Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8693 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/04/2017, (ud. 29/09/2016, dep.04/04/2017),  n. 8693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20417/12) proposto da:

V.F., nella qualità di titolare dell’omonima impresa

agricola, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Maria Cento del Foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via

Aminterno n. 2;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA SAN SALVATORE a r.l., in persona del l.r.p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Gandolfo Blando del Foro di

Termini Imerese, in virtù di procura speciale apposta in calce al

controricorso, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 997

depositata il 25 luglio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Maria Cento, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2004 V.F. proponeva, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2004 emesso dal medesimo ufficio giudiziario per Euro 4.738,14, oltre accessori di legge, su istanza della Società Cooperativa Agricola a r.l. San Salvatore, a titolo di saldo della fornitura di prodotti agricoli zootecnici, deducendo che la creditrice non aveva tenuto conto di una serie di pagamenti effettuati per le somme di Euro 300,00 il 31.03.2002 e di Euro 70,00 in data 17.03.2003, nonchè che egli aveva venduto alla cooperativa del grano per un valore di Euro 350,00 il 17.07.2000; aggiungeva che solo con l’intimazione de qua era venuto a conoscenza dell’emissione delle fatture posta a base del giudizio monitorio. Tanto esposto, chiedeva la revoca del d.i., con accertamento delle somme realmente dovute.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della opposta, il giudice adito, in accoglimento dell’opposizione, revocato il d.i., rilevava che non era stata fornita alcuna prova dall’opposta del credito preteso.

In virtù di rituale appello interposto dalla società San Salvatore che, unitamente all’atto di citazione in appello, produceva la documentazione relativa alla fornitura, la Corte di appello di Palermo, nella resistenza dell’appellato, che eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della produzione, accoglieva il gravame e per l’effetto rigettava l’opposizione proposta, compensando parzialmente le spese dei due gradi di giudizio.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che i documenti allegati all’atto di citazione in appello erano stati depositati dalla società San Salvatore con il ricorso in monitorio, non riprodotti nel giudizio di opposizione entro il termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2; da ciò conseguiva la correttezza della prima statuizione, pronunziata senza tener conto del fascicolo della fase ingiuntiva, ma anche la possibilità per la parte interessata di produrre i documenti in appello, trattandosi di produzioni già effettuate in primo grado.

Rilevava, inoltre, che il V. aveva riconosciuto per iscritto il debito preteso apponendo la propria firma in calce ad un conteggio predisposto dalla controparte, sia pur deducendone la parziale erroneità per l’omesso computo di alcuni suoi acconti; dalchè, del resto, la cooperativa si era determinata a ridurre la propria pretesa creditoria in misura corrispondente.

Avverso tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito la società intimata con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza parte resistente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la decisione impugnata – diversamente da quanto dedotto dalla controricorrente – non è affatto sostenuta da duplice ratio decidendi, riguardando la questione dell’ammissibilità della produzione documentale in appello la fase dell’acquisibilità delle prove e quella della valenza probatoria di detta documentazione (quale ricognizione di debito) l’accertamento nel merito della pretesa creditoria, deve ritenersi non fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per essere i motivi formulati in modo promiscuo.

L’atto in questione, contrariamente all’assunto della controricorrente, contiene l’indicazione specifica, corredata – laddove occorra – dalla relativa trascrizione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, degli atti e dei documenti processuali (contenuto del fascicolo monitorio) sui quali il ricorso stesso si fonda. Le censure poste, infatti, sono formulate nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 366 c.p.c., rispettando i canoni della specificità, della pertinenza rispetto alla ratio decidendi che sostiene la pronuncia impugnata e del puntuale richiamo agli atti e ai documenti di cui al ricorso, essendo la indicazione delle norme asseritamente violate accompagnata da argomentazioni idonee a dimostrare, dal punto di vista del ricorrente, le ragioni del contrasto di alcune affermazioni contenute nel decreto. D’altronde, anche laddove trattasi di denuncia di vizio motivazionale, nel quale – a parere del V. – sarebbe incorsa la sentenza impugnata, è evidente che il ricorso si fonda essenzialmente sulla stessa decisione impugnata. Sicchè non è dato desumere, dall’esame dell’atto, la denunciata violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c..

