Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8694 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO CLAI COMPAGNIA LAVORAZIONI ACCIAI INDUSTRIALI

SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 20706/2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO CLAI COMPAGNIA LAVORAZIONI ACCIAI INDUSTRIALI SRL

in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA. PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCITTO VINCENZO con studio in

SIRACUSA VIA UNIONE SOVIETICA 49, (avviso postale), giusta delega a

margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata l’08/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Presidente e Relatore Dott. LUPI FERNANDO;

preliminarmente il Presidente informa che a causa di incompatibilita’

del Cons. DI DOMENICO, lo stesso sara’ sostituito dal Cons. VIRGILIO

nella composizione del Collegio e da se medesimo per la relazione;

udito per il resistente l’Avvocato TUCCITTO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR della Sicilia Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa nei confronti del Fallimento della C.L.A.I. s.r.l. avverso un avviso di mora per IVA del 1993. Ha motivato la decisione ritenendo che la mancata preventiva notificazione della cartella di pagamento rendeva nullo l’avviso di mora impugnato.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si e’ costituito con controricorso il Fallimento della C.L.A.I. proponendo ricorso incidentale condizionato.

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo l’Agenzia, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e richiamando precedenti di questa Corte, contesta che sussista la nullita’ dell’avviso di mora che non sia preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento.

Il ricorso e’ infondato.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione, con sentenza n. 5791 del 2008 hanno affermato il principio: In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita’ dell’atto consequenziale notificato. Poiche’ tale nullita’ puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spettera’ al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovra’ verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullita’ dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra’ riguardare l’esistenza, o no di tale pretesa.

Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.

La novita’ della giurisprudenza e’ motivo per compensare le spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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