Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8692 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25774/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Gamberi Vivi Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Stasi

Alessandra e Marsico Luigi, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma viale Regina Margherita n. 262, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia sez. staccata di Foggia n. 972/26/14, depositata in data 29

aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Gamberi Vivi Srl impugnava, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2006, 2007 e 2008, per Iva, Ires ed Irap, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonchè recuperando l’importo di Euro 346.080,00 quale sopravvenienza attiva per un contributo della Regione Puglia erogato alla società per la realizzazione di un impianto di acquacoltura, ritenuto in conto capitale e non in conto impianti.

Le impugnazioni, previa riunione dei ricorsi, erano accolte dalla CTP di Foggia. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, conv. dalla L. n. 44 del 2012 per aver la CTR attribuito automaticamente efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per i medesimi fatti.

Nell’articolazione del motivo, inoltre, lamenta, con riguardo alla autonoma considerazione degli elementi di prova relativi alla vicenda concreta, parimenti svolta dalla CTR, l’inadeguata valutazione degli stessi, che si è risolta in una motivazione insufficiente, incoerente e contraddittoria.

L’Ufficio, infine, deduce l’illegittimità della statuizione relativa alla corretta contabilizzazione del contributo regionale per la costruzione dell’impianto di acquacoltura, con violazione dell’art. 88 TUIR, comma 3, trattandosi non di contributi in conto impianti ma in conto capitale, tassabili nell’esercizio in cui sono incassati.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La CTR ha si affermato, interpretando (in modo palesemente erroneo) la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, modificato dal D.L. n. 16 del 2002, art. 8, nel senso che “il legislatore sembra aver introdotto una specie di “pregiudiziale penale” per cui gli esiti del processo penale riverberano i propri effetti anche in campo tributario, imponendo all’Agenzia (e quindi, anche al giudice tributario) di adeguarsi all’esito del processo penale. Poichè con la sentenza n. 94/12 (passata in giudicato) il Tribunale di Foggia ha ritenuto che le fatture… sono vere e reali, è consequenziale che nulla può essere chiesto alla società”, così attribuendo alla decisione penale un inesistente effetto di giudicato nel giudizio tributario.

Tuttavia, il giudice regionale ha ugualmente valutato, e in piena autonomia, il complesso degli elemènti di prova, pervenendo anche per questa via ad un autonomo – e articolato – convincimento della non fondatezza della pretesa e sull’effettività, anche soggettiva da parte della ditta Papa Santino, delle prestazioni.

Tale seconda autonoma ratio decidendi, peraltro, è stata oggetto di censura solo sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà motivazionale e, dunque, in termini (oltre che in concreto generici) non più consentiti ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 29 aprile 2014.

1.3. Ne deriva che entrambi i profili di censura delle rationes riferite alle operazioni soggettivamente inesistenti debbono essere dichiarati inammissibili.

1.4. Parimenti inammissibile è la denunciata violazione di legge – enucleata, del pari irritualmente, nell’ultima parte del motivo riferita alla contabilizzazione del contributo regionale, per genericità e carenza di specificità della doglianza.

La censura, infatti, si limita a dedurre che nella specie non si trattava di “contributi in conto impianti” ma di “contributi in conto capitale”, senza in alcun modo tenere conto della ricostruzione in fatto operata dal giudice regionale, che ha accertato che i contributi erano “destinati all’acquisto dei beni e servizi che sono stati inglobati nell’impianto di acquacoltura che è bene soggetto ad ammortamento… in concreto, è risultato acclarato che i contributi… erano destinati all’acquisto di beni ammortizzabili”, da cui la correttezza del regime di tassazione applicato.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza e vanno attribuite ai difensori del contribuente, come da richiesta avanzata con il controricorso.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della società Gamberi Vivi Srl, che liquida in complessive Euro 10.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori costituiti ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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