Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8695 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 7^, n. 99, depositata il 8.7.2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente, tecnico pubblicitario, presento’ istanza di rimborso dell’irap versata negli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attivita’ professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevo’ che la professionista svolgeva la propria attivita’ m assenza di dipendenti e con beni strumentali di limitato valore, prospettando che la ricorrenza di costi per compensi a terzi in corrispettivo di prestazioni afferenti alla sua attivita’ professionale era comunque irrilevante ai fini del riscontro del requisito dell’”autonoma organizzazione”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c.” e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che i riscontrati costi (peraltro consistenti) per compensi corrisposti a terzi per prestazioni inerenti all’esercizio della sua attivita’ professionale erano sintomatici della ricorrenza dell’”autonoma organizzazione”;

– che la contribuente non si e’ costituita:

osservato:

– che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007, e successive conformi), in tema di irap, il requisito della autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che non e’ necessariamente quello dipendente;

considerato:

– che – tanto premesso ed atteso che, in rapporto al riportato principio di diritto, la decisione impugnata appare censurabile per la mancata definizione della natura e delle caratteristiche della riscontrata collaborazione di terzi – il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA