Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8694 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20499-2012 proposto da:

F.F., (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI EREDE AVENTE CAUSA

DELLA MADRE P.P., F.W. C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E

NELLA QUALITA’ DI EREDE DELLA MOGLIE P.P., NONCHE’ NELLA

QUALITA’ DI ESERCENTE LA POTESTA’ SUL FIGLIO MINORE F.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5,

presso lo studio dell’avvocato NICOLINO SCIARRA, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

M.M., C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato MARIO

PISELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Sciarra Nicolino difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Piselli Mario difensore del controricorrente che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.W. e P.P., committenti di un’opera edilizia, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Co.Ge.Ne. s.r.l., appaltatrice, e M.M., direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per gravi difetti dell’opera. Maurizio Mastroianni resisteva in giudizio e domandava in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del compenso per l’opera professionale svolta, quantificato in Euro 105.700,14. Chiamava in garanzia la UGF Assicurazioni s.p.a.

Quest’ultima contestava l’operatività del rapporto assicurativo.

All’esito del giudizio di primo grado, improcedibile la domanda nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., fallita in corso di causa, il Tribunale rigettava la domanda principale (con sentenza non definitiva n. 14712/07) e in accoglimento di quella riconvenzionale condannava gli attori (con sentenza definitiva n. 5465/10) al pagamento in favore del M. della somma di Euro 12.800,00, quale residuo corrispettivo dovuto.

L’appello proposto da W., L. e F.F., il primo anche in proprio, tutti e tre quali eredi di P.P., era respinto dalla Corte distrettuale di Roma, con sentenza n. 792 pubblicata il 12.2.2012. Riteneva la Corte territoriale che il primo motivo di gravame fosse infondato, in quanto il documento di cui gli appellanti lamentavano la mancata considerazione (denominato “prospetto cronologico”) era stato disconosciuto dall’altra parte e la relativa istanza di verificazione, proposta prima ancora del disconoscimento, non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo sulla valutazione delle prove era, invece, inammissibile per difetto di specificità, perchè l’appellante nell’esporre la censura aveva abbondantemente argomentato in ordine alle ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare le prove indicate nell’atto, ma non la loro rilevanza ai fini del decidere, nè aveva dedotto alcunchè in ordine alle conseguenze favorevoli che ne sarebbero derivate.

Il terzo motivo, sulla responsabilità del direttore dei lavori per omissione di controllo, era infondato a stregua di quanto emerso dalla relazione del c.t.u.; e che proprio per talune incompletezze e carenze dell’attività del direttore dei lavori il compenso spettante a quest’ultimo era stato liquidato in misura ridotta, fermo restando che non era stata fornita prova del nesso di causalità tra dette omissioni e il danno asseritamente subito dalla parte appellante.

Infine, la Corte territoriale, compensate le spese tra il M. e gli appellanti, condannava questi ultimi a rifondere le spese del grado in favore della UGF Assicurazioni.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza W., L. e F.F. propongono ricorso, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso M.M., che ha depositato memoria.

La Unipol Assicurazioni s.p.a. (nuova denominazione di UGF Assicurazioni s.p.a.) è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’esposizione dei fatti non è sommaria ma resa con la tecnica dell’inserimento di copie scannerizzate degli atti di causa.

1.1. – L’eccezione è infondata, atteso che non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (Cass. S.U. n. 4324/14).

Nello specifico, il ricorso, benchè inutilmente sovrabbondante nella narrativa, presenta fra le varie trascrizioni degli atti un minimo di sintesi illustrativa, che consente la comprensione e la ricostruzione della vicenda processuale.

2. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte, 4), in quanto il secondo motivo d’appello, che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, conteneva, invece, sia la puntuale indicazione della parte della sentenza di primo grado impugnata, sia le ragioni poste a sostegno della doglianza.

3. – Il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, enucleabili dalla documentazione prodotta dalla parte attrice. In particolare, le foto attestanti la pessima esecuzione dell’opera, non segnalata dal direttore dei lavori; il prospetto contabile dei pagamenti; e l’accertamento tecnico preventivo. Le prime nient’affatto esaminate; il secondo non considerato benchè disconosciuto con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.; il terzo non valutato perchè formatosi senza la partecipazione in quel procedimento del direttore dei lavori, benchè anche le prove raccolte in un diverso procedimento e tra altre parti siano suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice.

4. – Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. essendo a giudizio della parte ricorrente arbitraria la condanna alle spese verso la UGF Assicurazioni, evocata nel giudizio d’appello solo per ragioni di carattere processuale.

