Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8695 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11523-2016 proposto da:

C.F.S., n.q., rappresentato e difeso dall’avvocato

B.P.;

– ricorrente –

contro

P.I., P.G., P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE SEMERARO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PO.TO., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

A.G., D.B.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato PASANISI Bernardino difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati, deposita note di replica al P.G.;

uditi gli Avvocati SEMERARO Giuseppe, DI PONZIO Vincenzo, difensori

dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità in sub rigetto

del ricorso principale; accoglimento del ricorso incidentale,

inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, quale giudice del rinvio designato dalla Cassazione (sent. n. 3364 del 18/7/1989), con sentenza depositata il 27/12/1991, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 6/2/1982, riconobbe ad A.G., + ALTRI OMESSI

2. A.G., + ALTRI OMESSI

Ca.Fr.Sa., nella qualità di procuratore speciale dei Silva propose appello. Si costituirono P.G., P.F. e P.I., i quali oltre a contestare anche l’ammissibilità dell’appello, avanzarono appello incidentale. Si costituirono, inoltre, T.A. e T.G., quali eredi di To.Ad., adducendo di non avere interesse alla contesa, in quanto avevano alienato la propria unità immobiliare. Altro appello venne proposto da S.P., A.G., D.B.M.R. e Se.Gi. e in detto giudizio si costituirono i Silva, i quali chiesero il rigetto dell’impugnazione, salvo che per quella parte condivisa, diretta a censurare l’estensione del diritto di posteggio anche ai condomini che non si erano costituiti. I Silva proposero, inoltre, appello incidentale. Si costituirono, inoltre P.G., P.F. e P.I., contestando la fondatezza del motivo di cui immediatamente sopra e proponendo, a loro volta, appello incidentale. Si costituirono, inoltre, T.A., + ALTRI OMESSI

3. La Corte locale, riuniti i processi, con sentenza depositata il 2/11/2015, dichiarò nulla ed inefficace la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva esteso il diritto reale d’uso a parcheggio in favore dei condomini non costituitisi in giudizio e, per quel che qui rileva, rigettò tutti gli altri motivi.

4. C.F.S. n. q. ricorre avverso quest’ultima statuizione.

Resistono con controricorso, in seno al quale viene svolto ricorso incidentale, S.P., + ALTRI OMESSI

Resistono con controricorso, in seno al quale viene svolto ricorso incidentale subordinato, P.G., P.I., P.F.. Tutte le parti hanno depositato, all’approssimarsi dell’udienza, memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Debbono in primo luogo affrontarsi talune questioni preliminari poste dei resistenti in seno al controricorso ed ulteriormente specificate con la memoria illustrativa.

Manifestamente priva di giuridico fondamento deve ritenersi l’eccezione di improcedibilità per mancanza di rituale procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. I deducentl, in verità, confondono la procura ad esercitare i diritti processuali di Si.An., + ALTRI OMESSI

2. Non ha pregio la dedotta tardività del ricorso sul presupposto che sarebbe decorso il termine breve di 60 giorni per avere la parte ricorrente comunque conosciuto della sentenza d’appello già alla data del 4 gennaio 2016. In altri termini viene eccepita la tardività del ricorso sul rilievo che la notifica dello stesso, pur eseguita nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., era avvenuta a due mesi di distanza rispetto alla data apposta del difensore in calce al ricorso e alla procura speciale. Sul punto basterà ricordare come anche assai di recente le S.U. di questa corte hanno avuto modo di riaffermare che, di regola, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, la notificazione della sentenza non ammette equipollenti quale fonte di conoscenza legale (S.U. n. 1366, 31/5/2016, Rv. 639924).

3. S.P. ed altri eccepiscono che Si.Ca., in data 6 marzo 2015, era deceduta e, pertanto, la procura a suo tempo rilasciata al difensore aveva perso ogni valore. La circostanza viene confermata dai ricorrenti in memoria, i quali chiariscono che, in effetti, la predetta era venuta a mancare ancor prima della notifica del ricorso e avanzano, pertanto, istanza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Non occorre far luogo all’integrazione in parola.

L’epilogo del presente giudizio di legittimità, che di qui a poco verrà reso palese, rende superfluo e inutilmente dispendioso l’atto. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., fra le tante, Sez. Unite, n. 6826/2010; Sez. 3, n. 15106/2013).

4. Con l’unico motivo del ricorso principale i ricorrenti allegano violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c..

