Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8696 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4722/2019 proposto da:

I.D., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Lotti, giusta

procura speciale in calce al ricorso, domiciliato presso la

Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3130/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 26.6.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di I.D., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo la sua vicenda inquadrabile nella fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Ginevra (il richiedente, di religione cattolica, aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) per la paura di essere ucciso dalla comunità del suo villaggio, per essersi rifiutato, alla morte del padre, di succedere a quest’ultimo quale sacerdote del culto locale della dea (OMISSIS), che prevede l’uccisione sacrificale di esseri umani, in particolare, di due vergini ogni anno).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.D. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche con riferimento all’art. 2697 c.c..

Lamenta il ricorrente che la statuizione con cui la Corte d’Appello ha rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato contrasta con l’art. 2697 c.c. atteso che, pur essendo il richiedente onerato di provare i fatti costitutivi delle sue pretese, l’onere della prova dei requisiti fondanti lo status di rifugiato deve essere valutato con minor rigore.

La Corte d’Appello ha violato, altresì, i principi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 per la valutazione della credibilità del richiedente, venendo meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria che implica di assumere adeguate informazioni in merito al contesto presente nel paese d’origine, incluse eventuali disposizioni normative e regolamentari vigenti in (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. A) Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7, e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Espone il ricorrente che i responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere soggetti non statuali laddove lo Stato o comunque le organizzazioni che controllano il territorio non possono o non vogliono fornire protezione.

Peraltro, il ricorrente evidenzia che la Corte di Appello ha omesso di rilevare che per oltre due anni lo stesso ha vissuto in Libia, paese dove gli immigrati subiscono torture e gravissime violazioni di diritti umani, come riportato da rapporti di Amnesty International.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè l’omessa valutazione della situazione generale nel paese di origine del richiedente e della sussistenza del rischio di danno grave in caso di rimpatrio.

4. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

Va, primo luogo, osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte d’appello ha rigettato la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non perchè non ha ritenuto sufficientemente dimostrati i fatti costitutivi della medesima o non ha ritenuto credibile il suo racconto, ma sul rilievo che la sua vicenda fosse completamente estranea alla fattispecie di persecuzione per motivi di razza, lingua, religione, opinione politica, etc. disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8. Infatti, le minacce che il richiedente sostiene di aver ricevuto non sono legate alla sua appartenenza alla religione cattolica, ma ad usanze di natura tribale che – come coerentemente osservato dalla Corte di merito – la legislazione della (OMISSIS) persegue, condannando i riti sacrificali con pene severe. In relazione a tale rilievo, la Corte di merito ha evidenziato che non è stato chiarito dal ricorrente il motivo per cui non ha chiesto protezione alle autorità del suo paese. Infatti, se è pur vero che la polizia (OMISSIS) ha segnalato l’incremento di violenze legate a rituali sacrificali, tuttavia, vi è stato anche un aumentato impegno della medesima di perseguire i responsabili di tali crimini.

Dunque, è stata smentita dalla ricostruzione del giudice di secondo grado l’affermazione secondo cui lo Stato o le organizzano che controllano il territorio non vogliono o non possono fornire protezione per i crimini legati a riti tribali.

Con tale precisa argomentazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi ad assumere che la Corte di merito non aveva assunto informazioni sul contesto del paese, rilievo non corretto, visto che, come sopra già anticipato, proprio la Corte territoriale aveva ricordato nella sentenza impugnata che la legislazione della (OMISSIS) prevede pene severe per i riti sacrificali umani e la polizia ha incrementato il proprio impegno nella repressione dei medesimi.

Quanto alle violenze asseritamente subite in Libia, va osservato che il racconto del richiedente è palesemente generico, non avendo fornito alcun dettaglio sulla sua personale esperienza in Libia, limitandosi a riportare notizie di Amnesty International sulla condizione generale dei migranti in tale paese.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e l’omesso e/o erroneo giudizio comparativo tra la situazione soggettiva del richiedente nel paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia.

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente correlato la dedotta violazione dei diritti umani alla sua condizione personale se non per il tramite della sua vicenda narrata, ritenuta coerentemente dalla Corte di Appello non come espressione della violazione dei diritti umani in (OMISSIS), ma di usanze di natura tribale che sia la legislazione che le forze di polizia intendono reprimere.

In ordine al dedotto omesso giudizio comparativo tra i due contesti di vita, va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente, prima di partire dalla (OMISSIS), svolgeva l’attività di commerciante e venditore di generatori, circostanza neppure contestata dal richiedente che si è limitato ad evidenziare il buon livello di integrazione nel paese d’accoglienza raggiunto, elemento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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