Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8693 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Tembien 15,
presso l’avv. Musto Flavio Maria, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –
nonchè
P.G. e M.M.;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 138/65/07 dell’11/12/07;
udito l’avv. Musto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento IVA, ritenendo non provata l’esistenza della ipotizzata società di fatto.
Resiste con controricorso il solo T.A..
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, per avere affermato l’insussistenza di elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza di una società di fatto, senza tuttavia dare conto della valutazione degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio.
Il mezzo è manifestamente fondato.
L’Agenzia ha infatti dedotto che, nel pvc. della Guardia di Finanza, erano indicati numerosi elementi di fatto (tra cui, in particolare, le operazioni bancarie) a sostegno della tesi dell’Ufficio, riguardo ai quali la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione, così incorrendo nel vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Resta assorbito il secondo motivo”;
che il T. ha presentato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010