Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8693 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. in proprio e quale legale rappresentante della

ARTICON GELATI DI SOPRANO A. & C. SNC, elettivamente domiciliati

in

ROMA VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO BIANCA

MARIA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI FRASCATI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DROGHEO, per delega Avvocato

CARUSO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Articon Gelati di Soprano Amedeo e Scaglione Umberto s.n.c. ricorreva avverso l’avviso di rettifica parziale IVA per l’anno 1994 con il quale era stato rettificata la dichiarazione IVA per l’anno 1994 a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA risultante dalla dichiarazione 1993, e cio’ in quanto agli atti dell’ufficio risultava che la dichiarazione IVA per l’anno 1993 era stata presentata in ritardo.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo il ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1993. Contro la relativa sentenza proponeva appello la contribuente insistendo sul fatto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 era stato modificato con decreti non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 473 del 1994, art. 1.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe.

Contro tale ultima decisione la societa’ contribuente e S. A. in proprio propongono ricorso per cassazione fondato su motivo unico. Gli intimati non hanno controdedotto.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Il ricorso in esame e’ inammissibile.

1.1 Quanto a S.A., il ricorso proposto dallo stesso in proprio e’ inammissibile per difetto di legittimazione non essendo stato parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola societa’ Articon Gelati di Soprano Amedeo e Scaglione Umberto s.n.c. 2. Quanto alla societa’ sopra indicata il ricorso e’ inammissibile in applicazione del principio consolidato affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. n. 16354) secondo il quale “In materia di notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario che la data di questa e l’identita’ e l’idoneita’ della persona a mani della quale la consegna e’ stata eseguita. Ne deriva che l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validita’ della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna e’ realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

2.1 Ne caso di specie non risulta depositato l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente il ricorso, la cui notifica risulta effettuata all’Agenzia a mezzo posta.

2.2 Per completezza si rileva che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che risulta corretemene notificato – e’ inammissibile per difetto di legittimazione passiva dello stesso, per non essere stato parte nel giudizio di appello, instaurato contro la sola agenzia delle entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

3. Non vi e’ materia di provvedimento in ordine alle spese del giudizio non avendo gli intimati svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilita’ del ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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