011 riformava la sentenza impugnata rigettava le domande proposte dalla Generali Impianti spa. e quelle proposte dal Comune di Palermo. In accoglimento della domanda subordinata della Generali Impianti costituiva la servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso della Generali Impianti sito in contrada (OMISSIS), compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo la Corte di Palermo, dalla CTU risultava che i terreni della società Cava Celona srl non erano attraversati da alcuna strada pubblica. Esisteva una strada di accesso a tali terreni in prolungamento a quella già determinata via (OMISSIS) (oggi chiamata via (OMISSIS)) che, nel contesto delle trasformazioni avvenute all’interno della Cava Celona, oggi si estende sino ai confini con i terreni della società Generali Impianti Cava Billiemi. Secondo gli accertamenti del CTU la strada comunale (OMISSIS) si sviluppava dalla piazzetta (OMISSIS) per uno sviluppo di mt. 450, mentre il restante tratto della via (OMISSIS) (oggi via (OMISSIS)) non era strada comunale e terminava (con altra denominazione) prima del cancello di accesso ai terreni della Cava Celona.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cava Billiemi srl (già Generali Impianti Cava Billiemi con ricorso affidato a tre motivi. La società Cava Celona srl ha resistito con controricorso. Il Comune di Palermo in questa fase non ha svolto attività giudiziale. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, la società Cava Billiemi srl. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Mancata valutazione delle risultanze probatorie. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di prossimità avrebbe errato nel ritenere che, sulla scorta degli accertamenti espletati dal CTU, la società Cava Celona avesse occupato una parte del fondo della società Cava Billiemi (già Generali Impianti), perchè, al consulente tecnico nominato dalla Corte, non sarebbe stato mai demandato il compito di accertare lo sconfinamento da parte della società Cava Celona nel terreno di proprietà della società Cava Billiemi per circa 150 metri. Ora, posto che al CTU non è stato mai demandato il compito di accertare lo sconfinamento da parte della società Cava Celana nel terreno della società cava Belliemi, la motivazione della sentenza che ha escluso quello sconfinamento appare apodittica, meramente apparente e sostanzialmente inesistente e, pertanto, inficiata da difetto assoluto.

1.1. Il motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dell’elaborato peritale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto perchè la Corte, nel rinviare alle conclusioni della CTU, mostra di aver valutato con la dovuta attenzione le due relazioni del CTU, pervenendo alla conclusione che quegli elaborati consentivano di escludere lo sconfinamento contestato dalla società Cava Belliemi e, ad un tempo, che la Cava Celona avesse occupato terreno appartenente a strade pubbliche.

Irrilevante e/o ininfluente, comunque, rimane l’osservazione della ricorrente secondo cui la Corte distrettuale avrebbe tratto una conclusione dalle CTU cui era stato demandato altro tipo di accertamento perchè la circostanza che la CTU sia stata disposta per specifici accertamenti non escludeva di per sè che la stessa potesse contenere elementi che hanno guidato il ragionamento della Corte per giungere ad escludere la sussistenza del presunto sconfinamento di cui si dice.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 822 e 824 c.c., L. n. 2248 del 1865, art. 22, della L. n. 126 del 1958, artt. 7, 8 e 9; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Mancata valutazione delle risultanze probatorie. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nel ritenere che i terreni di proprietà della società Cava Celona non fossero attraversati da strada pubblica non avrebbe tenuto conto del documento prodotto dal Comune di Palermo, cioè, la nota del Settore Servizi alla collettività Ufficio Statistica il cui contenuto contrasterebbe con quanto affermato dal CTU e dunque dalla Corte territoriale. Piuttosto, l’impugnata sentenza nell’escludere che la via (OMISSIS) fosse una strada comunale e che costituisse la strada pubblica di accesso ai terreni della società Cava Billiemi, avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del CTU, senza esaminare e dar conto dei rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dal Consulente di parte ed integralmente riportati con la memoria della società Cava Billiemi.

2.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione della CTU e dei dati presenti in giudizio), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr.. (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

Tuttavia, la sentenza impugnata non presenta neppure un vizio di motivazione posto che in modo adeguato e sufficiente la Corte ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che i terreni della società Cava Celana non fossero attraversati da alcuna strada pubblica.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1032 e 1051 c.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c.. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel costituire la servitù coattiva di passaggio a vantaggio dei terreni di proprietà della società Cava Billiemi, anche a carico di terreni che non erano di proprietà della società Cava Celona, non tendo conto che la società Cava Billiemi aveva chiesto la costituzione della servitù di passaggio solo a carico dei terreni di proprietà della società Cava Celona. D’altra parte la Corte distrettuale nella scelta del percorso per il richiesto transito coattivo avrebbe ritenuto adeguata la soluzione della ricostruzione del collegamento tra la via (OMISSIS) e la via (OMISSIS) senza valutare l’aggravio per il fondo servente di proprietà aliena comparativamente all’aggravio che sarebbe arrecato alla società Cava Celona utilizzando la viabilità interna ai terreni di quest’ultima.

3.1. = Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè le osservazioni della ricorrente non scalfiscono il ragionamento seguito dal giudice dell’appello, considerato per altro, che la decisione assunta è coerente ai principi espressi da questa Corte in altre occasioni. Come è stato evidenziato anche dalla Corte di appello, richiamando la sentenza di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 10045 del 2008) “Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest’ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine, devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che – ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa – non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo”. In ragione di ciò, correttamente la Corte di prossimità, con giudizio di merito insindacabile in cassazione, perchè privo di vizi logici o giuridici, ha ritenuto che il percorso della servitù coattiva di passaggio doveva determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla CTU nella relazione redatta ad esito del supplemento di consulenza, ritenendola una soluzione adeguata perchè consentiva di contemperare il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via, con quello del minor aggravio del fondo servente secondo le indicazioni fornite dalla legge.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza va condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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