Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8693 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11343/2013 R.G. proposto da:

B. & Trasporti Internazionali s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Fabrizio Vismara e Daniela Ciardo, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima, sito in Roma, via degli Scipioni, 267;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 22/45/13, depositata il 28 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la B. & Trasporti Internazionali s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 28 gennaio 2013, che, in reiezione dell’appello principale dalla medesima proposto e di quello incidentale dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso per il recupero dell’i.v.a. asseritamente non assolta per l’anno 2005, limitatamente al recupero concernente l’emissione di fatture senza applicazione dell’imposta nei confronti della Regent Trade LLC, dichiarando invece, legittimo l’atto relativamente al recupero concernente l’emissione di fatture senza applicazione dell’imposta nei confronti della Brackstone Ltd;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo impugnato muoveva dalla qualificazione delle operazioni intervenute con tali società quali cessioni interne, in quanto tali soggettate all’applicazione dell’i.v.a., atteso che la Regent Trade LLC risultava aver cessato la propria attività e che le cessioni asseritamente effettuate in favore della Brackstone Ltd avevano, quali destinatari finali della merce, soggetti residenti nel territorio dello Stato;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che, quanto a queste ultime operazioni, non era stata offerta prova del fatto che la merce fosse uscita dal territorio dello Stato;

– ha, altresì, evidenziato, quanto al primo rilievo, che la mancata conoscenza da parte della contribuente della cessazione dell’attività da parte della Regent Trade LLC ostava all’assoggettamento delle operazioni all’i.v.a.;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale spiega ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale la società contribuente resiste con controricorso;

– la società contribuente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1 e art. 7, comma 2, per aver la sentenza impugnata escluso la non assoggettabilità delle operazioni intervenute con la Brackstone Ltd per difetto della prova che le merci fossero uscite dallo Stato, benchè si versasse in ipotesi di cessione di beni mobili, acquistati in diversi paesi comunitari, che si trovavano all’estero al momento in cui tali operazioni venivano poste in essere;

– con il quarto motivo critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1, e art. 7, comma 2, nella parte in cui ha affermato che sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, benchè al momento della spedizione la merce si trovava all’estero, per cui difettava il requisito della territorialità;

– con il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, e art. 7, comma 2, per aver il giudice di appello ritenuto imponibili tali operazioni, benchè alcune di esse si fossero realizzate quando la merce si trovava ancora in Stato estero;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto poggiano sull’erroneo assunto che la Commissione di secondo grado abbia accertato che la merce oggetto delle operazioni si trovasse all’estero nel momento di effettuazione delle stesse;

– sul punto, invece, il giudice di appello ha rilevato che “la merce proveniente dall’estero o dai paesi della comunità Europea è stata consegnata in Italia alla società B. o ad altri soggetti residenti nel territorio dello Stato e non risulta più uscita ancorchè fatturata alla società Brackstone Limited – London”;

– ha, pertanto, escluso che si versasse nella situazione – posta dalla contribuente a fondamento dei motivi in esame – di cessioni intracomunitarie di beni non presenti nel territorio statale;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nonchè l’omessa o apparente motivazione, in relazione al mancato esame degli effetti conseguenti al fatto che le merci oggetto delle operazioni intrattenute con la Brackstone Ltd si trovassero all’estero al momento dell’effettuazione delle stesse;

– il motivo è infondato;

– come rilevato in precedenza, il giudice di appello ha operato l’accertamento sul punto controverso dell’ingresso e della presenza della merce oggetto delle operazioni nel territorio dello Stato;

– ha, inoltre, motivato tale accertamento richiamando le risultanze della documentazione versata in atti e, in particolare, di un “prospetto” da cui emerge che i beni, acquistati da fornitori esteri, sono stati spediti alla società contribuente o, comunque, a soggetti italiani, e aggiungendo che “non esiste alcun documento attestante il transito o la consegna della merce dai depositi delle società ubicate nel territorio dello Stato con invio alla società inglese”;

– da un lato, dunque, la censura si risolve, nella sostanza, non già nell’omesso esame di circostanze fattuali, quanto in una critica alla valutazione del giudice di appello, il quale ha effettivamente preso in esame il fatto dedotto dal contribuente, ma ha ritenuto che lo stesso non fosse veritiero;

– dall’altro, la motivazione posta a fondamento della decisione consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla critica di assenza o apparenza;

– con il terzo motivo la società si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso e dell’omessa o apparente motivazione, in relazione ad una serie di circostanze relative ai caratteri delle operazioni rilevate;

– evidenzia, in particolare, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che tali operazioni venivano realizzate a seguito di istruzioni ricevute dal cliente estero di acquistare prodotti specificamente indicati e di consegnarli allo spedizioniere designato per la successiva distribuzione;

– con il medesimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 115 c.p.c., per aver la Commissione regionale omesso di porre a fondamento della sua decisione le richiamate circostanze fattuali, benchè non contestate dall’Amministrazione finanziaria;

– il motivo è, quanto al primo profilo, infondato, poichè il giudice di appello ha dato atto della ricostruzione fattuale operata dalla parte, ma la ha ritenuta, sia pure implicitamente, non dimostrata, giungendo ad un accertamento dei fatti con essa incompatibile;

– quanto al secondo profilo, è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la mancata riproduzione delle controdeduzioni in primo grado dell’Ufficio non consente di effettuare una valutazione in ordine alla contestazione o meno delle circostanze di fatto richiamate dalla società;

– con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, per aver la sentenza impugnata ritenuto non assoggettabili all’i.v.a. le operazioni intrattenute con la Regent Trade LLC, benchè tale soggetto fosse cessato al momento dell’effettuazione delle stesse e, dunque, non fosse soggetto passivo di imposta;

– il motivo è fondato;

– in tema di i.v.a., il D.L. n. 331 del 1993, art. 41, conv., con modif., nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, prevede, in coerenza con quanto stabilito dalla Sesta Dir. n. 77/388/CEE, art. 28, quater, parte A, lett. a), che le cessioni intracomunitarie non sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, in coerenza con la finalità, sottesa al transitorio di tassazione degli scambi nell’ambito dell’Unione, di trasferire il gettito tributario allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti;

– la non imponibilità è subordinata, quanto ai requisiti soggettivi degli operatori, al fatto che (anche) i cessionari siano soggetti passivi di imposta nell’altro Stato membro oppure siano “enti non commerciali” soggetti all’imposta sugli acquisti intracomunitari nello Stato di appartenenza;

– pertanto, in presenza di una contestazione dell’Amministrazione fiscale che neghi la qualità di soggetto passivo di imposta del cessionario sul punto, fondata sulla intervenuta “cessazione della partita”, il cedente che deduca la non imponibilità delle operazioni è tenuto a dimostrare che, al momento dell’esecuzione delle stesse, il cessionario fosse soggetto passivo di imposta, ossia esercitasse un’attività di impresa in modo professionale e abituale, senza che possa invocare la mancata conoscenza della cessazione dell’attività del cessionario;

– nel caso in esame, la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, attribuendo rilevanza decisiva alla mancata comunicazione della cessazione della partita i.v.a. alla contribuente;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il solo ricorso incidentale merita accoglimento;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al ricorso incidentale accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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