Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8694 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4515/2019 proposto da:

J.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Corace, giusta

procura speciale in calce al ricorso, domiciliato presso la

Cancelleria della I sezione Civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5639/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 17.12.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di J.L., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo la sua vicenda inquadrabile nella fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Ginevra (il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) dopo essere stato accusato, e per un certo tempo detenuto in prigione, per la morte del fratello, intervenuta seguito di una colluttazione tra i due).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.L. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5 e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso l’esame dei fatti dallo stesso dedotti, non effettuando alcuna analisi della situazione concreta rappresentata, ritenendo erroneamente non credibile il suo racconto.

In particolare, è stato l’omesso l’esame di fatti decisivi, quali le minacce subite in forma diretta ed indiretta.

Invoca, inoltre, il ricorrente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato anche sul rilievo che la Convenzione di Ginevra non esige una persecuzione in atto, ma soltanto una situazione psicologica di fondato timore di persecuzione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei parametri relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

Lamenta il ricorrente la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per non avere acquisito informazioni sulla situazione del paese del richiedente per reperire riscontri alle sue allegazioni.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte d’appello ha rigettato la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non perchè non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente, ma sul rilievo che la sua vicenda fosse completamente estranea alla fattispecie di persecuzione per motivi di razza, lingua, religione, opinione politica, etc. disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. E’ stato, in particolare, coerentemente osservato che la circostanza della carcerazione del ricorrente per l’accusa di omicidio del proprio fratello non era certo indicativa di una persecuzione personale e diretta.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 nonchè la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di specifici indici di vulnerabilità e l’omesso esame di fatti decisivi.

6. Entrambi i motivi sono inammissibili.

La difesa del ricorrente, nel formulare le proprie censure, richiama passaggi argomentativi che non appartengono, tuttavia, in alcun modo alla sentenza impugnata, facendosi riferimento a tutt’altra vicenda processuale riguardante un soggetto appartenente ad un partito di opposizione oggetto di ritorsioni da parte dei membri del partito al potere.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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