5. – Il primo motivo è fondato.

Premessa l’applicabilità, ratione temporis, del testo dell’art. 342 c.p.c. anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, va osservato che nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (così, Cass. n. 18932/16 e le numerose precedenti conformi).

Tale orientamento, del tutto fermo nella giurisprudenza di questa Corte, non significa, però, che nel controargomentare alla motivazione della sentenza impugnata l’appellante non possa riprodurre le considerazioni difensive svolte nel giudizio di primo grado, nè tanto meno che ogni censura debba recare con sè anche l’espressa dimostrazione della sua rilevanza ai fini del decidere, ben potendo questa desumersi implicitamente dal thema coinvolto dalla critica.

5.1. – Nello specifico, col secondo motivo di gravame l’odierna parte ricorrente aveva lamentato l’omesso esame di vari elementi istruttori, con il conseguente mancato accertamento dei gravi errori e delle inadempienze contrattuali in cui era incorso l’arch. M. nella sua attività di direzione dei lavori. In particolare, deduceva che non fosse stata esaminata la relazione di c.t.u. depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la consulenza di parte ivi prodotta, varia documentazione fotografica nonchè le deposizioni dei testi C. e A..

Quanto alla relazione del c.t.u. nominato in sede di a.t.p., parte appellante aveva dedotto come questi avesse riscontrato una serie interminabile di vizi dell’opera (dettagliatamente menzionati nel motivo d’appello); e aveva, perciò, lamentato che il Tribunale non ne avesse tenuto alcun conto sul presupposto che al procedimento di istruzione preventiva non aveva partecipato l’arch. M.. Per contro, aveva dedotto la parte appellante, rispetto a tale atto istruttorio anche quest’ultimo aveva avuto modo di contraddire rinunciando a far valere qualsiasi eccezione al riguardo. Non solo, ma l’appellante aveva anche sottolineato che il giudice della cognizione, di fronte ad eventuali perplessità sul materiale probatorio acquisito in sede di a.t.p. (relazione del c.t.u. e del c.t.p.), ben avrebbe potuto disporre d’ufficio il rinnovo della consulenza tecnica.

Ancora, con il secondo motivo di gravame parte appellante aveva lamentato anche il fatto che il Tribunale avesse ritenuto non significative le prove testimoniali, ancorchè, in particolare, il teste C., che con la sua impresa aveva eliminato i vizi e le difformità dell’opera appaltata alla (OMISSIS) s.r.l., avesse dichiarato di aver dovuto intervenire per riequilibrare la pendenza del tetto perchè troppo inclinato, rimediare all’abbassamento della pavimentazione della veranda, rinforzare alcune colonne di sostegno per evitarne il pericolo di crollo e rifare la gettata di calcestruzzo delle parti danneggiate. L’appellante aveva, quindi, concluso che era incredibile come tali gravissime carenze nell’esecuzione dell’opera, che avevano addirittura coinvolto delle strutture portanti, fossero sfuggite al controllo del direttore dei lavori, cioè dell’arch. M.. Infine, anche la documentazione fotografica prodotta dimostrava a occhio nudo le carenze della costruzione, per nulla considerate dal giudice di primo grado.

Da tale sintesi emerge che il secondo motivo di gravame aveva denunciato, ora espressamente, ora implicitamente, quali cause di illegittimità o di ingiustizia della sentenza di primo grado, a) la rilevazione d’ufficio dell’inopponibilità dell’a.t.p. al M., che non vi aveva preso parte, in mancanza della relativa eccezione; b) in alternativa, la mancata rinnovazione nel giudizio di cognizione degli accertamenti tecnici svolti in sede di a.t.p.; c) la mancata considerazione della deposizione del teste Cannatà e delle foto prodotte, l’una e le altre del pari dimostrative, secondo la parte appellante, dell’esistenza dei gravi difetti dell’opera edilizia appaltata. Tutte considerazioni critiche, queste, rilevanti ai fini del decidere, perchè l’esistenza di gravi difetti è potenzialmente produttiva della responsabilità del direttore dei lavori, il quale per conto del committente ha l’obbligo di vigilare, a stregua di una diligentia quam in concreto, affinchè l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica (cfr. fra le tante, Cass. nn. 18285/16, 10728/08 e 15255/05).

Tale essendone il contenuto, detta critica era senz’altro specifica e dunque ammissibile.

6. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame delle restanti censure.

7. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà ad esaminare il merito e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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