Assumono i predetti che la Corte locale aveva errato nel non avere dichiarato estinto per prescrizione il diritto a godere del parcheggio nei confronti dei P., di Po.Fi. e di Se.Gi., i quali, intervenuti a seguito della chiamata ex art. 107 c.p.c., erano, tuttavia, rimasti estranei al precedente giudizio epilogato nella sentenza della Corte d’appello di Bari del 1991, in quanto non era possibile estendere gli effetti del giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, per i quali, quindi, si doveva prendere atto che il vantato diritto si era prescritto per non uso.

La doglianza non può essere accolta.

A tutto concedere, devesi infatti osservare che, pur a ritenere una decorrenza iniziale dal 1968, gli odierni ricorrenti, con la comparsa di risposta del 10 febbraio 1995 ebbero a far presente che “l’area residua rimaneva nella loro disponibilità per soddisfare identiche pretese di altri condomini”, all’udienza del 6 febbraio 1997 il procuratore dei predetti chiese espressamente “di essere autorizzato a chiamare in causa tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), tutti aventi il medesimo diritto degli attori sul garage di via (OMISSIS)”, una tale richiesta veniva poi ribadita nelle successive udienze del 3 luglio 1997 e del 13 novembre 1997 e nelle note autorizzate del 28 gennaio 1998 (trattasi di emergenze processuali espressamente dedotte in controricorso dai Picaro e non smentite dalla controparte). Appare, quindi, di tutta evidenza che in ogni caso, a decorso consumato della prescrizione, i ricorrenti hanno rinunziato a farla valere. Peraltro, come correttamente fa rilevare il controricorso, nei confronti di Semeraro Giovanna nessuna prescrizione si sarebbe potuta giammai maturare, stante che la stessa era stata primigenia parte in giudizio, con la conseguente ricaduta interruttiva.

5. Con il ricorso incidentale proposto S.P. ed altri prospettano due motivi di censura.

5.1. Con il primo motivo, privo d’indicazione delle norme violate, i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda con la quale avevano chiesto affermarsi il diritto al risarcimento del danno per il non uso del diritto di parcheggio. La motivazione con la quale era stata disattesa la domanda di cui sopra appariva contraddittoria, in quanto la Corte di merito, pur avendo riconosciuto trattarsi di danno in re ipsa, tuttavia, addebitando alla parte di non aver specificato il quantum, l’aveva disattesa. Almeno nella forma della condanna generica, invece, la pretesa non poteva essere disconosciuta.

La censura deve essere disattesa.

L’affermazione, in sè corretta, che il mancato godimento del diritto al parcheggio costituisce fonte di danno, non esonera la parte dall’onere di allegazione. Pur non potendosi condividere la conclusione, eccessivamente tranciante, di cui alla sentenza della corte locale, secondo la quale gli appellanti avrebbero dovuto provare il quantum del danno, costoro non si sarebbero dovuti sottrarre all’onere di allegazione. Cioè avrebbero dovuto rendersi parte attiva al fine di fornire al giudice sufficienti elementi, anche presuntivi, per la stima del danno (al contrario, siccome si ricava dalla lettura della sentenza, l’atteggiamento processuale sul punto è risultato inerte). Trattasi dell’affermazione di un principio che trova conforto in plurimi arresti giurisprudenziale di legittimità. Di recente si è fatta applicazione di esso in ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, in quanto il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi “in re ipsa”, purchè inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Sez. 6-3, n. 25898, 15/12/2016, Rv. 642400). A ben vedere la vicenda è ben assimilabile a quella qui al vaglio, che ha visto l’area destinata ai posti macchina dei proprietari degli appartamenti illegalmente sottratta a costoro.

5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese legali di secondo grado, nonostante la evidente maggior soccombenza dei Si..

Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare opzioni di merito in questa sede intangibili, specie tenuto conto del riformato contenuto dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

6. Con l’unitaria censura incidentale e condizionata i P. denunziano violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., art. 2937 c.c., comma 3.

Secondo i ricorrenti durante tutto il corso del giudizio di primo e secondo grado i Si. avevano tenuto comportamento univocamente interpretabile come di rinuncia a far valere la maturata prescrizione. La questione era rimasta assorbita dall’epilogo. Poichè i predetti Si. con il loro ricorso avevano riprospettato l’intervenuta prescrizione, ove il diritto fosse stato riconosciuto prescritto, siccome propugnato dai Si., andava affermata la rinuncia ad avvalersi della perenzione per le ragioni sopra evidenziate.

Quanto sopra esposto rende superfluo il vaglio della esposta doglianza, la quale resta assorbita.

7. In definitiva devono rigettarsi il ricorso principale e quello incidentale, restando assorbito quello incidentale condizionato.

La reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione delle spese legali di questo giudizio.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e di quelli del ricorso incidentale non condizionato ( S.P. ed altri), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato.

Compensa integralmente le spese legali fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli del ricorso incidentale non condizionato ( S.P. ed altri), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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