Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8696 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Achille

Papa n. 21, presso lo studio dell’avv. Scalera Italo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 29^, n. 185, depositata il 24.7.2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso sentenza di appello che no ha respinto il gravame avverso sentenza di primo grado, a sua volta reiettiva di ricorso in opposizione ad avviso di accertamento irpef ed iva per l’anno 1999.

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

rilevato:

che nessuna incongruenza cronologica e’ dato riscontrare tra relazione e decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, posto che la prima risulta, in originale, depositata in data 11.1.2011 (essendo la data del 18.1.2011, cui fa riferimento il contribuente in memoria, la data di estrazione della copia notificata al contribuente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza;

osservato:

– che il ricorso del contribuente e’ inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacche’ reca un’esposizione dei fatti di causa del tutto carente, in quanto inidonea a disvelare il compiuto sviluppo processuale di entrambi i gradi di merito, i presupposti, dell’imposizione ed il relativo contenuto, i termini del contenzioso e le circostanze correlativamente rilevanti, le richieste specificamente avanzate dalle parti in ciascun grado (cfr. Cass. 26644/09, 16315/07);

– che – in disparte tale assorbente rilievo – deve, peraltro, osservarsi che il vizio di motivazione, dedotto con il primo motivo in merito alla riconosciuta fondatezza dell’accertamento, configura censura assolutamente generica e che il secondo motivo prospetta sul piano della violazione di legge una doglianza, in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti della definizione agevolata, ancora una volta sostanzialmente fondata su preteso vizio motivazionale;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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