Esaurite le questioni preliminari, deve ora rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Assume, al riguardo, che nel corso del giudizio di opposizione il tribunale aveva espressamente invitato la creditrice a produrre i documenti posti a fondamento della propria pretesa, e che a tanto costei non aveva provveduto. Contesta, pertanto, la decisione di ritenere ammissibile la successiva produzione, evidenziando la non pertinenza del precedente richiamato, in tal senso, dalla corte d’appello. Si tratta, infatti, ad avviso del ricorrente, di pronunzia – Cass. n. 5681/2006 – riferita all’ipotesi in cui i documenti erano stati originariamente inseriti nel fascicolo di parte, poi ritirato nel corso del giudizio e non restituito al momento del deposito della comparsa conclusionale. Un’ipotesi di cui il ricorrente evidenzia la manifesta diversità dal caso di specie, ove la documentazione in questione, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non era poi mai stata prodotta nel giudizio di opposizione, e ciò nonostante l’espresso invito rivolto alla parte dal giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c., dolendosi del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la produzione dei documenti pur se la stessa non era stata effettuata in primo grado per fatto imputabile alla stessa parte.

I motivi – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono privi di pregio.

Nella sostanza il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia posto a fondamento del proprio convincimento documenti che non avrebbero potuto trovare ingresso in appello, in quanto non prodotti nella fase precedente del giudizio di opposizione. Dalla mancata declaratoria di inammissibilità della produzione deriverebbe un patente vizio di motivazione, oltre che ad una violazione dell’art. 345 c.p.c..

Il motivo non merita seguito nel segno dell’insegnamento di cui alla sentenza n. 11817 del 27 maggio 2011 di questa Corte, che ha trovato conferma in recente pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 14475 del 2015), secondo cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c.; con la conseguenza che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all’art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova.

La corte di merito si è posta nel solco di detto orientamento affermando che, correttamente, il giudice di primo grado aveva deciso prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo monitorio, rilevandone la mancanza in atti, tuttavia la parte opposta-appellante non era incorsa in alcuna preclusione (ex art. 345 c.p.c.) per le acquisizioni in fase di appello, giacchè il fatto che il fascicolo dei documenti sia stato depositato solo dopo la conclusione del giudizio di opposizione non comporta l’inesistenza giudiziale di quei documenti, che non possono dirsi “nuovi” dal momento che, prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo, sono rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall’art. 638 c.p.c., comma 3) e quindi esposti al contraddittorio delle parti. Con la conseguenza che la loro produzione non è assoggettata al limite di cui all’art. 345 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in relazione al valore probatorio attribuito al riconoscimento del debito, evidenziando che il “buono di consegna” da lui sottoscritto ad attestazione dell’importo ivi riportato a suo debito era stato in realtà formato unilateralmente dal creditore e da lui firmato “in buona fede” e con successiva “contestazione intrinseca” del relativo contenuto.

Anche detta censura è infondata.

E’ vero, in linea di principio, che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell’art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate, un’astrazione meramente processuale della causa, comportante l’inversione dell’onere della prova, ossia l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr. Cass. 14 gennaio 1997 n. 280; Cass. 28 ottobre 1998 n. 10762).

Sennonchè nella fattispecie il giudice distrettuale ha ritenuto – con accertamento in fatto, non censurabile avanti a questa Corte – che la scrittura, ricompresa nel buono di consegna, del 26.11.2002 conteneva un atto unilaterale di ricognizione di debito per l’importo di Euro 3.764,89, in relazione alle forniture in questione, in quanto recava la sottoscrizione del debitore, il quale in sede di opposizione ne aveva dedotto solo la parziale erroneità (per omessa considerazione di acconti versati e per un controcredito). Qualificata la suddetta scrittura quale ricognizione di debito, ciò comportava l’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del V. l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione almeno parziale del rapporto fondamentale, mentre di converso nessuna dimostrazione risulta avere fornito al riguardo, limitandosi ora a dedurre che era stata carpita la sua “buona fede”.

Del resto il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato ancora come terzo), il ricorrente contesta la decisione sulle spese, dolendosi della parziale – anzichè totale – compensazione che assume erronea e non supportata da adeguata motivazione.

Non merita seguito neanche l’ultimo motivo.

Come affermato da recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 31 gennaio 2014 n. 2149), cui intende darsi seguito, dall’art. 92 c.p.c., comma 2, si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (già Cass. n. 289 del 1966).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA