Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8694 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
M.M., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al controricorso, dall’Avv. Salerno Vincenzo,
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, 10 presso lo
studio dell’Avv. Filippo Castellani;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/10/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 10, in data 13.12.2007, depositata
il 28 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 13045/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 160/10/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 10, il 13.12.2007 e DEPOSITATA il 28 febbraio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce, omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – Alle formulate censure, può rispondersi, per un verso, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), e, sotto altro profilo, sia rifacendosi al consolidato orientamento secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure, tenendo conto che il vizio di motivazione è configurabile, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).
4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni che, sostanzialmente, esprimono generica condivisione per la decisione di primo grado, omettendo ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, oggetto delle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, quali riproposte in questa sede, ed in ipotesi idonee a giustificare una diversa decisione.
In particolare, viene omessa ogni verifica in ordine alla sussistenza, nel caso, degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, quali desumibili da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e segnatamente in ordine ai compensi corrisposti a terzi ed alla quantità e qualità dei beni strumentali utilizzati, desumibili dalla documentazione fiscale in atti.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto – cassata la decisione impugnata – la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010